Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16215 del 27/06/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 16215 Anno 2013
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: GIACALONE GIOVANNI

ORDINANZA
sul ricorso 9985-2012 proposto da:
IERARDI SERGIO, elettivamente domiciliato in ROMA, LARGO
BOCCEA 34, presso lo studio dell’avvocato FERA MARIA
TERESA, rappresentato e difeso dall’avvocato CAVARRETTA
SILVANO, giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente contro

ELIA ROBERTO,
?013
1270

ELIA SALVATORE,
SOCIETA’ MILANO ASSICURAZIONI SPA;
– intimati –

avverso la sentenza n. 1096/2011 della CORTE D’APPELLO
di CATANZARO del 5.10.2011, dèpositata il 27/10/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di

Data pubblicazione: 27/06/2013

consiglio dell’8/05/2013 dal Consigliere Relatore Dott.
GIOVANNI GIACALONE.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott.

AURELIO GOLIA.

21) R.G. 9985 /2012
IN FATTO E IN DIRITTO
Nella causa indicata in premessa. é stata depositata la seguente relazione: “1
– La sentenza impugnata (Corte di Appello di Catanzaro 27/10/2011, non
notificata), per quanto qui rileva rigettava la censura dell’odierno ricorrente
in merito alla insufficiente valutazione, da parte del giudice di prime cure,

circolazione stradale. La Corte territoriale, disattendendo la richiesta di
rinnovazione della CTU, ne statuiva la superfluità, considerata la lieve entità
e la stabilizzazione dei postumi residui a due anni dal sinistro, ribadendo che
il ristoro accordato in primo grado non era “niente affatto simbolico e
certamente esaustivo del danno”.
2. — Ricorre in Cassazione lo Ierardi, con un motivo di ricorso; gli intimati
non hanno svolto attività difensiva.
3. — Con l’unico motivo di ricorso l’odierno ricorrente censura la sentenza
per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto
decisivo della controversia prospettato dalle parti, ex art. 360 c. 1 n. 5
c.p.c., in merito alla mancata ammissione della richiesta di rinnovazione
della CTU. La Corte territoriale, a giudizio del ricorrente, non avrebbe
fornito motivazione adeguata e coerente in merito al rigetto della richiesta.
4. — Il ricorso è inammissibile. La censura riguarda valutazioni riservate al
giudice di merito. Essa non prescinde del tutto dalla giurisprudenza di
questa S.C., secondo cui in tema di CTU il giudice di merito non è tenuto,
anche a fronte di una esplicita richiesta di parte, a disporre una nuova
consulenza d’ufficio, atteso che il rinnovo dell’indagine tecnica rientra tra i
poteri istituzionali del giudice di merito (Cass. 20227/2010). Ne consegue
che la sentenza, ove adeguatamente motivata, sfugge al sindacato di
legittimità sotto tale profilo. Dall’analisi delle motivazioni dell’impugnata
sentenza emerge l’ineccepibilità delle ragioni con cui il giudice di merito ha
ritenuto la superfluità delle rinnovazione della consulenza.
5. – Si propone la trattazione in Camera di consiglio e il rigetto del ricorso.”
La relazione é stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai
difensori delle parti costituite.
3

del danno da questo patito in conseguenza di sinistro derivante da

Non sono state presentate memorie, né conclusioni scritte.
Ritenuto che:
a seguito della discussione sul ricorso in camera di consiglio, il collegio ha
condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione; che il ricorso
deve perciò essere dichiarato inammissibile;
non v’è motivo di provvedere sulle spese del presente giudizio nei confronti
della parte intimata, non avendo questa svolto attività difensiva;

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, 1’8 maggio2013.

visti gli artt. 380-bis e 385 cod. proc. civ..

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