Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16215 del 10/06/2021
Cassazione civile sez. trib., 10/06/2021, (ud. 17/11/2020, dep. 10/06/2021), n.16215
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Presidente –
Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –
Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –
Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –
Dott. CAVALLARI Dario – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2118/2014 R.G. proposto da:
Comune di Città di Castello, rappresentato e difeso dall’Avv. Marco
Nicastro, con domicilio eletto in Roma, via Traversari 55, presso
l’avv. Giuseppe Marzano;
– ricorrente –
contro
Lanificio C.L. e Figli spa in liquidazione, rappresentata e
difesa dagli Avv.ti Giorgio Altieri e Vincenzo Ravone ed
elettivamente domiciliata in Roma, via Principessa Clotilde 7;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale di
Perugia, n. 93/03/13, depositata il 29 maggio 2013.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 novembre
2020 dal relatore Dario Cavallari.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Comune di Città di Castello ha notificato avviso di accertamento ICI per gli anni 2005-2010 al liquidatore giudiziario della procedura di Concordato preventivo del Lanificio C.L. e figli spa in liquidazione, che li ha impugnati con distinti ricorsi.
La CTP di Perugia, nel contraddittorio delle parti, riuniti i detti ricorsi, con sentenza n. 126/2/12, li ha respinti.
La parte contribuente ha proposto appello che la CTR di Perugia, con sentenza n. 93/03/2013, ha accolto.
Il Comune di Citta di Castello ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di 2 motivi.
La parte contribuente ha resistito controricorso, presentando, altresì, ricorso incidentale fondato su un motivo.
Il Comune di Citta di Castello ha deposito memoria.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto depositato il 21 luglio 2020 le parti hanno rinunciato ai rispettivi ricorsi, accettando l’una la dichiarazione dell’altra.
Pertanto, ai sensi dell’art. 390 c.p.c., deve essere dichiarato estinto il giudizio.
Le spese sono compensate ex art. 92 c.p.c., alla luce dell’esito della lite.
Si rileva che il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione nella specie con riguardo a nessuna delle parti, in quanto tale misura si applica ai soli casi – tipici – del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria di inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica.
P.Q.M.
La Corte,
– dichiara estinto il giudizio;
– compensa le spese di lite.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 5 Sezione Civile, il 17 novembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2021