Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16215 del 09/07/2010

Cassazione civile sez. trib., 09/07/2010, (ud. 19/05/2010, dep. 09/07/2010), n.16215

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ALONZO Michele – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 24067/2006 proposto da:

G.G., elettivamente domiciliato in ROMA VIA SILVIO

PELLICO 16, presso lo studio dell’avvocato GARCEA Franco, che lo

rappresenta e difende, giusta delega in calce;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI ROMA;

– intimato –

sul ricorso 27029/2006 proposto da:

COMUNE DI ROMA in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA VIA TEMPIO DI GIOVE 21, presso lo studio

dell’avvocato ONOFRI LUIGI, che lo rappresenta e difende, giusta

delega a margine;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

G.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 80/2006 della COMM. TRIB. REG. di ROMA,

depositata il 23/05/2006;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

19/05/2010 dal Consigliere Dott. VINCENZO DIDOMENICO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per il rigetto del ricorso

principale e incidentale.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

G.G. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione Regionale del Lazio dep. il 23/05/2006 che aveva rigettato l’appello del medesimo avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Roma, che aveva parzialmente accolto(dichiarando non dovuti interessi e sanzioni) il ricorso del contribuente in ordine agli avvisi di accertamento per ICI per gli anni dal 1997 al 1999; la CTR, in particolare, confermando la sentenza gravata, aveva escluso agevolazione dall’ICI per gli immobili di interesse storico ed artistico in quanto la L. n. 413 del 1991, art. 11, si applicava solo alle imposte dirette e non all’ICI. Il ricorrente affida il ricorso ad un unico motivo fondato su violazione e falsa applicazione di legge.

Il Comune di Roma ha resistito con controricorso e ha proposto ricorso incidentale.

La causa è stata rimessa alla decisione in pubblica udienza.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

E’ di preliminare esame il motivo di ricorso incidentale con cui il Comune deduce che il motivo proposto in appello circa il calcolo della base imponibile (e ora riproposto in sede di legittimità) era nuovo, essendosi il contribuente nel ricorso introduttivo doluto solo della omessa notifica della variazione della rendita.

Il motivo è fondato.

E’ lo stesso ricorrente, in seno al ricorso, nel descrivere l’iter processuale, ad affermare che in primo grado l’oggetto del contendere era limitato alla doglianza relativa alla omessa notifica dell’attribuzione della rendita catastale, e che solo in grado d’appello fu introdotta la questione della relativa determinazione con particolare riguardo agli immobili d’interesse storico artistico.

Al riguardo deve essere richiamata la consolidata giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 6150/2009, 10779/2007, 7766/2006) che ha ritenuto inammissibili in appello i motivi nuovi perchè vietati dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57.

In ogni caso le doglianze proposte riguardano la determinazione della rendita(che sarebbe stata causa pregiudiziale rispetto a quella relativa alla liquidazione dell’ICI) e avrebbero dovuto essere proposte in diversa causa e con diverso legittimato passivo(l’Agenzia del Territorio).

Questa Corte (Cass. n. 25678/2008) ha, invero, ritenuto che il provvedimento di attribuzione della rendita, una volta divenuto definitivo (per mancata impugnazione da parte del contribuente, unico legittimato a tanto, o per intervenuta definitività del relativo giudizio di impugnazione), quindi, vincola non solo il contribuente ma anche l’ente impositore tenuto (per legge) ad applicare l’imposta unicamente sulla base di quella rendita la quale costituisce il presupposto di fatto necessario ed insostituibile per tutta l’imposizione fiscale che la legge commisura a tale dato.

E’ assorbito pertanto il motivo di ricorso principale fondato sulla violazione e falsa applicazione del D.L. n. 16 del 1993, art. 2, comma 5, conv. in L. n. 75 del 1993.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Riunisce i ricorsi principale e incidentale, rigetta il ricorso principale, assorbito l’incidentale e compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 19 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 9 luglio 2010

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