Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16214 del 10/06/2021

Cassazione civile sez. trib., 10/06/2021, (ud. 17/11/2020, dep. 10/06/2021), n.16214

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. FILOCAMO Fulvio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6799-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

F. AGRICOLA SS DI F.C. & C, elettivamente

domiciliata in ROMA, Piazza Cavour presso la cancelleria della Corte

di Cassazione rappresentata e difesa dall’avvocato GRAZIA DONI;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 512/2017 della COMM. TRIB. REG. TOSCANA,

depositata il 20/02/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17/11/2020 dal Consigliere Dott. FULVIO FILOCAMO.

 

Fatto

RITENUTO

che:

1. L’Agenzia delle Entrate in data 28 marzo 2011 notificava alla F. Agricola S.S. di F.C. e C. l’avviso di rettifica e liquidazione n. (OMISSIS) con il quale procedeva al recupero delle ordinarie imposte di registro ed ipotecaria dovute in relazione all’atto di acquisto di vari appezzamenti di terreno agricolo nel Comune di (OMISSIS), stipulato il (OMISSIS) e registrato il (OMISSIS), con il trattamento tributario agevolato previsto per gli imprenditori agricoli professionali dal D.Lgs. n. 99 del 2004, art. 1, dichiarando a tal fine di voler conseguire i requisiti richiesti ed obbligandosi a presentare entro tre anni la relativa certificazione all’Ufficio. Con detto atto impositivo l’Ufficio disconosceva le agevolazioni fiscali richiamate ed applicate in sede di registrazione, avendo riscontrato l’avvenuta decadenza dalle agevolazioni fiscali invocate, poichè la Società non risultava aver conseguito la qualifica di imprenditore agricolo professionale ovvero di averla conseguita entro i ventiquattro mesi.

1.1. Con ricorso il contribuente impugnava l’avviso di liquidazione sopra indicato dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Firenze sostenendo che, pur non avendo comunicato all’Agenzia la qualifica attribuita all’Azienda F., non poteva farsi discendere la decadenza dai benefici fiscali poichè, prima della scadenza del termine erano stati acquisiti i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti per l’agevolazione richiesta, quindi, nonostante la costituzione dell’Ufficio che aveva sostenuto la legittimità del proprio operato, otteneva l’annullamento dell’atto impositivo impugnato con sentenza n. 78/10/2013.

1.2. L’Ufficio ricorreva alla Commissione Tributaria Regionale della Toscana la quale, con sentenza 512/17, rilevava che, come già evidenziato in primo grado, la Società aveva acquisito la qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale già in capo al socio F.P. (amministratore della Tenimenti Ruffino s.r.l. la quale era già in possesso di detta qualifica in capo all’altro amministratore F.M.) e che, preliminarmente, l’appello era inammissibile per tardività (notificato oltre il termine di sessanta giorni dalla notifica della sentenza). Contro detta pronuncia l’Ufficio proponeva ricorso per revocazione innanzi alla medesima Commissione ritenendola affetta da un errore di fatto, risultante dagli atti di causa; in particolare lamentava che nell’avviso di ricevimento della raccomandata con cui era stato notificato l’appello al contribuente risultava la data di spedizione che avrebbe consentito ai giudici di dichiarare l’appello tempestivo se non fossero incorsi in detto errore ostativo/percettivo. La Commissione adita dichiarava inammissibile il ricorso per revocazione.

1.3. Avverso questa decisione, l’Ufficio ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.

1.4. Il controricorrente ha svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO

che:

2. L’Ufficio, con il primo motivo, denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 395 c.p.c., n. 4, e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 64, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, ritenendo che, diversamente da quanto affermato nella sentenza impugnata, non si era trattato di una valutazione giuridica di quanto risultava dai documenti prodotti, ma di un errore percettivo, poichè la locuzione utilizzata “risulta dagli atti” evidenzia una falsa percezione della realtà.

2.1. Con il secondo motivo, l’Ufficio denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, ritenendo la motivazione apparente ed illogica poichè la decisione impugnata non avrebbe chiarito l’iter logico secondo cui la Commissione ha ritenuto trattarsi di una valutazione giuridica e non di un errore percettivo.

3. Entrambi i motivi sono infondati.

3.1. Dalla lettura della sentenza impugnata, infatti, limitatamente al primo motivo è possibile rilevare come i giudici della revocazione abbiano considerato l’errore prospettato come una valutazione di diritto, in astratto riconducibile ad una violazione di legge, tenuto conto che i giudici della decisione oggetto di ricorso per revocazione hanno valutato l’eccezione di tardività del gravame esaminando il documento e le date sulle quali poi hanno deciso ritenendo rilevante quella di ricezione rispetto a quella di spedizione, così effettuando una valutazione giuridica e non una mancata percezione.

3.2. Rispetto al secondo motivo, analogamente infondato, è possibile rilevare come i giudici della revocazione abbiano esaminato la motivazione impugnata riportandone ampi stralci, motivando sul fatto che il documento oggetto del denunciato errore percettivo era stato esaminato nella possibile diversa valutazione della tempestività del gravame facendo proprio riferimento alle due date alternative da considerare ai fini della decisione di inammissibilità per tardività, così dando conto del percorso argomentativo che li ha condotti ad assumere la decisione ivi impugnata per revocazione.

4. In definitiva, per quanto esposto, il ricorso va rigettato e la parte soccombente è tenuta al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la parte soccombente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità liquidate in 2.200,00 Euro per compensi, oltre spese forfetarie ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale da remoto, il 17 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2021

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