Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16213 del 27/06/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 16213 Anno 2013
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: GIACALONE GIOVANNI

ORDINANZA
sul ricorso 9189-2012 proposto da:
BIANCO

VINCENZO

BNCVCN59T181671N,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIALE IPPOCRATE 33, presso lo
studio dell’avvocato NUCARO AMICI GIORGIO,
rappresentato e difeso dall’avvocato SERVINO AUGUSTO,
giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente contro

ZURIGO ASSICURAZIONI SPA ora Zurich Insurance Public
Limited Company in persona del legale rappresentante
pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA
DEI MARTIRI DI BELFIORE 2, presso lo studio
dell’avvocato CILIBERTI GIUSEPPE,

rappresentata e

difesa dall’avvocato DORIA BRUNO, giusta procura

Data pubblicazione: 27/06/2013

speciale per atto notaio Angelo Busani di Milano, n.
rep. 15.986, n. racc. 8668, che viene allegata in atti;
– controricorrente contro

UNIPOL ASSICURAZIONI

già AURORA ASSICURAZIONI

02705901201 in persona del suo procuratore,

5, presso lo studio dell’avvocato CONSARINO ALFREDO,
che la rappresenta e difende, giusta mandato a margine
del controricorso;
– controricorrente nonchè contro

DONIZI ROSINA MARIA, RIZZUTI MARIO, RIZZUTI MARIA,
RIZZUTI GIUSEPPE, RIZZUTI LUCIA tutti in qualità di
eredi di Rizzuti Serafino, SERGI PASQUALE, SERGI
CONCETTA, SERGI DOMENICO, SCHIPANI GIULIO CESARE,
SCHIPANI IVAN, SCHIPANI DANILO, SCHIPANI RACHELE IRENE,
SCHIPANI LAURA ILEANA;
– intimati –

avverso la sentenza n. 153/2011 della CORTE D’APPELLO
di CATANZARO del 26.1.2011, depositata il 14/02/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio dell’8/05/2013 dal Consigliere Relatore Dott.
GIOVANNI GIACALONE;
udito per la controricorrente (Zurigo Assicurazioni
SpA) l’Avvocato Giuseppe Ciliberti (per delega avv.
Bruno Doria) che si riporta al controricorso.

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA OLINDO MALAGODI

E’ presente il Procuratore Generale in persona del
Dott. AURELIO GOLIA che nulla osserva rispetto alla

relazione scritta.

19 ) R. G. n. 9189 /2012
IN FATTO E IN DIRITTO
Nella causa indicata in premessa. é stata depositata la seguente relazione:
“1. — La sentenza impugnata (App. Catanzaro, 14/02/2011) ha, per quanto
qui rileva, rigettato l’appello promosso da Vincenzo Bianco, volto ad

dal Tribunale di Catanzaro, che aveva condannato, in solido, la Zurigo
Assicurazioni Spa, la Meie Assicurazioni Spa, Pasquale, Concetta e
Domenico Sergi, in qualità di figli di Salvatore Sergi proprietario e
conducente del veicolo Opel Corsa, che trasportava Serafino Rizzuti e il
Bianco e deceduto a seguito del sinistro oggetto in causa, nonché Giulio
Cesare, Ivan, Danilo, Rachele Irene e Laura Ileana Schipani, in qualità, il
primo, di marito e gli altri di figli di Silvana Sia, conducente della Rover
Mini Cooper, l’altro veicolo coinvolto nell’incidente che provocava la morte
anche di quest’ultima, al risarcimento in favore del Bianco della somma
complessiva di 135.547,34 euro, comprensivo di danno biologico, i.t.t., i.t.p.
e danno morale, più interessi e al rimborso delle spese sostenute dal Bianco,
mentre rigettava la domanda di risarcimento del danno patrimoniale
avanzata dal Bianco, per difetto di prova. La Corte d’Appello, dopo aver
ritenuto inammissibile nel merito la prova per testi capitolata
dall’appellante, dichiarava, alla luce delle risultanze probatorie,
l’infondatezza della domanda di risarcimento del danno patrimoniale quale
pregiudizio all’attitudine al lavoro idonea a comportare una riduzione della
capacità di guadagno, ritenendo non sussistente la prova del nesso di
causalità tra la riduzione della capacità lavorativa specifica e la diminuita
produzione del reddito, conseguentemente non riconoscendo alcun danno da
lucro cessante.
2. — Ricorre per Cassazione il Bianco, con due motivi; resistono con
controricorso Unipol Assicurazioni (già Aurora Assicurazioni) e Zurigo
Assicurazioni Spa. I motivi lamentati dal ricorrente sono:
2.1 — Omessa o comunque insufficiente motivazione circa un fatto
controverso e decisivo per il giudizio (art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.),
sulla omessa liquidazione del danno patrimoniale da lucro cessante,

ottenere la liquidazione del danno patrimoniale, contro la sentenza emessa

ritenendo che la Corte Territoriale avrebbe dovuto esporre le ragioni per le
quali ha ritenuto non provato il nesso causale tra riduzione della capacità
lavorativa specifica del Bianco, la messa in mobilità dello stesso e il
successivo espletamento di diversa attività lavorativa e non limitarsi ad
affermare che tale prova non è stata data;
2.2 — Omessa o comunque insufficiente motivazione circa un fatto
controverso e decisivo per il giudizio (art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.),

Bianco nell’atto d’appello, in quanto i giudici avrebbero dovuto motivare le
ragioni per le quali hanno ritenuto che le suddette circostanze fossero da
provare documentalmente e non con prova testimoniale.
3. Il ricorso è manifestamente privo di pregio. Le censure, che possono
essere trattate congiuntamente data l’intima connessione, implicano
accertamenti di fatto e valutazioni di merito. Esse ripropongono, in realtà,
un’inammissibile “diversa lettura” delle risultanze probatorie, infatti si tratta
di censure avverso motivate affermazioni di mero fatto del giudice di
merito, non suscettibili di sindacato in questa sede, dovendosi ribadire che la
valutazione delle risultanze delle prove e il giudizio sull’attendibilità dei
testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più
idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto
riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio
convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere
tenuto ad un’esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti,
anche se allegati dalle parti (Cass. n. 42/2009; n. 21412/2006). La decisione
si rivela improntata a corretti canoni logici e giuridici ed è in armonia con la
giurisprudenza che espressamente afferma che

il lucro cessante

conseguente alla riduzione della capacità lavorativa in tanto è
risarcibile quale danno patrimoniale in quanto il danneggiato provi la
sussistenza di elementi idonei per ritenere che a causa dei postumi egli
effettivamente riceverà minori guadagni dal proprio lavoro, essendo
ogni ulteriore diverso pregiudizio risarcibile a titolo di danno biologico.
(Cass. n. 7097/2005; n. 5840/2004). Si deve ribadire, che tra lesione della
salute e diminuzione della capacità di guadagno non sussiste alcun
rigido automatismo, per cui in presenza di una lesione della salute,
anche di non modesta entità, non può ritenersi ridotta in egual misura

-s-

sulla declaratoria d’inammissibilità della prova testimoniale articolata dal

la capacità di produrre reddito, ma il soggetto leso ha sempre l’onere di
allegare e provare, anche mediante presunzioni, che l’invalidità
permanente abbia inciso sulla capacità di guadagno (Cass. n.
10031/2006). In altri termini, mentre l’invalidità permanente (totale o
parziale) concorre di per sé a dar luogo a danno biologico, la stessa non
comporta necessariamente anche un danno patrimoniale, a tal fine
occorrendo che il giudice, oltre ad accertare in quale misura la

dell’attività lavorativa specifica e questa, a sua volta, sulla capacità di
guadagno, accerti se ed in quale misura in tale soggetto persista o
residui, dopo e nonostante l’infortunio subito, una capacità ad attendere
ad altri lavori, confacente alle sue attitudini e condizioni personali ed
ambientali, ed altrimenti idonei alla produzione di altre fonti di reddito,
in luogo di quelle perse o ridotte. Solo se dall’esame di detti elementi
risulti una riduzione della capacità di guadagno e del reddito
effettivamente percepito, questo (e non la causa di questo, cioè la
riduzione della capacità di lavoro specifica) è risarcibile sotto il profilo
del lucro cessante. La relativa prova incombe al danneggiato e può
essere anche presuntiva, purché sia certa la riduzione della capacità di
lavoro specifica(Cass. n. 2062/2010; n. 1230/2006;n. 10289/2001).
La sentenza impugnata, lungi dall’essere affetta dai lamentati vizi, ha
congruamente spiegato le ragioni della propria decisione, in quanto ha
ritenuto, da un lato, che i postumi di carattere permanente riportati dal
Bianco, erano tali da poter incidere nella misura del 30% sulla sua capacità
lavorativa di operaio guardafili, che dopo il sinistro è stato posto in mobilità
dall’azienda e poi assunto dal Comune di Catanzaro come lavoratore
socialmente utile e dopo dalla Catanzaro Servizi Spa, con la qualifica di
impiegato d’ordine e che vi è stata una riduzione del reddito rispetto a
quello percepito anteriormente al sinistro e dall’altro, ha affermato la
mancanza di prova che mobilità ed espletamento di diversa attività
lavorativa abbiano avuto causa nella ridotta capacità lavorativa e non
escludendo che tali conseguenze possano essere state determinate da scelte
aziendali svincolate dalla capacità lavorativa.
4. — Il relatore propone la trattazione del ricorso in camera di consiglio ai
sensi degli artt. 375, 376, 380 bis c.p.c. ed il rigetto dello stesso. ”

menomazione fisica abbia inciso sulla capacità di svolgimento

La relazione é stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai
difensori delle parti costituite.
La parte ricorrente ha presentato memoria, riproponendo in sostanza le
argomentazioni contenute nel ricorso. Le argomentazioni della memoria non
inficiano i motivi in fatto e in diritto a base della relazione.
Ritenuto che:
a seguito della discussione sul ricorso in camera di consiglio, il collegio ha

che le argomentazioni contenute nella memoria di parte ricorrente
prescindono dal contenuto della motivazione della sentenza impugnata,
specie per quanto riguarda la motivazione adottata dai giudici di appello
(incentrata sulla mancanza di prova) per rigettare la domanda di
risarcimento del danno patrimoniale avanzata dal Bianco;
che il ricorso deve perciò essere rigettato essendo manifestamente
infondato;
le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo secondo
l’attività difensiva rispettivamente svolta dalle parti costituite;
visti gli artt. 380-bis e 385 cod. proc. civ..
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
presente giudizio a favore di ciascuna parte costituita, che liquida a favore
della Zurigo in Euro 7700,00, di cui Euro 7500,00 per compenso, e a favore
della Aurora Assicurazione in Euro 2.700,00 di cui 2.500,00 per compenso,
oltre, per ciascuna di esse gli accessori di legge.
Così deciso in Roma, l’ 8 maggio 2013.

condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione, precisandosi

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