Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16213 del 10/06/2021

Cassazione civile sez. trib., 10/06/2021, (ud. 17/11/2020, dep. 10/06/2021), n.16213

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – rel. Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. FILOCAMO Fulvio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13941-2016 proposto da:

S.G., elettivamente domiciliato in ROMA, Piazza Cavour

presso la cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e

difeso dall’avvocato GENNARO IMBO’;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO PER IL

TERRITORIO DI NAPOLI;

– intimata –

avverso la sentenza n. 11807/2015 della COMM. TRIB. REG. CAMPANIA,

depositata il 22/12/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17/11/2020 dal Consigliere Dott. LIBERATO PAOLITTO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. – con sentenza n. 11807/31/15, depositata il 22 dicembre 2015, la Commissione tributaria regionale della Campania ha rigettato l’appello proposto da Società Agricola D.A.C., di S.G. & C., avverso la decisione di prime cure che, a sua volta, aveva disatteso l’impugnazione di un avviso di liquidazione col quale l’Agenzia delle Entrate aveva recuperato a tassazione ordinaria le imposte di registro ed ipocatastali dovute su atto di compravendita di terreni agricoli registrato in data (OMISSIS);

– il giudice del gravame ha ritenuto, in sintesi, che l’agevolazione richiesta non competeva al contribuente in ragione di maturata decadenza, posto che, nei tre anni dalla registrazione dell’atto, non era stato prodotto, ai sensi della L. n. 604 del 1954, art. 4, il certificato definitivo attestante il possesso dei requisiti previsti per il godimento delle agevolazioni nè il contribuente aveva dato conto di un qualche ritardo imputabile alla pubblica amministrazione;

2. – la Società Agricola D.A.C., di S.G. & C., ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di due motivi;

– l’Agenzia delle Entrate non ha svolto attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. – il primo motivo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, espone la denuncia di violazione e falsa applicazione di legge sull’assunto che, nella fattispecie, rilevavano (esclusivamente) le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 99 del 2004, art. 1, e, con queste, la qualifica di imprenditore agricolo professionale (qual posseduta dal socio amministratore S.G.), senz’alcuna possibilità di applicare le prescrizioni relative alla (diversa) figura del coltivatore diretto, quanto in specie alla causa di decadenza relativa all’omessa presentazione del certificato definitivo;

– col secondo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la ricorrente ripropone la quaestio iuris sottesa al primo motivo sotto il profilo dell’omesso esame del fatto decisivo costituito dalla rilevanza esclusiva, nella fattispecie, del riscontrato possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale;

2. – i due motivi, – che vanno congiuntamente esaminati perchè sottendono la medesima questione di diritto, – sono fondati e vanno accolti;

3. – la L. 6 agosto 1954, n. 604, per quel che qui rileva, prevedeva agevolazioni fiscali per gli atti posti in essere “per la formazione o per l’arrotondamento della piccola proprietà contadina” (art. 1) e ne condizionava il godimento, tra l’altro, alla abituale diretta “lavorazione della terra” (art. 2, n. 1); condizione, questa, cui conseguentemente si correlava l’individuazione di specifiche cause di decadenza in relazione alla certificazione dei requisiti (soggettivi e oggettivi) rilevanti ai fini delle agevolazioni oltrechè alla condotta del coltivatore diretto che del terreno agricolo (“prima che siano trascorsi cinque anni” dall’acquisto) avesse disposto volontariamente, alienandolo ovvero cessando “dal coltivarlo direttamente” (art. 7, comma 1);

4. – il D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99 (recante “Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma della L. 7 marzo 2003, n. 38, art. 1, comma 2, lett. d), f), g), i), ee)”, come modificato dal D.Lgs. 27 maggio 2005, n. 101, art. 1), ha, quindi, disposto nei seguenti termini:

“1. Ai fini dell’applicazione della normativa statale, è imprenditore agricolo professionale (IAP) colui il quale, in possesso di conoscenze e competenze professionali ai sensi dell’art. 5 Reg. (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, dedichi alle attività agricole di cui all’art. 2135 c.c., direttamente o in qualità di socio di società, almeno il cinquanta per cento del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle attività medesime almeno il cinquanta per cento del proprio reddito globale da lavoro….. Per l’imprenditore che operi nelle zone svantaggiate di cui all’art. 17 citato Reg. (CE) n. 1257/1999, i requisiti di cui al presente comma sono ridotti al venticinque per cento…

3. Le società di persone, cooperative e di capitali, anche a scopo consortile, sono considerate imprenditori agricoli professionali qualora lo statuto preveda quale oggetto sociale l’esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all’art. 2135 c.c. e siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) nel caso di società di persone qualora almeno un socio sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale. Per le società in accomandita la qualifica si riferisce ai soci accomandatari;

c) nel caso di società di capitali o cooperative, quando almeno un amministratore che sia anche socio per le società cooperative, sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale.

4. All’imprenditore agricolo professionale persona fisica, se iscritto nella gestione previdenziale ed assistenziale, sono altresì riconosciute le agevolazioni tributarie in materia di imposizione indiretta e creditizie stabilite dalla normativa vigente a favore delle persone fisiche in possesso della qualifica di coltivatore diretto. La perdita dei requisiti di cui al comma 1, nei cinque anni dalla data di applicazione delle agevolazioni ricevute in qualità di imprenditore agricolo professionale determina la decadenza dalle agevolazioni medesime.

5-bis. L’imprenditore agricolo professionale persona fisica, anche ove socio di società di persone o cooperative, ovvero amministratore di società di capitali, deve iscriversi nella gestione previdenziale ed assistenziale per l’agricoltura. Ai soci lavoratori di cooperative si applica la L. 3 aprile 2001, n. 142, art. 1, comma 3.

5-ter. Le disposizioni relative all’imprenditore agricolo professionale si applicano anche ai soggetti persone fisiche o società che, pur non in possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 3, abbiano presentato istanza di riconoscimento della qualifica alla Regione competente che rilascia apposita certificazione, nonchè si siano iscritti all’apposita gestione dell’INPS. Entro ventiquattro mesi dalla data di presentazione dell’istanza di riconoscimento, salvo diverso termine stabilito dalle regioni, il soggetto interessato deve risultare in possesso dei requisiti di cui ai predetti commi 1 e 3, pena la decadenza degli eventuali benefici conseguiti. Le regioni e l’Agenzia delle entrate definiscono modalità di comunicazione delle informazioni relative al possesso dei requisiti relativi alla qualifica di IAP.

5-quater. Qualunque riferimento nella legislazione vigente all’imprenditore agricolo a titolo principale si intende riferito all’imprenditore agricolo professionale, come definito nel presente articolo.” (art. 1, commi 1, 3, 4, 5 bis, 5 ter e 5 quater);

4.1 – come reso esplicito dall’evoluzione degli interventi legislativi di sostegno dell’agricoltura (in attuazione, peraltro, di omologhi interventi operati dalla disciplina Unionale), il relativo quadro normativo si è venuto articolando secondo direttrici che hanno (chiaramente) superato l’originaria finalità di “formazione o… arrotondamento della piccola proprietà contadina”, proponendosi, quindi, di promuovere “l’ammodernamento ed il potenziamento delle strutture agricole e determinare il miglioramento delle condizioni di produzione, di lavoro e di reddito in agricoltura… favorire, attraverso una adeguata mobilità dei terreni, il miglioramento delle strutture produttive agricole, il rimboschimento, la difesa del suolo e dell’ambiente, e la utilizzazione per scopi produttivi o di pubblica utilità di terreni non più coltivati… adeguare il livello di formazione generale tecnica ed economica della popolazione agricola attiva attraverso la informazione socio-economica e la qualificazione professionale delle persone che lavorano in agricoltura” (v., in questi termini, la L. 9 maggio 1975, n. 153, art. 1; v., altresì, il regolamento del Consiglio CE, 17 maggio 1999, n. 1257, ed i successivi regolamenti n. 1698, del 2005, e n. 1305 del 2013);

– in un siffatto contesto è stata, quindi, prefigurata la (nuova) qualifica di imprenditore agricolo professionale (in sostituzione di quella dell’imprenditore agricolo a titolo principale; L. n. 153 del 1975, art. 12), – qualifica, in quanto tale, suscettibile di estensione ai soggetti collettivi a determinate condizioni (v. Cass., 28 aprile 2017, n. 10542, con riferimento al D.Lgs. n. 99 del 2004, art. 1, comma 3), – in relazione alla quale sono state, altresì, “riconosciute le agevolazioni tributarie in materia di imposizione indiretta e creditizie stabilite dalla normativa vigente a favore delle persone fisiche in possesso della qualifica di coltivatore diretto”, con contestuale previsione di una causa di decadenza da dette agevolazioni, costituita dalla perdita dei requisiti di qualificazione dell’imprenditore agricolo professionale (previsti all’art. 1, cit., comma 1), “nei cinque anni dalla data di applicazione delle agevolazioni ricevute in qualità di imprenditore agricolo professionale” (art. 1, comma 4, cit.);

4.2 – la Corte ha già avuto modo di rilevare che le agevolazioni in discorso presuppongono l’iscrizione dell’imprenditore agricolo alla gestione previdenziale ed assistenziale per l’agricoltura (v. Cass., 17 luglio 2019, n. 19182; Cass., 28 aprile 2017, n. 10542), – iscrizione rilevante anche se disposta con riserva e successiva retrodatazione dell’obbligazione contributiva (Cass., 16 ottobre 2020, n. 22485), nonchè che i requisiti di qualificazione dell’imprenditore agricolo professionale “sono (integralmente) disciplinati dallo stesso D.Lgs. n. 99 del 2004 (art. 1, comma 1), – che ha riguardo, tra l’altro, alla misura del tempo di lavoro dedicato alle (ed a quella dei ricavi conseguiti dallo svolgimento delle) attività agricole di cui all’art. 2135 c.c., e che pur ne contempla il conseguimento in fieri-(rispetto al momento di conclusione dell’atto ammesso al regime agevolato; v. Cass., 26 ottobre 2016, n. 21615 in relazione all’art. 1, comma 5 ter, cit.), – e che (solo) alla perdita di detti requisiti si correla la causa di decadenza dalle agevolazioni (art. 1, comma 4, cit.)” (Cass., 12 giugno 2020, n. 11320);

– e, in particolare, ha rimarcato che, nel contesto della nuova disciplina dell’imprenditore agricolo professionale, non è richiesta “la sussistenza in capo a detto imprenditore delle condizioni di cui alla L. n. 604 cit., art. 2, n. 1, trattandosi di requisiti dettati per il solo coltivatore diretto e incompatibili con la nuova figura professionale che il legislatore intende incentivare; ne consegue che, per il beneficio menzionato, non è necessario il certificato rilasciato dall’Ispettorato provinciale agrario e da produrre a pena di decadenza all’Amministrazione finanziaria entro il termine triennale dalla registrazione dell’atto.” (Cass., 5 novembre 2014, n. 23630; Cass., 26 giugno 2013, n. 16071);

5. – l’impugnata sentenza va, pertanto, cassata e non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito con accoglimento del ricorso originario della contribuente;

– le spese dei gradi di merito vanno integralmente compensate tra le parti, avuto riguardo all’evolversi della vicenda processuale, mentre quelle del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza dell’Agenzia delle Entrate.

PQM

La Corte, accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, accoglie il ricorso originario della contribuente; compensa, tra le parti, le spese dei gradi di merito e condanna l’Agenzia delle Entrate al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese del giudizio di legittimità liquidate in Euro 4.100,00, oltre rimborso spese generali di difesa ed oneri accessori, come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio tenuta da remoto, il 17 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2021

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