Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16213 del 09/07/2010

Cassazione civile sez. trib., 09/07/2010, (ud. 19/05/2010, dep. 09/07/2010), n.16213

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ALONZO Michele – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. BERNARDI Sergio – rel. Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 12587/2007 proposto da:

COMUNE DI NOVARA in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA VIA TACITO 10, presso lo studio dell’avvocato

DANTE Enrico, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

BERTAGGIA LORENZO, giusta delega in calce;

– ricorrente –

contro

ARREDAMENTI PIANTANIDA SRL in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA LUCREZIO CARO 62,

presso lo studio dell’avvocato CARLETTI FIORAVANTE, rappresentato e

difeso dall’avvocato CESARO GRAZIA OFELIA, giusta delega in calce;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 42/2005 della COMM. TRIB. REG. di TORINO,

depositata il 07/03/2006;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

19/05/2010 dal Consigliere Dott. SERGIO BERNARDI;

udito per il ricorrente l’Avvocato BERTAGGIA, che ha chiesto

l’accoglimento;

udito per il resistente l’Avvocato CARLETTI, per delega dell’Avvocato

CESARO, che chiede il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso in

subordine accoglimento per guanto di ragione.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Rigettando l’appello proposto dal Comune di Novara, la CTR del Piemonte ha dichiarato non dovuta dalla s.r.l. Arredamenti Piantanida la tassa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani per gli anni 1993/1995. Il Comune ricorre per la cassazione della sentenza con tre motivi. La società resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

E’ pacifico in causa che la società Piantanida esercita attività commerciate nel settore della vendita di mobili e oggetti di arredamento. Produce pertanto rifiuti speciali costituiti da imballaggi di cartone e di plastica, compresi al punto 1.1.1. lettera a) nella elencazione contenuta nel Decreto 27 luglio 1984 del Comitato Interministeriale di cui alla L. n. 915 del 1982, art. 5.

La sentenza impugnata ha osservato che, in base al R.D. n. 1175 del 1931, art. 270, nella applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani non si deve tenere conto delle aree nelle quali si formano rifiuti speciali, che debbono essere smaltiti a propria cura e spese da coloro che li producono. Tuttavia sono tassabili le aree in cui si producono rifiuti speciali che, in base al regolamento comunale previsto dal D.P.R. n. 915 del 1982, art. 8 – ed al D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 60 – siano dichiarati assimilabili ai rifiuti urbani. Nella specie, ha osservato la CTR, “tale espressa dichiarazione di assimilazione non risulta essere stata effettuata da parte del Comune di Novara. Questa Commissione dissente da quanto affermano i primi giudici in ordine alla mancanza di delibera per l’approvazione del regolamento in quanto la delibera esiste, non esiste, invece, la dichiarazione di assimilazione dei rifiuti speciali a quelli urbani, essendosi il Comune di Novara limitato a descrivere le caratteristiche dei rifiuti speciali, senza procedere alla esplicita dichiarazione di assimilazione dei rifiuti speciali a quelli urbani, come richiede la giurisprudenza dominante della Suprema Corte”.

Col ricorso, il Comune di Novara sviluppa tre censure. Col primo e col secondo motivo deduce violazione di legge, ex art. 360 c.p.c., n. 3, riferita ad una serie di disposizioni normative (D.P.R. n. 915 del 1982, artt. 2, 4, 5, 8, 13 e 21; 269/270 R.D. n. 1175 del 1931; artt. 3, 4, 26 Regolamento approvato con Delib. Consiglio Comunale n. 651 del 1984 e modificato con Delib. n. 148 del 1994; D.Lgs. n. 507 del 1993, artt. 58, 59, 60, 62 e 63; L. n. 146 del 1994, art. 39; artt. 2, 4, 8 Regolamento comunale approvato con deliberazione n. 130/1994); col primo motivo deduce altresì, ex art. 360 c.p.c., n. 5, illogicità della motivazione atteso che il giudice di secondo grado avrebbe ingiustificatamente asserito, senza esplicitare il ragionamento logico seguito, la mancanza della dichiarazione di assimilabilità”; col terzo motivo deduce nullità per omessa e/o insufficiente motivazione della sentenza in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, riferita ad una serie di risultanze processuali considerate decisive.

Il ricorso va accolto in parte.

E’ fondato il rilievo, sviluppato col primo motivo, che la decisione concernente le tre annualità di imposta contestate andava distintamente motivata in relazione al periodo anteriore e successivo al 19 marzo 1994, data di entrata in vigore della L. 22 febbraio 1994, n. 146. All’art. 39, tale legge ha disposto che “sono considerati rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti speciali indicati al n. 1 punto 1.1.1. lettera A), della Delib. 27 luglio 1984 del Comitato Interministeriale di cui al D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, art. 5…”; contestualmente abrogando il D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 60, che disciplinava i limiti del potere regolamentare di assimilazione.

Ciò stante, con riferimento al periodo 19 marzo 1994 – 31 dicembre 1995, la decisione di rigetto della pretesa del Comune fondata sul ritenuto difetto di una idonea dichiarazione di assimilabilità dei rifiuti speciali prodotti dalla società Piantanida a quelli urbani si palesa senz’altro viziata per violazione di legge (atteso che, in relazione alla natura dei rifiuti in questione, nessun provvedimento di assimilazione era necessario).

Quanto al periodo 1 gennaio 1993 – 18 marzo 1994 il ricorso va viceversa respinto. La affermazione della CTR che, per quel periodo, il Comune di Novara non aveva provveduto alla assimilazione dei rifiuti speciali a quelli urbani, essendosi limitato, nel regolamento approvato con la deliberazione a descrivere le caratteristiche dei rifiuti speciali; è criticata di incongruenza senza consentire a questa corte di verificare il fondamento della censura, perchè il ricorso non trascrive il tenore della Delib. 16 luglio 1992, n. 148, con la quale, sostiene il ricorrente, si era proceduto “in modo esplicito alla dichiarazione di assimilabilità, determinando concretamente i requisiti qualitativi e quantitativi dei rifiuti assimilati agli urbani sulla base dei criteri generali stabiliti con la predetta deliberazione del Comitato Interministeriale di cui al D.P.R. n. 915 del 1982, art. 5”.

Il terzo motivo (col quale si lamenta che la CTR non abbia tenuto conto della prova, che si asserisce fornita, della istituzione del servizio di raccolta dei rifiuti ordinari ed assimilati) resta assorbito.

Relativamente al periodo successivo al 19 marzo 1994 la decisione impugnata va dunque cassata e, poichè non appaiono necessari altri accertamenti di fatto, la causa può decidersi nel merito col rigetto del ricorso originario della contribuente, introduttivo della lite.

Per il periodo successivo va respinto il ricorso per cassazione.

L’esito del giudizio giustifica la compensazione delle spese dell’intero processo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso quanto al periodo d’imposta anteriore al 19 marzo 1994; lo accoglie per il periodo successivo in contestazione. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e – decidendo nel merito – rigetta parie qua l’originario ricorso del contribuente.

Compensa fra le parti le spese di tutto il processo.

Così deciso in Roma, il 19 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 9 luglio 2010

 

 

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