Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16213 del 03/08/2016


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Cassazione civile sez. lav., 03/08/2016, (ud. 20/04/2016, dep. 03/08/2016), n.16213

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VENUTI Pietro – Presidente –

Dott. MANNA Antonio – Consigliere –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – rel. Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 18813-2013 proposto da;

D.G., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIALE GIULIO CESARE 21/23, presso lo studio dell’avvocato VALERIO

SCELFO, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

C.C., (OMISSIS), domiciliata in ROMA, piazza CAVOUR,

presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,

rappresentata e difesa dall’avvocato FEDERICO DE GERONIMO, giusta

delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 47E/2013 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 24/04/2013 r.g.n. 763/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

M/04/001b dal Consigliere Dott. PAOLO NEGRI DELLA TORRE;

udito l’Avvocato DE GERONIMO FEDERICO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Cenerate Dott.

SANLORENZO Rita, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 478/2013, depositata il 24 aprile 2013, la Corte di appello di Catania, in accoglimento del gravame di C.C. e in riforma della sentenza di primo grado del Tribunale di Caltagirone, respingeva le domande di D.G. dirette ad ottenere, sul presupposto della sua partecipazione all’impresa familiare consistita nella gestione di una farmacia in (OMISSIS), la liquidazione di una quota pari al 50% degli utili non distribuiti e dei beni acquistati con detti utili, degli incrementi dell’azienda e del valore di avviamento realizzati dal settembre 1970 fino al 31 dicembre 1999, oltre alla condanna al pagamento dell’indennità sostitutiva del preavviso e al risarcimento del danno biologico e di quello patrimoniale subito.

La Corte osservava a sostegno della propria decisione, e per quanto di interesse, che doveva tenersi conto della prima CTU contabile, che aveva posto in evidenza, sulla base dei bilanci disponibili e tenuto conto delle notevoli passività, un decremento del valore aziendale al 31/12/1999, e non della seconda, che aveva adottato un criterio valutativo (il valore della farmacia in caso di vendita) non pertinente all’oggetto del giudizio e, in ogni caso, non correttamente applicato, avendo trascurato di considerare le passività esistenti; con la conseguenza che non poteva dirsi assolto da parte del ricorrente, che ne era gravato, l’onere di provare che nel periodo in esame vi fosse stato un incremento del valore aziendale.

Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza il D. con unico articolato motivo, assistito da memoria; la C. ha resistito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il motivo proposto il ricorrente, deducendo violazione dell’art. 230 bis c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, censura la sentenza di appello, sotto un primo profilo, per avere ritenuto il criterio di valutazione utilizzato dal au nella seconda perizia del tutto astratto e non applicabile alla fattispecie in oggetto, recependo di conseguenza i risultati del primo elaborato, dalla cui lettura era dato desumere che, in violazione della norma in tema di impresa familiare e del tutto erroneamente, era stata effettuata la stima commerciale del patrimonio dell’azienda, calcolando anche le passività registrate; sotto un secondo profilo, il ricorrente censura la sentenza per avere ritenuto che egli avesse l’onere di provare che vi era stato un incremento nel valore aziendale, fra gli anni 1970 e 1999, e che conseguentemente gli spettasse una somma pari al contributo dato nell’impresa, mentre il partecipante all’impresa familiare è tenuto a provare solo lo svolgimento di attività di lavoro continuativa all’interno dell’impresa stessa e di averne procurato, con il suo lavoro, un incremento di produttività.

Il motivo non può essere accolto. Esso, infatti, per ciò che attiene al primo profilo, è inammissibile…, Come da questa Corte più volte precisato, nel vigore della disciplina precedente la modifica introdotta con il D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in L. 7 agosto 2012, n. 134, “la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è apprezzabile, in sede di ricorso per cassazione, nei limiti del vizio di motivazione di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 e deve emergere direttamente dalla lettura della sentenza, non già dal riesame degli atti di causa, Inammissibile in sede di legittimità” (Cass. n. 14267/2006).

Peraltro, il motivo, nella parte in esame, risulta ora totalmente remoto dalla nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, in presenza di sentenza di appello depositata in data 24/4/2013 e, pertanto, posteriore all’introduzione della suddetta modifica (11 settembre 2012).

Come precisato da questa Corte a Sezioni Unite con le sentenze 7 aprile 2014 n. 8053 e n. 8054, l’art. 360 c.p.c., n. 5, così come riformulato a seguito della novella legislativa, configura un vizio specifico denunciabile per cassazione, costituito dall’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (e cioè che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia); con la conseguenza che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente è tenuto ad indicare il fatto storico, il cui esame sia stato omesso, il dato, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il come e il quando tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua decisività, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie. Quanto, poi, al secondo profilo, si rileva che la sentenza si sottrae alla censura che le viene mossa, posto che “ai sensi dell’art. 230 bis c.c., gli utili da attribuire ai partecipanti all’impresa familiare vanno calcolati al netto delle spese di mantenimento, pure gravanti sul familiare che esercita l’impresa, restando a carico del partecipante che agisce per il conseguimento della propria quota l’onere di provare la consistenza del patrimonio familiare e l’ammontare degli utili da distribuire” (Cass. n. 17057/2008).

Le spese seguono la soccombenza e, tenuto conto del valore della controversia, si liquidano come in dispositivo.

PQM

– la Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente indizio di legittimità, liquidate in Euro 100,00 per esborsi e in Euro 7.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali al 15% e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 20 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 3 agosto 2016

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