Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16212 del 27/06/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 16212 Anno 2013
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: GIACALONE GIOVANNI

ORDINANZA

sul ricorso 8859-2012 proposto da:
FAVERO

FRANCESCO

FVRFNC67L17H501D,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA UGO BARTOLOMEI 18, presso lo
studio dell’avvocato CONTESTABILE SILVIA, che lo
rappresenta e difende unitamente all’avvocato DE MARCHI
ANDREA giusta delega in calce al ricorso;
– ricorrente contro
?013
4267

POLLINA STELLA, elettivamente domiciliata in ROMA,
PIAZZA DEI NAVIGATORI 22, presso lo studio
dell’avvocato PERNISCO EMILIA, che la rappresenta e
difende giusta procura a margine del controricorso;
– controricorrente non chè contro

Data pubblicazione: 27/06/2013

ALLIANZ SPA 05032630963, in persona del procuratori
elettivamente domiciliata in ROMA, VICOLO ORBITELLI 31,
presso lo studio dell’avvocato CLEMENTE MICHELE, che la
rappresenta e difende giusta procura a margine del
controricorso e ricorso incidentale;
– controricorrente e ricorrente incidentale –

POLLINA STELLA, elettivamente domiciliata in ROMA,
PIAllA DEI NAVIGATORI 22, presso lo studio
dell’avvocato PERNISCO EMILIA, che la rappresenta e
difende giusta procura a margine del controricorso;
– controricorrente al ricorrente incidentale – ricorrenti incidentali –

avverso la sentenza n. 1404/2011 della CORTE D’APPELLO
di ROMA del 30/03/2011, depositata il 12/04/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio dell’08/05/2013 dal Consigliere Relatore
Dott. GIOVANNI GIACALONE;
udito l’Avvocato Silvia Contestabile difensore del
ricorrente che si riporta agli scritti;
udito l’Avvocato Pernisco Emilia difensore della
controricorrente che ha chiesto l’inammissibilità del
ricorso;
udito

l’Avvocato

Clemente

Michele

difensore

dell’Allianz che si riporta agli atti;
è presente il P.G. in persona del Dott. AURELIO GOLIA
che nulla osserva.

nonchè contro

18) R. G. n. 8859 /2012
IN FATTO E IN DIRITTO
Nella causa indicata in premessa. é stata depositata la seguente relazione:
“1. – La sentenza impugnata (Corte di appello di Roma 12/04/2011, non
notificata), in riforma della sentenza di primo grado, accoglieva l’appello di
una degli odierni intimati (Pollina), non ritenendo superata da parte

merito all’investimento sulle strisce pedonali della prima. Il giudice
territoriale provvedeva pertanto alla condanna dell’odierno ricorrente e di
Allianz s.p.a., in solido tra loro, a risarcire i danni subiti dalla Pollina.
Secondo la Corte di merito l’incertezza mostrata da quest’ultima
nell’attraversare la strada non valeva ad escludere la responsabilità del
conducente del motoveicolo (odierno ricorrente), ma poteva essere
considerata solo come colpa concorrente della prima ai sensi dell’art. 1227
c.c., nella misura non superiore al venti per cento.
2. — Ricorre in Cassazione Francesco Favero con un motivo di ricorso;
resiste con controricorso e impugna la sentenza in via incidentale con un
motivo Allianz s.p.a.; resiste con controricorso Stella Pollina.
3. — Con l’unico motivo di ricorso, il ricorrente principale lamenta: omessa,
insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della
controversia, in relazione all’art. 360 c. 1 n. 5 c.p.c.. Il ricorrente ritiene non
condivisibile il ragionamento effettuato dalla Corte di appello in merito al
mancato ottemperamento dell’onere probatorio atto a superare la
presunzione di responsabilità del conducente del motoveicolo.
4. — Con l’unico motivo di ricorso, il ricorrente incidentale lamenta:
violazione di legge, in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c., degli artt. 2054 e
1227 c.c.; omessa insufficiente o contraddittoria motivazione in relazione
all’art. 360 c. 1 n. 5 c.p.c.. A giudizio del ricorrente la Corte territoriale
avrebbe mal applicato l’art. 2054 c.c., poiché sarebbe incontrovertibilmente
dimostrato che sarebbe stata l’esclusiva condotta della Pollina a cagionare il
sinistro in causa.
5. — La pronuncia riguarda i ricorsi riuniti, essendo stati proposti avverso la
medesima sentenza (art. 335 c.p.c.).
3

dell’odierno ricorrente la presunzione di responsabilità ex art. 2054 c.c., in

5.1. La censura del ricorrente principale si rivela manifestamente priva di
pregio. Essa non indica i punti carenti della motivazione, ma si limita a
fornire una diversa ricostruzione dei fatti rispetto a quella fornita dal giudice
di merito. Quest’ultimo ha offerto una completa valutazione delle risultanze
probatorie, dando perfettamente atto in motivazione delle ragioni del
proprio convincimento, anche sull’evidenziato punto della riconosciuta
attendibilità dei testimoni indicati dalla Pollina. Va, al riguardo ribadita la

delle prove adottata dai giudici di merito, il sindacato di legittimità non può
investire il risultato ricostruttivo in sé, che appartiene all’ambito dei giudizi
di fatto riservati al giudice di merito, (Cass. n. 12690/10, in motivazione; n.
5797/05; 15693/04). Del resto, i vizi motivazionali denunciabili in
Cassazione non possono consistere nella difformità dell’apprezzamento dei
fatti e delle prove dato dal giudice del merito rispetto a quello preteso dalla
parte, spettando solo a detto giudice individuare le fonti del proprio
convincimento, valutare le prove, controllarne l’attendibilità e la
concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a
dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all’uno o all’altro mezzo di
prova, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge in cui un valore legale
è assegnato alla prova (Cass. n. 6064/08; nonché Cass. n. 26886/08 e
21062/09, in motivazione).
6. — Il motivo prospettato da Allianz con ricorso incidentale si rivela
manifestamente inammissibile, così come formulato in relazione al vizio di
cui all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c., poiché il ricorrente lungi dal sollevare una
critica alla interpretazione e applicazione della fattispecie normativa di cui
agli artt. 2054 e 1227 c.c., prospetta una diversa ricostruzione del sinistro,
non deducibile col lamentato vizio. Ma la censura si rivela inammissibile
anche sotto il profilo dei pretesi vizi motivazionali, non essendo precisati
quali siano gli errori logici o le lacune argomentative nella motivazione,
limitandosi il ricorrente, anche qui, a criticare accertamenti di fatto e
valutazioni di merito. L’orientamento ormai consolidato di questa S.C. sul
punto è nel senso che spetta in via esclusiva al giudice di merito “il compito
di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le
prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le
complessive risultanze del processo, quelle maggiormente idonee a
4

costante giurisprudenza di questa Corte secondo cui, quanto alla valutazione

dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi” (cfr. tra le tante: Cass.
20322/2005; 14304/2005; 15675/2004; 15355/2004; 12467/2003;). Al
giudice di legittimità spetta solo il controllo delle argomentazioni svolte dal
giudice di merito sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza
logico — formale (cfr. tra le tante: Cass. 13398/2011; Cass. 13327/2011;
Cass. 11292/2011; Cass. 7921/2011; Cass. 6288/2011; Cass. 23296/2010).
Si propone la trattazione in Camera di consiglio e il rigetto di entrambi i

La relazione é stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai
difensori delle parti costituite.
La parte controricorrente e ricorrente incidentale ha presentato memoria,
insistendo per il rigetto del ricorso.
Ritenuto che:
a seguito della discussione sul ricorso in camera di consiglio, il collegio ha
condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione; che i ricorsi
riuniti vanno respinti essendo manifestamente infondati;
stante la reciproca soccombenza, compensa le spese tra il Favero e Allianz;
le spese seguono la soccombenza tra il Favero e la Pollina;
visti gli artt. 380-bis e 385 cod. proc. civ..
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi riuniti. Compensa le spese tra il Favero e Allianz e
condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio a
favore della Pollina, che liquida in Euro 1800,00, di cui Euro 1600,00 per
compensi, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, P 8 maggio 2013.

ricorsi.”

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