Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16212 del 10/06/2021

Cassazione civile sez. trib., 10/06/2021, (ud. 17/11/2020, dep. 10/06/2021), n.16212

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – rel. Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. FILOCAMO Fulvio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3475-2016 proposto da:

T.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CELIMOTANA

38, presso lo studio dell’avvocato PAOLO PANARITI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato STEFANO DONATI;

– ricorrente –

contro

PROVINCIA RAVENNA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ANTONIO

GRAMSCI 14, presso lo studio dell’avvocato FEDERICO HERNANDEZ,

rappresentata e difesa dall’avvocato ELENA ZANNI;

– controricorrente –

Avverso la sentenza n. 1851/2015 della COMM. TRIB REG. EMILIA

ROMAGNA, depositata il 16/09/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17/11/2020 dal Consigliere Dott. LIBERATO PAOLITTO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. – con sentenza n. 1851, depositata il 16 settembre 2015, la Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna ha rigettato l’appello di T.G. avverso la decisione di prime cure che, a sua volta, aveva disatteso l’impugnazione di un diniego di certificazione della qualifica di imprenditore agricolo professionale (D.Lgs. n. 99 del 2004, art. 1);

– il giudice del gravame ha ritenuto che non ricorrevano, nella fattispecie, i requisiti di qualificazione previsti dal D.Lgs. n. 99 del 2004 (art. 1, comma 1), – che ha riguardo alla misura del tempo di lavoro dedicato alle (ed a quella dei ricavi conseguiti dallo svolgimento delle) attività agricole di cui all’art. 2135 c.c., – in quanto:

– “La mancanza del requisito del tempo dedicato all’attività agricola è stato dedotto dal giudice di primo grado sulla base della stessa dichiarazione dei redditi, che l’appellante ovviamente non può contestare e non contesta; dichiarazione “dove viene confermato – con l’indicazione del solo reddito agrario relativo a 22 giorni – il contratto di affitto che il ricorrente, in qualità di conduttore, ha stipulato in data (e decorrenza) (OMISSIS)”; mentre nessun reddito agrario era stato attribuito all’affitto del fondo “(OMISSIS)””;

– relativamente alla conduzione del fondo (OMISSIS), – in ordine al quale difettava, peraltro, la “data certa del relativo contratto”, l’appellante alcuna censura aveva svolto quanto all’accertamento operato dal primo giudice secondo il quale di detto contratto non emergeva l’esistenza “nella dichiarazione dei redditi e nella sua integrazione del 2009”; nè era stata offerta dimostrazione del tempo di lavoro dedicato alla relativa conduzione “perchè non basta la prova dell’affitto di un fondo perchè automaticamente ne derivi la prova di un impegno lavorativo nella misura minima stabilita dalla legge; specie se si consideri che si trattava di un fondo di poco più di un ettaro, coltivato ad actinidia, per la quale l’appellante non si è curato neppure di dedurre il fabbisogno annuo di giornate lavorative.”;

2. – T.G. ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di tre motivi;

– resiste con controricorso la Provincia di Ravenna.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. – col primo motivo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, il ricorrente denuncia nullità della sentenza per violazione del D.Lgs. n. 99 del 2004, art. 1, e dell’art. 2697 c.c., sull’assunto che la gravata sentenza, – nel ribaltare l’onere probatorio delle parti, e nel contravvenire al principio di libertà della prova, – non aveva tenuto conto della documentazione prodotta in corso di giudizio (quali contratti di affitto, sia pur non registrati, e la documentazione contabile, con fatture di vendita) oltrechè del difetto di contestazione (delle deduzioni svolte e della documentazione prodotta) ascrivibile alla condotta di controparte processuale, così finendo per postulare un’applicazione delle prescrizioni normative rilevanti (art. 1, comma 1, cit.) alla stregua di requisiti diversi ed ulteriori rispetto a quelli espressamente previsti;

– il secondo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, espone la denuncia di nullità della gravata sentenza per violazione dell’art. 115 c.p.c., commi 1 e 2, assumendo il ricorrente che il giudice del gravame aveva deciso la controversia violando il principio di non contestazione e sulla base della propria scienza privata (id est “solo sulla base di quanto apoditticamente sostenuto dalla Provincia di Ravenna”), senza tener conto, con ciò, delle circostanze non contestate afferenti la conduzione in affitto di due terreni, l’emissione di fatture, i ricavi ed i redditi conseguiti dalla conduzione di detti terreni;

– col terzo motivo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, il ricorrente denuncia nullità della gravata sentenza per violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, deducendo che il decisum del giudice del gravame si fondava su di una motivazione “pressochè incomprensibile” e su “argomentazioni logicamente inconciliabili ed obiettivamente incomprensibili tali da renderla inidonea a coglierne la “ratio decidendi””;

2. – in via preliminare deve, però, rilevarsi che il ricorrente, con l’adesione del difensore della controricorrente, ha rinunciato al ricorso (art. 390 c.p.c.);

– alla rinuncia consegue, quindi, la pronuncia di estinzione del processo, e le spese del giudizio di legittimità vanno integralmente compensate tra le parti, avuto riguardo all’adesione espressa dalla controricorrente;

– alcunchè va disposto in ordine all’ulteriore versamento del contributo unificato (D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 201, n. 228, art. 1, comma 17) trattandosi di misura la cui natura eccezionale, perchè lato sensu sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici del rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione (Cass., 12 novembre 2015, n. 23175 cui adde Cass., 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., 18 luglio 2018, n. 19071).

P.Q.M.

La Corte, dichiara estinto il giudizio e compensa integralmente, tra le parti, le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio tenuta da remoto, il 17 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2021

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