Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16211 del 28/06/2017

Cassazione civile, sez. II, 28/06/2017, (ud. 26/10/2016, dep.28/06/2017),  n. 16211

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BUCCIANTE Ettore – Presidente –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – rel. Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 19940/2012 proposto da:

C.M.L., (OMISSIS), C.L.M. (OMISSIS),

T.G.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

PORTUENSE 104, presso la Sig.ra ANTONIA DE ANGELIS, rappresentati e

difesi dall’avvocato AGOSTINO GIORDO;

– ricorrenti –

contro

M.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 594/2011 della CORTE D’APPELLO DI CAGLIARI

sezione distaccata di SASSARI, depositata il 23/09/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

26/10/2016 dal Consigliere Dott. PASQUALE D’ASCOLA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PRATIS Pierfelice, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1) Il ricorso verte sulla ammissibilità di un’opposizione tardiva a un decreto ingiuntivo di circa 68mila Euro, emesso in favore dell’ing. M. per prestazioni professionali rese in favore di parte C..

Il Tribunale di Sassari e la Corte appello (con sentenza non notificata resa il 23/9/2011) hanno rigettato l’opposizione, ritenendo che non sussistesse il presupposto di cui all’art. 650 c.p.c., per l’opposizione tardiva, cioè una nullità della notificazione dell’ingiunzione che avesse causato la mancata conoscenza e quindi l’omessa opposizione.

Il ricorso per cassazione, notificato il 12/9/2012, svolge due motivi, i quali espongono i vizi da cui era affetta la notificazione, che i giudici di merito hanno considerato irrilevanti.

M. è rimasto intimato.

Memoria delle ricorrenti, eredi del dr C.C..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

2) La Corte di appello ha respinto la tesi secondo cui la notifica del decreto sarebbe stata nulla perchè il C. era assente da Sassari. Ha rilevato che la residenza anagrafica del C. non era stata modificata in modo conoscibile dal M.; che nella residenza dell’ingiunto erano comunque residenti le figlie maggiori di 14 anni; che l’opponente aveva l’obbligo di verificare l’arrivo di corrispondenza indirizzata al suo indirizzo.

La Corte ha negato la configurabilità di vizi della notifica.

Ha verificato la raccomandata con cui fu notificata a mezzo posta l’ingiunzione e ha constatato l’esistenza del timbro postale.

Ha considerato che l’agente postale aveva attestato di aver tentato il recapito, immesso avviso in cassetta e comunicato il deposito con altra raccomandata. Anche di questa seconda ha registrato l’esito di immissione dell’avviso in cassetta postale del destinatario C..

Ha precisato che l’atto è stato notificato dal difensore dell’ingiungente (L. n. 53 del 1994) a mezzo del servizio postale.

Ha anche rilevato che fu restituito in data 5 luglio 2008 l’avviso di ricevimento per compiuta giacenza della raccomandata iniziale recante timbro postale dalla cui apposizione si doveva desumere – in mancanza di querela di falso – che l’ufficio postale avesse verificato la corrispondenza tra originale dell’atto giudiziario e copia inserita nel plico postale.

La Corte ha rilevato due errori del procedimento notificatorio: la mancanza del numero cronologico dell’atto sul registro del professionista e dell’ufficio giudiziario (tribunale di Sassari che aveva emesso il provvedimento). Ha però osservato che tali vizi non potevano determinare la mancata conoscenza e non erano quindi rilevanti ex art. 650 c.p.c..

3) Il primo motivo di ricorso denuncia nullità della sentenza e del procedimento con riguardo: 1) alla circostanza che la Corte di appello avrebbe fatto riferimento a un documento non ritualmente acquisito agli atti del giudizio, cioè la copia del registro notifiche effettuate in proprio dall’avv. M.. 2) alla circostanza che non sarebbe stato contestato l’utilizzo di speciali buste e moduli per gli avvisi di ricevimento.

La censura è infondata, giacchè non attinge la ratio decidendi che è al fondo della decisione: non ogni irregolarità – quali quelle appena descritte – rileva per giustificare l’opposizione tardiva, ma solo quelle decisive per impedire la conoscenza della notificazione. Ciò non può certo dirsi nè quanto alla tenuta del registro notifiche del mittente, nè quanto alla modulistica degli avvisi di ricevimento, posto che questi ultimi non furono ritirati.

4) Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 650 c.p.c., delle norme sulla notifica a mezzo posta, della notifica eseguita dagli avvocati e vizi di motivazione.

Il motivo, che non è facilmente riassumibile, parte (pag. 11) dalla premessa che non sia stato dimostrato ciò che la Corte di appello ha invece attestato, facendo specifico riferimento ai numeri delle raccomandate e all’esito delle stesse – immissione in cassetta dell’avviso, spedizione CAD, restituzione per compiuta giacenza.

Era quindi stato assolto l’onere della notifica ed era conseguente onere del destinatario dimostrare sia i vizi di nullità sia che da essi fosse dipesa la mancata conoscenza della notificazione e la mancata opposizione.

A pag. 12 il ricorso afferma che il C. dimorava a Brescia per causa di forza maggiore (malattia della moglie attestata da certificati medici) e che anche le figlie si assentavano per lungo tempo da casa una per motivi di lavoro e l’altra per aiutare il padre nell’assistenza alla madre.

Trattasi di affermazioni prive di valore in questa sede, da un lato perchè censurano una ineccepibile considerazione della Corte di appello secondo cui chi si assenta per lunghi periodi dalla propria residenza e non effettui la modifica anagrafica conoscibile ai terzi ha l’onere di provvedere al ritiro della corrispondenza, organizzandone l’inoltro o tramite servizi di posta o tramite soggetti incaricati, dall’altro perchè privi di riscontro.

E’ infatti una mera affermazione, non riscontrata da documenti specificamente prodotti e riportati in ricorso, la circostanza – che sarebbe peraltro inidonea a superare il precedente rilievo – secondo cui le figlie del C. erano assenti da casa, anche con lui, per lunghi periodi.

Il ricorso elenca poi una serie di presunte irregolarità che muovono in primo luogo da contestazioni circa le risultanze degli atti notificatori e le relative attestazioni fatte dalla Corte di appello circa il plico raccomandato contenente il decreto, il numero del plico, l’avviso di ricevimento.

Di tali documenti non v’è riscontro in atti, e in particolare nel fascicolo di parte verificato per riscontro, poichè parte opposta non ha svolto difese in questo giudizio e l’opponente non si è evidentemente curato di estrarne copia e di produrla nel presente giudizio, sebbene a pag. 16 si dica che sarebbe stata prodotta in secondo grado una copia degli avvisi di ricevimento. Trattasi comunque di produzione non decisiva per la ratio della decisione, fondata come si è detto sui principi ribaditi da Cass. 6518/16.

Viene poi contestata la indicazione relativa alla immissione in cassetta dell’avviso adducendo che l’abitazione de qua non è sita in uno stabile – come attestato – ma è una villetta singola con cassetta esterna: rilievo inconferente posto che i moduli prestampati non possono evidentemente distinguere questi irrilevanti particolari.

Viene ipotizzato che l’agente postale abbia potuto far confusione tra diversi decreti ingiuntivi e avvisi CAD, posto che ad altro decreto ingiuntivo l’ingiunto si era opposto e solo a questo no.

Vengono richiamate violazioni relative alle norme sulle notifiche eseguite direttamente dagli avvocati difensori.

Si ritorna poi ripetitivamente sull’onere dell’ingiungente di provare la notifica e sulla avvenuta conoscenza del decreto solo in occasione della notifica del precetto, nonchè sulle tardive spiegazioni del M. circa il metodo di notifica seguito, osservazioni queste tutte insignificanti alla luce del riscontro della Corte di appello, riassunte sub 2, circa l’esecuzione della notifica.

Invano viene ripetuto (pag. 19) che la notificazione fatta dalla parte interessata è valida solo se sono rispettati tutti gli adempimenti “a pena di nullità insanabile e rilevabile d’ufficio”.

E’ vero per contro, come ritenuto dalla Corte di appello, che ai fini della legittimità dell’opposizione tardiva a decreto ingiuntivo, prevista dall’art. 650 c.p.c., non è sufficiente l’accertamento dell’irregolarità della notificazione del provvedimento monitorio, ma occorre, altresì, la prova – il cui onere incombe sull’opponente – che a causa di quella irregolarità egli, nella qualità di ingiunto, non abbia avuto tempestiva conoscenza del suddetto decreto e non sia stato in grado di proporre una tempestiva opposizione.

Ed è vero anche che il regime delle nullità delle notificazioni è stato rivisitato da Cass. SU 14916/16 in senso opposto a quanto dedotto in ricorso circa l’insanabilità di ogni vizio formale e sostanziale.

Dei cinque punti riassuntivi dei vizi della notifica elencati a pag. 21 del ricorso, solo quello numerato come e) ha portata sostanziale e quindi conferente: è quello in cui si deduce che il dr C. non ebbe “sia causa della sua assenza da Sassari sia a causa delle gravi irregolarità” notizia del decreto ingiuntivo. Orbene, le irregolarità – tutte formali – non incidono sulla mancata conoscenza; l’assenza protratta nel tempo non eliminava l’obbligo imposto dal dovere di comportarsi secondo l’ordinaria diligenza nel presidiare la residenza anagrafica conoscibile dai terzi.

Su questo punto – decisivo per la Corte di appello e per questa Corte – le censure sono del tutto evanescenti e apodittiche.

Non è dimostrato, e neppure invero specificamente e dettagliatamente dedotto quale motivo di ricorso per cassazione – il caso fortuito (o la forza maggiore) che avrebbe impedito la ricezione della notifica.

5) Discende da quanto esposto il rigetto del ricorso.

Ratione temporis non è applicabile il disposto di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile, il 26 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA