Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16211 del 09/07/2010

Cassazione civile sez. trib., 09/07/2010, (ud. 19/05/2010, dep. 09/07/2010), n.16211

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ALONZO Michele – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. BERNARDI Sergio – rel. Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 25199/2006 proposto da:

COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA OTTAVIANO 66, presso lo studio

dell’avvocato VIEL ANDREA, rappresentato e difeso dall’avvocato

D’AMBRA Sabino, giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

CEDICOM SUD SRL in persona dell’Amministratore Unico pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA COSSERIA 2, presso lo studio

dell’avvocato PLACIDI ALFREDO, rappresentato e difeso dall’avvocato

PACCIONE Luigi, giusta delega a margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1296/2005 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 23/12/2005;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

19/05/2010 dal Consigliere Dott. SERGIO BERNARDI;

udito per il resistente l’Avvocato PACCIONE, che ha chiesto il

rigetto;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La CE.DI.COM. s.r.l. convenne in giudizio il Comune di Canosa di Puglia assumendo che produceva soltanto rifiuti speciali e che nella zona in cui operava, per gli anni 1990/1993, non era stato istituito nemmeno il servizio di raccolta degli ordinari rifiuti solidi urbani.

Chiedeva pertanto l’annullamento della cartelle esattoriali emesse ed il rimborso di quanto pagato per il tributo e gli anni in riferimento. Il primo giudice ritenne provata la natura speciale dei rifiuti prodotti nel capannoni industriali e dovuta la tassa soltanto per la raccolta relativa agli uffici. Il giudice d’appello ha accolto la domanda della società integralmente. Il Comune ricorre per la cassazione di tale pronuncia con due motivi. La società resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

La Corte d’Appello ha accertato che, a tutto l’anno 1993, nella zona industriale occupata dallo stabilimento della CEDICOM il servizio di raccolta dei rifiuti non era stato istituito.

Coi motivi di ricorso si deduce violazione di legge (D.P.R. n. 915 del 1982, art. 9 e 268/270 R.D. n. 1175 del 1931) e vizio di motivazione. Si assume che l’istituzione del servizio negli anni in riferimento era stato provato tramite la deposizione del funzionario responsabile dell’Ufficio Ecologia del Comune, e che la corte d’appello avrebbe immotivatamente ignorato la risultanza, travisando altresì il contenuto della ordinanza sindacale n. 33 del 21.5.1991, “ritenendo erroneamente che la stessa imponesse alle imprese industriali, commerciali ed artigianali esistenti nel territorio di (OMISSIS) un divieto indifferenziato di conferimento dei loro rifiuti nel cassonetti adibiti alla raccolta dei rifiuti solidi urbani. Tale divieto riguardava unicamente il conferimento in detti cassonetti dei rifiuti speciali”.

Il motivo di violazione di legge è inammissibile, perchè non denuncia la erronea A interpretazione della norma ma l’errore che sarebbe incorso nella ricostruzione del fatto: deducibile soltanto come vizio di legittimità se motivato in modo incongruo. Ma tale vizio di motivazione, denunciato col secondo motivo, non sussiste, perchè la corte di merito ha adeguatamente giustificato la conclusione attinta esponendone i fondamenti di fatto, ravvisati nelle dichiarazioni dei testi C.A., D. M. e P.A.N., giudicate “attendibili” a fronte della deposizione incerta e generica del dipendente del Comune.

Quanto all’ordinanza n. 33 del 25. 5. 1991 ha rilevato che faceva divieto alle aziende industriali di utilizzare per la raccolta dei rifiuti i cassonetti “posti nell’abitato”: avendo già osservato che non era stato provato che i cassonetti fossero stati collocati altresì nella zona industriale.

Va dunque respinto il ricorso, e condannato il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio, liquidate in Euro 1.200,00, di cui Euro 1.000,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 19 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 9 luglio 2010

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