Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16210 del 28/06/2017

Cassazione civile, sez. II, 28/06/2017, (ud. 26/10/2016, dep.28/06/2017),  n. 16210

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BUCCIANTE Ettore – Presidente –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – rel. Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 24192-2012 proposto da:

M.C., (OMISSIS), MA.CL. (OMISSIS), M.S.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA P.ZZA CAVOUR presso la

CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato GIUSEPPE

BRUNO;

– ricorrenti –

contro

FIDIA COSTRUZIONI SAS, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PAOLO

EMILIO 34, presso lo studio dell’avvocato QUIRINO D’ANGELO,

rappresentato e difeso dall’avvocato ANTONIO GIANSANTE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1028/2012 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 15/09/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

26/10/2016 dal Consigliere Dott. PASQUALE D’ASCOLA;

udito l’Avvocato B.G., difensore dei ricorrenti che si

riporta agli atti;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PRATIS Pierfelice, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La causa, che ora concerne solo il regolamento delle spese, verteva sulla costruzione di un muro di cinta alto tre metri che, secondo l’attore M.G., aveva invaso la sua proprietà in (OMISSIS).

Parte attrice chiedeva l’accertamento dell’avvenuto sconfinamento e la messa in sicurezza del manufatto, che anche a cagione di riporto di terra, presentava segni di cedimento.

Il tribunale di Pescara accoglieva la domanda.

In corso di causa intervenivano prima Cl. e M.S. e, in grado di appello, M.C., avente causa dall’attore.

La Corte di appello di L’Aquila con sentenza 15 settembre 2012 accoglieva l’appello di Fidia Costruzioni spa quanto al primo capo di domanda, che veniva quindi respinto.

Confermava la seconda statuizione, concernente la manutenzione del muro e la relativa condanna di parte convenuta.

Condannava parte attrice, in ragione della soccombenza, al pagamento delle spese di primo e secondo grado di giudizio.

Le compensava per metà “per giusti motivi relativi all’andamento particolarmente controverso in fatto del giudizio”.

Parte attrice insorge contro la sola statuizione sulle spese con due motivi illustrati da memoria. Parte Fidia resiste con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

2) Con il primo motivo i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92. Dopo aver analizzato diffusamente i passaggi del giudizio con riguardo all’esito della consulenza e all’avvenuto accertamento della gravità della instabilità del muro e alla necessità di integrale consolidamento, evidenziano l’atteggiamento processuale della società convenuta, riuscita soccombente su tale capo di domanda.

Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano i vizi della motivazione della sentenza di appello sempre con riferimento alla condanna alle spese e alla compensazione soltanto parziale, motivata con l’andamento particolarmente controverso in fatto” del giudizio.

Parte ricorrente evidenzia che tale andamento riguarda soltanto il primo capo di domanda, quello relativo allo sconfinamento del muro, oggetto di decisione contrastata nei due gradi di giudizio e di conclusione “perplessa” – come definita dallo stesso consulente, dell’elaborato peritale decisivo.

3) Il ricorso è fondato.

La regola di giudizio esplicitamente posta dalla sentenza a base della decisione per stabilire il carico delle spese è quella della soccombenza.

La compensazione parziale è stata addotta, successivamente, quale parziale correttivo giustificato dall’andamento controverso del giudizio.

La sentenza è errata nella parte in cui attribuisce la soccombenza agli appellati M., giacchè essi non erano soccombenti su tutte le domande, ma solo su una delle due domande.

Non si configurava pertanto l’ipotesi di soccombenza integrale, che determina la condanna dell’unica parte soccombente al pagamento integrale delle spese di lite (art. 91 c.p.c.), ma un caso di reciproca soccombenza parziale (cfr tra le tante Cass. 3428/16).

Quest’ultima si verifica sia in ipotesi di pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo fra le stesse parti, sia in ipotesi di accoglimento parziale dell’unica domanda proposta, tanto allorchè quest’ultima sia stata articolati in più capi, dei quali siano stati accolti solo alcuni, quanto nel caso in cui sia stata articolata in un unico capo e la parzialità abbia riguardato la misura meramente quantitativa del suo accoglimento (Cass. 21684/13).

L’errore commesso in ordine alla regola di giudizio implica l’accoglimento di tutto il ricorso, giacchè anche la motivazione della compensazione parziale risulta compromessa dall’aver avuto riguardo ad una soccombenza non rettamente intesa e quindi a una parte della domanda e non a tutta, atteso anche che sull’altro capo, quello relativo alla domanda di ripristino del muro v’era stata sentenza conforme nel doppio grado e non esito contrastato, senza che di ciò si sia dato conto.

4) Discende da quanto esposto l’accoglimento del ricorso.

La sentenza impugnata va cassata e la cognizione rimessa dalla Corte di appello di L’Aquila, in diversa composizione per la liquidazione delle spese di tutto il giudizio, compreso il presente grado, in applicazione dei principi enunciati sub 3.

PQM

 

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di L’Aquila, che provvederà anche sulla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma nella Camera di consiglio della sezione seconda civile, il 26 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2017

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