Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16210 del 10/06/2021

Cassazione civile sez. trib., 10/06/2021, (ud. 17/11/2020, dep. 10/06/2021), n.16210

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – rel. Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. FILOCAMO Fulvio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13070-2014 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

e da:

D.P.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE MAZZINI

6, presso lo studio dell’avvocato RENATO MACRO, rappresentato e

difeso dall’avvocato GIOVANNI FRANZESE;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 82/2013 della COMM. TRIB. REG.PUGLIA,

depositata il 22/11/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17/11/2020 dal Consigliere Dott. LIBERATO PAOLITTO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. – con sentenza n. 82/08/13, depositata il 22 novembre 2013, la Commissione tributaria regionale della Puglia ha rigettato l’appello dell’Agenzia delle Entrate avverso la decisione di prime cure che, a sua volta, aveva accolto l’impugnazione di un avviso di liquidazione emesso per il recupero a tassazione ordinaria dell’imposta di registro dovuta in relazione alla compravendita di un terreno agricolo;

– il giudice del gravame ha rilevato che risultava fondata l’eccezione di decadenza svolta dal contribuente col ricorso introduttivo del giudizio, – eccezione sulla quale “i giudici di prime cure non si (erano) espressi”, – risultando che l’atto di compravendita era stato registrato in data 27 maggio 2004 così che la decadenza triennale (D.P.R. n. 131 del 1986, art. 76, comma 2) si era perfezionata il 28 maggio 2007 a fronte di avviso di liquidazione notificato il 30 marzo 2010;

2. – l’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di due motivi;

– D.P.G. resiste con controricorso e articola un motivo di ricorso incidentale condizionato, l’uno e l’altro illustrati con memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. – col primo motivo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, l’Agenzia delle Entrate denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 329 c.p.c., in combinato disposto col D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 49,53 e 57, deducendo, in sintesi, che, – una volta implicitamente rigettata dal primo giudice, – il giudice del gravame non avrebbe potuto esaminare l’eccezione di decadenza in quanto controparte non aveva svolto, sul punto, appello incidentale nè riproposto la relativa questione;

– il secondo motivo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, espone la denuncia di violazione e falsa applicazione della L. n. 604 del 1954, art. 4, sull’assunto che, – una volta richiesta l’applicazione delle agevolazioni previste in favore della piccola proprietà contadina nell’atto di compravendita del (OMISSIS), da detta data decorrendo, poi, il termine (triennale) per la presentazione del certificato definitivo concernente i requisiti richiesti per il godimento di dette agevolazioni (termine venuto a scadenza il (OMISSIS)), – il giudice del gravame non avrebbe potuto considerare intempestivo, ai fini del rispetto del termine (triennale) di decadenza previsto dal D.P.R. n. 131 del 1986, art. 76, l’avviso di liquidazione che, nella fattispecie, era stato notificato il 30 marzo 2010;

1.1 – con un solo motivo, il controricorrente, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, denuncia violazione e falsa applicazione di legge in relazione alla L. n. 604 del 1954, artt. 4 e 5, deducendo che il giudice del gravame aveva omesso di esaminare la questione, devolutagli con l’atto di controdeduzioni in appello, relativa alla sussistenza dei requisiti di godimento delle richieste agevolazioni al momento stesso della stipulazione dell’atto di vendita, così come risultante dal certificato definitivo rilasciato il 21 febbraio 2006; laddove la stessa presentazione del certificato definitivo avrebbe dovuto ritenersi prescritta “solo se alla stipula dell’atto il contribuente non possedeva i requisiti richiesti dalla L. n. 604 del 1954”;

2. – i due motivi di ricorso dell’Agenzia delle Entrate sono fondati e vanno accolti;

3. – la parte vittoriosa nel primo grado del giudizio non ha l’onere di proporre appello incidentale relativamente alle domande o eccezioni non accolte nella pronuncia, da intendersi come quelle che risultino superate o non esaminate (nemmeno implicitamente) perchè assorbite, in tal caso la parte è soltanto tenuta a riproporle espressamente nel giudizio di appello (Cass. Sez. U., 12 maggio 2017, n. 11799 cui adde Cass. Sez. U., 21 marzo 2019, n. 7940; Cass. Sez. U., 25 maggio 2018, n. 13195);

– nella fattispecie, come denuncia la ricorrente, la questione relativa all’eccepita decadenza, dal primo giudice non esaminata, nè aveva formato oggetto di appello incidentale nè era stata riproposta dalla parte, odierna controricorrente, così che non avrebbe potuto essere posta a fondamento del decisum del giudice del gravame (sulla distinzione tra eccezioni non accolte, perchè non esaminate nemmeno implicitamente, implicanti l’onere di riproposizione ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 56, ed eccezioni rigettate, cui si correla la necessità dell’appello incidentale, v., nella giurisprudenza della Sezione, Cass., 6 giugno 2018, n. 14534; Cass., 5 agosto 2016, n. 16477; Cass., 13 novembre 2015, n. 23228; Cass., 27 marzo 2013, n. 7702);

3.1 – va, del resto, rilevato che, secondo il consolidato orientamento interpretativo della Corte, in tema di agevolazioni in favore della piccola proprietà contadina, il contribuente può avvalersi della facoltà di chiedere l’applicazione provvisoria dei benefici contemplati dalla L. n. 604 del 1954 al momento della registrazione dell’atto, presentando l’attestazione di cui alla detta L., art. 4, comma 1, ma deve, nel previsto termine di decadenza di tre anni, produrre il certificato definitivo, attestante il possesso dei requisiti prescritti, verificandosi, nel caso in cui non effettui tale produzione nel termine indicato, una condizione risolutiva dei benefici anticipatamente ottenuti, integrata la quale l’Ufficio può richiedere il pagamento delle imposte nella misura ordinaria (v., ex plurimis, Cass., 16 luglio 2020, n. 15156; Cass., 14 novembre 2018, n. 29293; Cass., 5 luglio 2018, n. 17642; Cass., 26 luglio 2016, n. 15489; Cass., 17 dicembre 2015, n. 25438; Cass., 4 marzo 2013, n. 5349; Cass., 8 ottobre 2007, n. 21050; Cass., 23 ottobre 2003, n. 15953);

– la L. n. 604 del 1954, art. 4, dispone, quindi, che “l’azione dell’Amministrazione finanziaria per il recupero delle imposte ordinarie si prescrive col decorso di tre anni dalla scadenza del termine stabilito dal comma precedente”, – id est dalla scadenza del termine (triennale) concesso al contribuente per la presentazione del certificato definitivo, attestante il possesso dei requisiti prescritti, – e, nella fattispecie, detto termine, come del pari denuncia la ricorrente, non poteva ritenersi decorso posto poi che non è controversa, tra le parti, l’omessa presentazione del certificato definitivo;

– come, poi, precisato dalla Corte, detto termine triennale, decorrente dalla scadenza del termine concesso per la presentazione del certificato definitivo recante l’attestazione del possesso dei requisiti di cui al precedente art. 2, si applica tanto nel caso in cui l’acquirente sia già in possesso della certificazione definitiva al momento della registrazione dell’acquisto, quanto nel caso in cui tale certificazione sia conseguita successivamente (Cass., 4 marzo 2013, n. 5349);

4. – destituito di fondamento è, per converso, il motivo di ricorso incidentale condizionato;

4.1 – la L. n. 604 del 1954, art. 5, dispone nei seguenti termini: “Quando sia stata resa nell’atto esplicita dichiarazione di voler conseguire le agevolazioni tributarie di cui alla presente legge e non sia stato prodotto nè il certificato provvisorio previsto dall’art. 4, comma 1, nè quello definitivo previsto dall’art. 3, son dovute le normali imposte di registro ed ipotecarie, ma non è precluso il diritto al rimborso se nel termine triennale di prescrizione gli acquirenti, permutanti o enfiteuti, presentino apposita domanda all’Ufficio del registro competente per territorio, corredata dal certificato dell’Ispettorato provinciale di cui all’art. 4, comma 2”;

– la Corte ha già rimarcato che la procedura di rimborso risponde a presupposti distinti da quelli previsti dalla L. n. 604 del 1954, art. 4, in quanto presuppone la mancata produzione dell’attestazione provvisoria (di cui all’art. 4, comma 1) e del certificato definitivo (di cui all’art. 3; v. Cass., 8 ottobre 2007, n. 21050; Cass., 23 ottobre 2003, n. 15953), sia pur implicando necessariamente la dichiarazione del contribuente, formulata nell’atto traslativo sottoposto a registrazione, di volersi avvalere dello specifico trattamento agevolato (Cass., 15 giugno 2018, n. 15863);

– in particolare rileva, nella fattispecie, che, – per come incontroverso tra le parti, – il contribuente, al momento della stipula della compravendita, ha usufruito del trattamento agevolato (senza corrispondere, quindi, le imposte nelle misure ordinarie) e che da questo è decaduto in ragione dell’omessa presentazione del certificato definitivo;

– diversamente da quanto assume, quindi, il ricorrente in via incidentale, – che confonde i presupposti del diritto alle agevolazioni in discorso con quelli relativi al diritto al rimborso, – non sussistono i presupposti rilevanti ai fini del diritto al rimborso, posto che l’operare di una causa di decadenza (dal trattamento agevolato usufruito) ne preclude il recupero sotto il (diverso) profilo del diritto al rimborso;

5. – l’impugnata sentenza va, pertanto, cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito, con rigetto del ricorso introduttivo del giudizio;

– le spese dei gradi di merito vanno compensate tra le parti, avuto riguardo all’evolversi della vicenda processuale, mentre quelle del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza del ricorrente in via incidentale, nei cui confronti sussistono, altresì, i presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso incidentale, se dovuto (D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater).

P.Q.M.

La Corte, accoglie il ricorso principale, rigetta il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, rigetta il ricorso originario del contribuente; compensa, tra le parti, le spese dei gradi di merito e condanna D.P.G. al pagamento, in favore dell’Agenzia delle Entrate, delle spese del giudizio di legittimità liquidate in Euro 2.200,00, oltre spese prenotate a debito; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso incidentale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio tenuta da remoto, il 17 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2021

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