Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16210 del 09/07/2010
Cassazione civile sez. trib., 09/07/2010, (ud. 19/05/2010, dep. 09/07/2010), n.16210
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. D’ALONZO Michele – Presidente –
Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –
Dott. BERNARDI Sergio – rel. Consigliere –
Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –
Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 14468/2006 proposto da:
PARROCCHIA SACRO CUORE DI GESU’ in persona del Parroco, legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA
ALFREDO CASELLA 43, presso lo studio dell’avvocato MERCATI Nicoletta,
che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato CORICA
CELESTINO, giusta delega a margine;
– ricorrente –
contro
COMUNE DI NOVARA in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA VIA TACITO 10, presso lo studio dell’avvocato
DANTE Enrico, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato
BERTAGGIA LORENZO, giusta delega in calce;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2/2005 della COMM. TRIB. REG. di TORINO,
depositata il 21/03/2005;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del
19/05/2010 dal Consigliere Dott. SERGIO BERNARDI;
udito per il resistente l’Avvocato BERTAGGIA, che ha chiesto
l’estinzione;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per l’estinzione del ricorso per
cessata materia del contendere.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Parrocchia “Sacro Cuore di Gesù” impugnò l’avviso di accertamento notificatogli dal Comune di Novara per omesso versamento ICI, per gli anni 1995/1999, relativamente ad un immobile di categoria catastale (OMISSIS) nel quale gestiva una Casa di Riposo per anziani. Sostenne che il fabbricato doveva andare esente dall’imposta in base al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, lett. i). La Commissione di primo grado accolse il ricorso, ma la CTR del Piemonte ha riformato la decisione convalidando la pretesa tributaria. La Parrocchia ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza d’appello con un motivo. Il Comune di Novara ha resistito con controricorso.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nell’imminenza dell’udienza di discussione della causa, i procuratori delle parti hanno depositato congiunta dichiarazione di cessata materia del contendere, a seguito di accordo sottoscritto dal Comune di Novara e dalla Parrocchia “Sacro Cuore di Gesù” che ha definito fra loro ogni pendenza tributaria.
Va dunque dichiarato estinto il processo e compensate fra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Dichiara estinto il processo e compensa le spese.
Così deciso in Roma, il 19 maggio 2010.
Depositato in Cancelleria il 9 luglio 2010