Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16210 del 03/08/2016


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Cassazione civile sez. lav., 03/08/2016, (ud. 19/04/2016, dep. 03/08/2016), n.16210

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. MANNA Antonio – Consigliere –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – rel. Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 2084-2013 proposto da:

D.S. EDITORE S.P.A., P.I. (OMISSIS), in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA ENNIO QUIRINO VISCONTI 20, presso lo studio dell’avvocato

MARIO ANTONINI, rappresentata e difesa dall’avvocato FRANCESCO

ANDRONICO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

DI.GI.AG., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GAVORRANO

12, presso lo studio dell’avvocato MARIO GIANNARINI, rappresentata e

difesa dagli avvocati SILVANA RICCA, VINCENZO POIDIMANI, giusta

delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1046/2011 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 09/01/2012 r.g.n. 544/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/04/2016 dal Consigliere Dott. PAOLO NEGRI DELLA TORRE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 1046/2011, depositata il 9 gennaio 2012, la Corte di appello di Catania, in accoglimento del gravame di Di.Gi.Ag. e in riforma della sentenza del Tribunale di Siracusa, condannava la D.S. Editore S.p.A. al pagamento in favore dell’appellante della somma di Euro 97.010,45 per differenze retributive e TFR, previo accertamento che nel periodo 1/7/96 – 30/11/01 la Di.Gi. aveva svolto lavoro subordinato giornalistico presso la redazione di Siracusa del quotidiano “(OMISSIS)” edito da tale società.

La Corte osservava, a sostegno delta propria decisione, come nella fattispecie fosse stato dimostrato che la ricorrente era giornalmente presente al giornale, che di fatto frequentava dalle 9.30 alle 14.00 circa, svolgendo il lavoro preparatorio necessario per definire i servizi da realizzare; che era impegnata anche tutti i pomeriggi nella materiale stesura degli articoli, mediamente pari a quattro al giorno, che trasmetteva da casa via Internet, avendo, quale collaboratrice riconosciuta, la possibilità di accedere alla rete interna della redazione, mediante password; che le era stato fornito un programma di videoscrittura per l’impostazione degli articoli; che la suddetta attività implicava talvolta che ella fosse tenuta a seguire i lavori del Consiglio Provinciale fino a tarda sera e che redigesse subito dopo il “pezzo” da trasmettere al giornale prima della chiusura della pagina intorno alle 23.00: elementi tutti desumibili dalle deposizioni assunte e che, ferma la riconosciuta peculiarità del lavoro giornalistico, caratterizzato da una subordinazione meno intensa, convergevano a sorreggere conclusioni diverse da quelle della pronuncia di primo grado.

Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza la società, affidandosi a quattro motivi, illustrati da memoria; la Di.Gi. ha resistito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Deve essere, in primo luogo, respinta l’eccezione di inammissibilità del ricorso, proposta dalla Di.Gi. sul rilievo che l’atto era stato notificato presso la propria residenza e presso il procuratore domiciliatario, avv. Lucio Ricca, peraltro deceduto il 3 marzo 2012, e non anche presso il co-difensore in grado di appello, avv. Vincenzo Poidimani (Cass. 29 febbraio 2012 n. 3125).

Risulta, infatti, diversamente da quanto allegato a sostegno dell’eccezione, che il ricorso è stato notificato all’odierna controricorrente, a mezzo del servizio postale, anche presso lo studio di quest’ultimo sito in Siracusa, viale Santa Panagia n. 90, ove l’atto è stato regolarmente ritirato, secondo ciò che emerge dalla relazione di notifica in atti.

Con il primo motivo la società ricorrente, deducendo violazione degli artt. 2094 e 2697 c.c. e art. 116 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, censura la sentenza impugnata per avere la Corte territoriale, non attenendosi ai principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di lavoro giornalistico, valorizzato il carattere non solo continuativo ma quotidiano dell’attività prestata dalla Di.Gi. e cioè un elemento compatibile, di per sè, anche con prestazioni rese in forma autonoma; con la conseguenza di un’erronea valutazione delle prove testimoniali, da cui era emersa l’assenza della subordinazione, tenuto conto che la redazione degli articoli, da parte della Di.Gi., avveniva nella sua abitazione, che la stessa non aveva obblighi di presenza in redazione, nè un’autonoma postazione di lavoro, che non doveva giustificare le proprie assenze e non era obbligata a rimanere a disposizione dell’azienda tra una prestazione e l’altra.

Con il secondo motivo la ricorrente, deducendo il vizio di omessa motivazione, censura la sentenza per non avere in alcun modo considerato il tema della posizione tecnico-gerarchica della Di.Gi. all’interno della redazione, a fronte di risultanze istruttorie che escludevano che la società avesse mai esercitato poteri gerarchici sulla stessa, a mezzo dei propri organi e in particolare del capo servizio.

Con il terzo motivo la ricorrente, denunciando violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, deduce che la sentenza sarebbe incorsa nel vizio di uitrapetizione nella parte in cui ha ritenuto che l’appellante, senza richiedere il riconoscimento della qualifica di giornalista professionista, nè la ricostituzione del rapporto, si fosse limitata a domandare “la corresponsione del maturato economico parametrato al lavoro proprio di giornalista redattore”, trattandosi di domanda mai svolta dalla Di.Gi. e la cui novità era stata espressamente censurata in sede di appello.

Con il quarto motivo, infine, la ricorrente, deducendo il vizio di insufficiente motivazione, censura la sentenza per non avere chiarito in base a quali ragioni, una volta ritenuta la natura subordinata del rapporto, la retribuzione spettante all’appellante dovesse essere parametrata al compenso dovuto al redattore, qualifica di cui, nella specie, erano assenti i requisiti.

Il ricorso deve essere respinto.

Il primo e il secondo motivo, che possono esaminarsi congiuntamente, sono infondati. Al riguardo è da rilevare anzitutto che la Corte territoriale si è uniformata al consolidato orientamento di legittimità, secondo il quale “nel rapporto di lavoro giornalistico la subordinazione non è esclusa dal fatto che il prestatore goda di una certa libertà di movimento e non sia obbligato al rispetto dell’orario ed alla continua permanenza sul luogo di lavoro, essendo finanche ammissibile l’esecuzione della prestazione lavorativa addirittura a domicilio; nè è incompatibile con il vincolo della dipendenza la commisurazione della retribuzione a singole prestazioni” (Cass. 9 febbraio 1996 n. 1024). Conformi, fra le molte, Cass. n. 4502/1997; n. 16038/2004; n. 3320/2008.

In particolare, con quest’ultima sentenza, richiamata anche dalla Corte di appello, è stato precisato che “in tema di attività giornalistica, sono configurabili gli estremi della subordinazione – tenuto conto del carattere creativo del lavoro – in presenza di indici rivelatori quali l’inserimento stabile nella struttura produttiva e la persistenza, nell’intervallo tra una prestazione e l’altra, dell’impegno di porre la propria opera a disposizione del datore di lavoro, in modo da essere sempre disponibile per soddisfarne le esigenze; nè la subordinazione è esclusa dal fatto che il prestatore goda di una certa libertà di movimento e non sia obbligato al rispetto di un orario predeterminato o alla continua permanenza sul luogo di lavoro, non essendo neanche incompatibile con il suddetto vincolo la commisurazione della retribuzione a singole prestazioni (Nella specie, la S.C. ha ritenuto corretta la valutazione operata dal giudice di merito che aveva ravvisato la subordinazione nella prestazione svolta continuativamente, dal 1981 al 1996, avente ad oggetto l’incarico di redigere articoli nel settore sportivo e un compenso quale corrispondente, successivamente qualificata, nel corso del rapporto, anche dall’iscrizione nell’elenco dei pubblicisti)”.

A tali principi la Corte territoriale ha coerentemente ricondotto l’esame delle prove testimoniali, ritenendo, sulla base di esse, dimostrato sia lo stabile inserimento della lavoratrice nella struttura della redazione, sia il permanere di una sua continuativa disponibilità a soddisfarne le esigenze, alla stregua dei plurimi e concorrenti elementi di fatto riassunti in motivazione a pag. 7.

Nè la sentenza ha trascurato di esaminare il profilo della sottoposizione della lavoratrice al potere tecnico-gerarchico del datore, come si lamenta nel secondo motivo di ricorso, avendo riportato e anche graficamente sottolineato il passaggio della deposizione di B.G., in cui il teste riferisce che “nei fatti” e per esigenze di servizio egli richiedeva la presenza in redazione della Di.Gi., avvalendosi della sua “autorità di capo servizio”; ed altresì il passaggio della deposizione di Salvatore Maiorca, in cui il teste precisa che la Di.Gi. riceveva dal caposervizio “le indicazioni sugli articoli da scrivere” (cfr. ancora motivazione, pp. 8-9).

Ove, poi, i motivi in esame tendano a sollecitare a questa Corte un riesame del merito (in tal senso, nella sostanza delle censure rivolte alla sentenza, è anche il primo motivo, laddove propone una diversa lettura delle risultanze istruttorie, per farne emergere l’assenza di una prova della subordinazione), allora è da rilevare che, secondo costante orientamento giurisprudenziale, spetta in via esclusiva al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere dal complesso delle risultanze del processo quelle ritenute più idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, competendo al giudice di legittimità unicamente il potere di controllare l’esame e la valutazione del merito così compiuti sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica (cfr., fra le molte, Cass. 18 marzo 2011 n. 6288).

Il terzo motivo è inammissibile.

Al riguardo, si deve ribadire il principio, per il quale l’interpretazione della domanda spetta al giudice del merito, con la conseguenza che, ove questi abbia espressamente ritenuto che una certa domanda era stata avanzata, tale statuizione, anche se per ipotesi erronea, “non può essere direttamente censurata per ultrapetizione, atteso che, avendo comunque il giudice svolto una motivazione sul punto, dimostrando come una certa questione debba ritenersi ricompresa tra quelle da decidere, il difetto di ultrapetizione non è logicamente verificabile prima di avere accertato l’erroneità di quella medesima motivazione. In tal caso, il dedotto errore del giudice non si configura come error in procedendo, ma attiene al momento logico relativo all’accertamento in concreto della volontà della parte, e non a quello inerente a principi processuali, sicchè detto errore può concretizzare solo una carenza nell’interpretazione di un atto processuale, ossia un vizio sindacabile in sede di legittimità unicamente sotto il profilo del vizio di motivazione” (Cass. 5 febbraio 2014 n. 2630; conf. Cass. n. 21874/2015). Anche il quarto motivo risulta inammissibile.

Con esso, infatti, non viene precisato quale fatto “decisivo”, ai fini del riconoscimento nell’attività concretamente prestata delle caratteristiche proprie di quella di redattore, sarebbe stato omesso, o valutato in modo insufficiente, nella motivazione della sentenza impugnata, a fronte di un’ampia ricognizione del materiale di prova condotta dal giudice di secondo grado e di una ricostruzione che, come si è notato, ha posto in evidenza con lo stabile inserimento nella struttura redazionale; con l’opera di ricerca, selezione ed elaborazione delle notizie; con la quotidiana presenza in redazione e con l’interazione, anch’essa quotidiana, con il capo servizio – elementi considerati distintivi, anche nella prospettazione di parte ricorrente, dei compiti del redattore.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

PQM

la Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in Euro 100,00 per esborsi e in Euro 4.000,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali al 15% e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 19 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 3 agosto 2016

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