Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1621 del 24/01/2020

Cassazione civile sez. II, 24/01/2020, (ud. 08/05/2019, dep. 24/01/2020), n.1621

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 16950-2015 proposto da:

S.G., elettivamente domiciliata in ROMA, P.LE CLODIO 56

QUARTO PIANO INT. 8, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI

BONACCIO, rappresentata e difesa dall’avvocato ALDO VALENTINI;

– ricorrente –

contro

D.F., F.R., rappresentati e difesi dagli avvocati

CLAUDIA BALESTRAZZI, SARA DONINI;

– controricorrenti –

e contro

COSTRUZIONI EDILI MA.SE. & C SAS;

– intimato –

sul ricorso 17115-2015 proposto da:

COSTRUZIONI EDILI DI MA.SE. & C SAS in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, PIAZZALE DON G.IOVANNI MINZONI 9, presso lo studio

dell’avvocato RICCARDO LUPONIO, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato CINZIA FENICI;

– ricorrente –

contro

F.R., D.F., rappresentati e difesi dagli avvocati

CLAUDIA BALESTRAZZI, SARA DONINI;

– controricorrenti –

e contro

S.G.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 43/2015 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 14/01/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/05/2019 dal Consigliere Dott. ELISA PICARONI;

preliminarmente la Corte riunisce i ricorsi RG.16950/15 – RG.17115/15

in quanto proposti avverso la medesima sentenza;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PATRONE IGNAZIO, che ha concluso per l’inammissibilità, in

subordine, per il rigetto di entrambi i ricorsi;

udito l’Avvocato VALENTINI Aldo, difensore della ricorrente signora

S.G., che ha chiesto l’accoglimento delle difese

depositate;

udito l’Avvocato LUPONIO Riccardo, difensore della Società

ricorrente che ha chiesto l’accoglimento degli scritti depositati;

udito l’Avvocato DONINI Sara, difensore dei signori D.F. e

F.R. che ha chiesto l’accoglimento delle difese in atti.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d’appello di Ancona, con sentenza pubblicata il 14 gennaio 2015 e notificata il 27 aprile 2015, pronunciando nei giudizi riuniti promossi rispettivamente da Costruzioni Edili M.S. & C. s.a.s. e da S.G. per la riforma della sentenza del Tribunale di Pesaro – sez. distaccata di Fano n. 24 del 2011, e nei confronti di D.F. e F.R., ha rigettato i gravami principali e parzialmente accolto l’appello incidentale proposto dai coniugi D.- F..

1.1. Il Tribunale aveva accolto la domanda dei predetti coniugi D.- F. e, per l’effetto: a) aveva dichiarato che gli stessi erano proprietari dell’immobile sito in (OMISSIS), acquistato da Costruzioni Se. con contratto di compravendita ad effetti futuri del 16 maggio 2002; b) li aveva condannato al pagamento del residuo prezzo; c) aveva accertato l’inesistenza, a carico della loro proprietà, di servitù di posa e mantenimento di pozzetti e fosse biologiche al servizio di altre unità abitative collocate nel medesimo stabile, in specie della proprietà S.; d) aveva condannato i convenuti Costruzioni Se. e S. a rimuovere i pozzetti e le fosse biologiche dal giardino degli attori; e) aveva condannato Costruzioni Se. a risarcire agli attori i danni da ritardo nella consegna dell’immobile, nei limiti della penale contrattualmente prevista, oltre al pagamento delle spese di lite, compensate quelle tra gli attori e la convenuta S. nonchè tra i convenuti.

2. La Corte d’appello ha riformato parzialmente la decisione, riconoscendo a favore degli originari attori, appellanti incidentali, ed a carico di Costruzioni Se. ulteriori somme a titolo di penale per il ritardo e di rimborso delle spese connesse alla lite, estendendo la condanna alla convenuta S..

3. Per la cassazione della sentenza hanno proposto ricorso S.G. (R.G. n. 16950 del 2015), sulla base di nove motivi, e Costruzioni Edili Ma.Se. & C. s.a.s., (R.G. n. 17115 del 2015), sulla base di sei motivi. Resistono ad entrambi i ricorsi D.F. e F.R. con controricorso. In prossimità dell’udienza la difesa S. ha depositato documentazione comprovante l’avvenuta notificazione della sentenza d’appello. Le parti hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente si deve procedere alla riunione dei ricorsi, in applicazione dell’art. 335 c.p.c., che impone la trattazione in un unico giudizio di tutte le impugnazioni proposte contro la stessa sentenza (per tutte, Cass. Sez. U 23/01/2013, n. 1521).

2. Sempre in via preliminare deve essere dichiarata l’improcedibilità del ricorso proposto da S.G., per mancato deposito della documentazione relativa alla notificazione della sentenza d’appello nel termine indicato dall’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2, di venti giorni dall’ultima notificazione del ricorso stesso. La ricorrente ha allegato l’avvenuta notificazione della sentenza d’appello in data 27 aprile 2015, senza depositare la relata di notifica nel termine fissato dalla richiamata norma (come da certificazione in data odierna della cancelleria di questa Corte), e il ricorso risulta spedito per la notifica in data 24 giugno 2015, vale a dire oltre 60 giorni dalla data di pubblicazione della sentenza avvenuta il 14 gennaio 2015.

2.1. Trova applicazione il principio consolidato nella giurisprudenza consolidata di questa Corte (ex plurimis, Cass. Sez. U 16/04/2009, n. 9005), secondo il quale la previsione contenuta nell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2, dell’onere di deposito a pena di improcedibilità, entro il termine di cui al comma 1 della stessa norma, della copia della decisione impugnata con la relazione di notificazione, ove questa sia avvenuta – è funzionale al riscontro, da parte della Corte di cassazione e a tutela dell’esigenza pubblicistica (e, quindi, non disponibile dalle parti) del rispetto del vincolo della cosa giudicata formale, della tempestività dell’esercizio del diritto di impugnazione, il quale, una volta avvenuta la notificazione della sentenza, è esercitabile soltanto con l’osservanza del cosiddetto termine breve. Pertanto, nell’ipotesi in cui la parte ricorrente espressamente abbia allegato che la sentenza impugnata è stata notificata, limitandosi a produrre una copia autentica della sentenza impugnata senza la relata di notificazione, il ricorso per cassazione dev’essere dichiarato improcedibile, salvo che risulti essere stato notificato entro 60 giorni dal deposito della sentenza oggetto di impugnazione, ciò che esclude in radice la formazione del giudicato (Cass. 10/07/2013, n. 17066).

2.2. Non risultano applicabili al caso in esame nè il principio enucleato dalle Sezioni Unite n. 10648 del 2017, poichè la documentazione indicata dall’art. 369 c.p.c., n. 2, – la copia autentica della sentenza con la relata di notifica – non è in altro modo pervenuta nella disponibilità di questa Corte, nè il principio sancito dalla recente sentenza delle Sezioni Unite n. 8312 del 2019 in tema di notificazioni mezzo PEC, secondo cui la parte ricorrente può utilmente depositare l’asseverazione di conformità della relata di notifica della sentenza impugnata fino all’udienza di discussione o alla camera di consiglio.

Come anche osservato dai controricorrenti nella memoria illustrativa, tale deposito è possibile solo se ed in quanto sia stata depositata tempestivamente – e cioè nel termine previsto dall’art. 369 c.p.c., n. 2, – la copia della relata della notificazione telematica e del corrispondente messaggio PEC con annesse ricevute. Ai fini della procedibilità del ricorso, infatti, le Sezioni Unite hanno ribadito che si palesa comunque necessario il tempestivo deposito della copia della relata della notificazione telematica e del corrispondente messaggio PEC con annesse ricevute, ancorchè prive di attestazione di conformità del difensore oppure con attestazione priva di sottoscrizione autografa (pag. 42, sub 2).

2.3. La documentazione prodotta dalla difesa S. ai sensi dell’art. 372 c.p.c. non è sufficiente ad evitare la sanzione prevista dall’art. 369 c.p.c., stante l’iniziale mancato deposito di qualsivoglia documentazione riguardante la notificazione della sentenza a mezzo PEC.

3. Diversamente, devono essere rigettate le questioni di improcedibilità ed inammissibilità del ricorso incidentale.

3.1. L’improcedibilità è collegata al rilievo che l’attestazione di conformità della copia notificata della sentenza impugnata, depositata ai sensi dell’art. 369 c.p.c., n. 2, sarebbe stata effettuata dal precedente difensore della società ricorrente, già privo di poteri processuali e rappresentativi al momento dell’attestazione, donde l’invalidità dell’attestazione (Cass. 08/05/2018, n. 10941), e la ricaduta in termini di incompletezza della documentazione depositata ai fini della procedibilità del ricorso.

In senso contrario si osserva che la questione non è stata posta nel controricorso dai resistenti D.- F., ma solo con la memoria ex art. 378 c.p.c. e quindi tardivamente, secondo il principio enucleato dalle Sezioni Unite n. 8312 del 2019, che consente alla parte ricorrente di “recuperare” la completezza della documentazione depositata ai sensi dell’art. 369 c.p.c., n. 2 anche con riferimento alla mancanza attestazione di conformità del difensore.

3.2. Non è fondata neppure l’eccezione di inammissibilità del ricorso incidentale per difetto di procura. Il riferimento, contenuto nella procura speciale, al parziale accoglimento dell’appello proposto dai sigg. D.- F. costituisce all’evidenza soltanto un elemento ulteriore di identificazione della sentenza d’appello, oggetto del ricorso per cassazione.

4. Nel merito, il ricorso incidentale deve essere rigettato.

4.1. Con il primo motivo del ricorso incidentale è denunciata violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4, art. 111 Cost., comma 6, artt. 1460 e 1362 c.c. e ss., e si contesta omesso esame delle risultanze istruttorie, e in particolare della corrispondenza intercorsa tra le parti finalizzata al rogito, dalla quale sarebbe emerso chiaramente che la società intendeva consegnare l’immobile e che erano inadempienti gli acquirenti D.- F..

Si lamenta, inoltre, l’omesso esame del contratto di vendita di cosa futura in data 16 maggio 2002, che all’art. 3 prevedeva espressamente la servitù di passaggio di “tubature e impianti” a carico della proprietà D.- F.. Tale locuzione, ad avviso della società ricorrente, doveva ritenersi comprensiva di tutti gli elementi che compongono il sistema di scarico e quindi anche dei pozzetti, trattandosi di elementi collegati funzionalmente. In ogni caso, la ricorrente evidenzia che le prescrizioni contenute nelle NTA vietavano di realizzare gli impianti fognari al piano interrato, imponendo che i pozzetti fossero posti al piano giardino, e la Corte d’appello aveva pretermesso ogni valutazione sul punto.

5. Con il secondo motivo del ricorso incidentale è denunciata motivazione insufficiente e contraddittoria e si contesta che la Corte d’appello avrebbe ritenuto pregiudiziale l’accertamento dell’acquisto della proprietà in capo ai D.- F. rispetto all’accertamento dell’esistenza delle servitù dedotte in giudizio.

6. Con il terzo motivo è denunciata violazione degli artt. 101, 112 e 99 Cost. (rectius, c.p.c.), art. 2907 c.c. e si contenta la nullità della sentenza impugnata nella parte in cui ha confermato la decisione di primo grado che era fondata su una questione rilevata d’ufficio e non sottoposta al contraddittorio delle parti, consistita nel ritenere sussistente la servitù di passaggio delle tubature e non anche dei pozzetti.

7. Con il quarto motivo è denunciata violazione degli artt. 1064-1065 c.c. e si contesta l’affermazione secondo cui la collocazione dei pozzetti e della fossa biologica sul terreno di proprietà D.- F. richiedesse apposita previsione, nonchè violazione dell’art. 1043 c.c. in tema di scarico coattivo. In ogni caso, la decisione della Corte d’appello sarebbe erronea nella parte in cui ha escluso, sulla base della CTU, che fosse necessario mantenere un pozzetto nella proprietà D.- F. al servizio della proprietà S..

8. Con il quinto motivo è denunciata violazione degli artt. 1073-1076 c.c. e delle NTA del Piano di lottizzazione relative all’intervento di lottizzazione di espansione residenziale (OMISSIS), le cui prescrizioni relative agli impianti fognari condominiali non consentirebbero di adottare la soluzione suggerita dal CTU.

9. Con il sesto motivo è denunciata violazione degli artt. 1362 c.c. e ss. per difetto di motivazione sull’interpretazione del contratto, in particolare avuto riguardo alla previsione contenuta nell’art. 3.

10. I motivi sono in parte inammissibili ed in parte infondati.

10.1. Risulta inammissibile il secondo motivo di ricorso, che denuncia il vizio di motivazione insufficiente e/o contraddittoria.

Come ripetutamente affermato da questa Corte regolatrice, a seguito alla riformulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, disposta con D.L. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012, il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 Cost., comma 6, individuabile nelle ipotesi – che a loro volta si convertono in violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, dando luogo a nullità della sentenza – di mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale, di motivazione apparente, di manifesta ed irriducibile contraddittorietà e di motivazione perplessa od incomprensibile, al di fuori delle quali il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un fatto storico, che abbia formato oggetto di discussione e che appaia decisivo ai fini di una diversa soluzione della controversia (giurisprudenza costante, a partire da Cass. Sez. U 07/04/2014, n. 8053).

10.2. Inammissibile è anche il terzo motivo di ricorso.

La società ricorrente ripropone la questione – disattesa dalla Corte d’appello – della violazione del contraddittorio e conseguente nullità della sentenza di primo grado, e non si confronta con la motivazione contenuta nella sentenza impugnata.

E infatti, nel rigettare il relativo motivo di gravame, la Corte d’appello ha chiarito che la soluzione assunta dal Tribunale – di ritenere legittima la servitù relativamente al passaggio delle tubature e non anche alla collocazione dei pozzetti – era evidentemente compresa nel thema decidendum come del resto emergeva anche dall’ampiezza dell’accertamento devoluto al CTU. A fronte di tale motivazione, la ricorrente continua a lamentare la violazione del diritto di difesa senza spiegarne le ragioni, e ciò comporta l’inammissibilità del motivo che non soddisfa il requisito della specificità del ricorso quale mezzo di impugnazione a critica vincolata (ex plurimis, Cass. 03/08/2008, n. 18402; Cass. 18/05/2006, n. 18932).

11. I motivi primo, quarto, quinto e sesto possono essere esaminati congiuntamente nella parte in cui contestano l’interpretazione del contratto nonchè l’asserita incompatibilità tra la decisione e le Norme tecniche di attuazione.

11.1. La questione interpretativa è destituita di fondamento.

Premesso che, secondo il costante orientamento di questa Corte in tema di interpretazione del contratto, il sindacato di legittimità è limitato alla verifica del rispetto dei canoni di ermeneutica e non investe mai il risultato dell’interpretazione, giacchè quella data dal giudice del merito al contratto non deve essere l’unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili e plausibili interpretazioni (ex plurimis, Cass. 12 luglio 2007, n. 15604; Cass. 22 febbraio 2007, n. 4178), nel caso di specie la Corte territoriale, con argomentazione plausibile ed immune da vizi logico-giuridici, ha escluso che la servitù costituita con il contratto di compravendita 16 maggio 2002 comprendesse il posizionamento dei pozzetti e delle fosse biologiche. Più specificamente, il giudice d’appello ha valorizzato il dato testuale nel quale, accanto alla previsione generica della servitù relativa “ad impianti”, mancava qualsiasi riferimento a pozzetti e fosse biologiche, mentre erano specificate le opere che sarebbero state realizzate nel giardino D.- F. (due bocche di lupo). Inoltre, il dato testuale aveva trovato conferma nelle dichiarazioni testimoniali ed erano destituiti di fondamento gli argomenti prospettati dalla società per confutare l’assunto. Era ininfluente la riserva di imposizione di ulteriori vincoli, prevista a favore della costruttrice, posto che la costituzione di servitù esige la forma scritta, così come era inconferente il richiamo al capitolato dei lavori, nel quale peraltro non era indicato che i pozzetti e le fosse biologiche al servizio di altre unità abitative sarebbero stati posizionati nel giardino degli acquirenti D.- F..

11.2. Verificato che l’ampia disamina condotta dalla Corte d’appello è immune dai vizi denunciati con riguardo all’attività di interpretazione del contratto, risulta priva di decisività la questione prospettata con il quarto motivo. L’affermazione della Corte d’appello, secondo cui la collocazione dei pozzetti e delle fosse biologiche nel fondo D.- F. avrebbe richiesto apposita previsione, anche per l’accesso ed il passaggio ai fini della manutenzione, costituisce motivazione aggiuntiva, giacchè la ratio decidendi risiede nell’esclusione di tali rilevanti opere dalla prevista servitù.

11.3. Quanto alla questione della incompatibilità tra le prescrizione delle NTA e il diverso posizionamento di pozzetti e fosse biologiche, come ipotizzato dal CTU e recepito dai giudici di merito, si deve innanzitutto osservare che la questione, già oggetto di motivo di appello, è stata esaminata dalla Corte d’appello. Non sussistono pertanto lacune motivazionali sul punto, mentre la decisione della questione in senso contrario alla odierna ricorrente è basata sul contenuto della comunicazione in data 30 maggio 2014 del Comune di Fano, dalla quale emergeva che la fossa biologica collocata all’interno di una bocca di lupo nella proprietà S. non aveva determinato alcun inconveniente e che pertanto non era necessario il ripristino dello stato dei luoghi. Ciò dimostrava, secondo la non implausibile valutazione della Corte territoriale, che il posizionamento dei pozzetti nella proprietà S. era fattibile.

12. Si deve rilevare infine, con riferimento al primo motivo di ricorso, l’inammissibilità della denuncia di omesso esame delle risultanze probatorie (corrispondenza).

La doglianza, strumentale alla contestazione della valutazione comparata dell’inadempimento dei contraenti, è inammissibile in quanto si risolve nella sollecitazione di un nuovo apprezzamento delle risultanze istruttorie, che è precluso in sede di legittimità ove non sussumibile nell’omesso esame di fatto storico decisivo (cfr. la già citata Cass. Sez. U n. 8053 del 2014).

Analogamente, risulta inammissibile la denuncia di violazione dell’art. 1043 c.c. contenuta nel quarto motivo. La disciplina della servitù coattiva attiene ai rapporti tra i proprietari dei fondi, e non è invocabile nell’ambito dei rapporti tra costruttore-venditore ed acquirente.

13. Le spese del presente giudizio sono poste a carico delle parti ricorrenti, nella misura indicata in dispositivi. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

PQM

La Corte, riuniti i ricorsi, dichiara improcedibile il ricorso principale proposto da S.G., rigetta il ricorso incidentale proposto da Costruzioni Edili Ma.Se. & C. s.a.s.; condanna i ricorrenti a rifondere le spese del giudizio di legittimità ai resistenti D.F. e F.R., che liquida in Euro 3.000,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali e accessori di legge per ciascuno dei ricorrenti.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte di entrambi i ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione seconda civile della Corte Suprema di Cassazione, il 8 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 24 gennaio 2020

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