Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1621 del 20/01/2017
Cassazione civile, sez. VI, 20/01/2017, (ud. 06/12/2016, dep.20/01/2017), n. 1621
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –
Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 8731/2013 proposto da:
AGENZIA DELLE, ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
contro
S.M.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PASUBIO 4,
presso lo studio dell’avvocato ANGELO GIUSEPPE CAPARELLO, che lo
rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all’avvocato
EDOARDO CAPPELLINI, giusta procura a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 11/22/2012 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di FIRENZE, emessa il 26/01/2012 e depositata il
09/02/2012;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
06/12/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO GIOVANNI CONTI.
Fatto
IN FATTO E IN DIRITTO
L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, contro la sentenza della CTR Toscana indicata in epigrafe, con la quale è stato accolto l’appello di S.M.P., esercente l’attività di medico di medicina generale, contro la sentenza che aveva respinto il ricorso della contribuente contro il diniego di rimborso per IRAP relativo agli anni 2004/2006.
La parte intimata ha depositato controricorso, eccependo la tardività della notifica del ricorso. Il procedimento può essere definito con motivazione semplificata.
L’eccezione di tardività del ricorso è manifestamente infondata posto che l’Agenzia, a fronte della sentenza impugnata della CTR Toscana, pubblicata il 9.2.2012, ha provveduto a consegnare il ricorso per cassazione all’ufficiale giudiziario in data 27.3.2012 e dunque entro il termine di cui all’art. 327 c.p.c. – comprensivo della sospensione del periodo feriale. La circostanza che il ricorso sia stato notificato al difensore in epoca successiva al detto termine non è in grado di inficiare la tempestività del procedimento notificatorio tempestivamente promosso dall’Agenzia.
Il primo motivo di ricorso è infondato.
La sentenza della Ctr ha escluso che la situazione logistica nella quale operava il professionista potesse integrare l’esistenza del requisito dell’autonoma organizzazione, ponderando gli elementi indicati nelle dichiarazioni dei redditi della contribuente e considerando l’esiguità delle spese sostenute dalla contribuente e l’indispensabilità degli oneri indicati dalla stessa rispetto all’esercizio dell’attività di medico convenzionato con il ssn.
Tale accertamento compiuto dalla CTR non contrasta con i principi espressi da questa Corte, secondo i quali con riguardo al presupposto dell’IRAP, il requisito dell’autonoma organizzazione previsto dal D.Lgs. 15 settembre 1997, n. 446, art. 2, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive” – cfr. Cass. S. U. n. 9451/2016.
Il secondo motivo di ricorso è manifestamente inammissibile, avendo la CTR adeguatamente motivato sull’insussistenza del requisito dell’autonoma organizzazione.
Il ricorso va quindi rigettato.
In relazione all’intervento chiarificatore delle SU le spese del giudizio vanno compensate.
PQM
La Corte, visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..
Rigetta il ricorso e compensa le spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile, il 6 dicembre 2016.
Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2017