Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16209 del 28/06/2017


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Cassazione civile, sez. II, 28/06/2017, (ud. 26/10/2016, dep.28/06/2017),  n. 16209

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BUCCIANTE Ettore – Presidente –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – rel. Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 26756-2012 proposto da:

U.V., (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DELL’AQUILA REALE 25 A/B, presso lo studio dell’avvocato STEFANO

STEFANO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

P.G., in proprio e nella qualità di erede di

M.E., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SAN TOMMASO D’AQUINO

116, presso lo studio dell’avvocato ANTONINO DIERNA, che la

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5584/2011 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 23/12/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

26/10/2016 dal Consigliere Dott. PASQUALE D’ASCOLA;

udito l’Avvocato STEFANO Stefano, difensore della ricorrente che si

riporta agli atti;

udito l’Avvocato D.A., difensore della resistente che si

riporta agli atti

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PRATIS Pierfelice, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La controversia concerne l’usucapione di appezzamenti di terreno in (OMISSIS) da parte di U.V. in danno di P.G. e della di lei madre, deceduta in corso di causa, M.E..

Il tribunale di Roma ha accolto la domanda, che è stata rigettata dalla Corte di appello il 23.12.2011.

U.V. ha proposto ricorso per cassazione, notificato il 16/19 novembre 2012, con cinque motivi illustrati da memoria.

P.G. ha resistito con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

2) E’ infondato il primo motivo di ricorso, con il quale viene denunciata nullità della sentenza per violazione del principio dell’immutabilità del giudice.

La violazione viene ravvisata nella circostanza che all’udienza del 17 aprile 2009 sarebbe stata aperta la discussione: la causa, in quell’udienza rinviata al 5 luglio 2010, rinviata poi d’ufficio al 6 luglio 2010 e infine all’udienza del 15 novembre 2011, venne in quell’udienza trattenuta a decisione.

Ora, poichè all’udienza del 2009 la causa non era stata trattenuta in decisione, le udienze successive erano nuove udienze fissate per la discussione, in occasione delle quali poteva essere sostituito il relatore come poi avvenuto nell’ultima udienza, al termine della quale, come si legge a pag. 4 della sentenza, il Presidente si sostituì al relatore.

Invano quindi si deduce che il collegio che avrebbe dovuto decidere la causa era quello del 2009: il dovere della decisione, con la cristallizzazione del Collegio decidente, si ha con il provvedimento di assegnazione della causa a sentenza, adottato al termine dell’ultima attività processuale. Nella specie ciò avvenne nel 2011; nel 2009 fu invece disposto un rinvio, ancorchè le parti avessero richiesto diversamente, sicchè si deve ritenere che l’udienza non sia stata considerata da quel collegio come udienza di discussione, al termine della quale nel rito collegiale di appello post L. n. 353 del 1990 può seguire solo la decisione e non un rinvio, atto inequivocabilmente contrario all’espletamento dell’attività processuale decisoria.

3) E’ infondato anche il secondo motivo di ricorso con il quale è denunciata extrapetizione a causa della valorizzazione in sentenza, come dati considerati pacifici dalla Corte di appello, dei rapporti di buon vicinato tra le parti “tali da legittimare la tolleranza da parte dei convenuti”.

Secondo parte ricorrente l’eccezione suddetta non era stata addotta dalla parte convenuta, che aveva solo accennato inizialmente ai rapporti di buon vicinato, senza coltivare più l’argomento.

La censura è infondata, perchè smentita dal riscontro dell’atto di appello, consultabile in considerazione del tenore processuale del vizio denunciato.

In esso parte P., alla pagina 9, insiste sull’utilizzo diretto del fondo e sull’aver consentito ad altri l’utilizzo del terreno solo “a titolo di cortesia e saltuariamente”.

E’ dunque chiaro che la questione della tolleranza, come definita dalla Corte di appello, faceva parte della materia del contendere, senza che si possa tacciare la sentenza di ultrapetizione per il riferimento fattovi, peraltro senza approfondimento.

4) Il ricorso è nel suo complesso fondato quanto al merito, esposto nelle altre doglianze.

Il terzo motivo evidenzia, sia pure imprecisamente qualificandole come violazione di legge ex art. 360 c.p.c., n. 3, gravi deficienze della motivazione con riguardo alla configurabilità di atti palesanti l’esercizio del possesso in capo al proprietario P..

In particolare viene lamentata la genericità delle asserzioni relative al pagamento dei tributi, non ancorate a documenti di parte; la erroneità del riferimento alla denuncia di successione di M.E., che era inizialmente parte in causa e la cui denuncia di successione non può essere quindi utilmente considerata a favore della appellante P. avente causa della M.. Il documento, di cui peraltro parte ricorrente rileva la utilità a sostegno della propria tesi, contestata in controricorso, deve essere comunque riconsiderato.

Critica decisiva e convincente è quella che viene portata al passaggio iniziale della motivazione, determinante per la decisione, in cui viene considerato pacifico in atti l’esercizio di numerosi atti di possesso e la tolleranza prestata dall’originario dante causa P.A., senza che risulti indicato da dove sia desunta la natura di incontestati atti di esercizio del possesso dell’insieme di comportamenti genericamente descritti in sentenza.

4.1) Il giudizio di grave insufficienza motivazionale, per la vaghezza degli assunti, rimasti tali benchè contrapposti alle motivate opposte conclusioni raggiunte dal giudice di primo grado, va esteso al quarto e quinto motivo.

Nel quarto parte ricorrente ritorna sulla definizione di tolleranza e buon vicinato ed evidenzia che la Corte di appello nel rendere una frettolosa valutazione in termini di “tolleranza”, non ha considerato che essa contrastava vistosamente con la “recinzione del fondo” e la “coltivazione ortofrutticola” da essa compiuti e riconosciuti dal giudice di primo grado.

La mancanza di specifici riferimenti istruttori da parte della sentenza di appello fa sì che, in questo contesto di contrasto con la decisione di primo grado, il suo apprezzamento risulti privo della indispensabile giustificazione, adeguata al capovolgimento di giudizio.

4.2) La censura è ancor più penetrante nel quinto motivo, con il quale il vizio motivazionale è collegato alla semplicistica affermazione con la quale la Corte di appello, dopo aver rilevato che i testimoni escussi si erano schierati “per metà a favore dell’attrice e per metà a favore delle convenute”, ha concluso che si è così determinata una situazione di incertezza che non può “fondare una dichiarazione di avvenuta usucapione”.

Parte ricorrente ha qui facile gioco nel lamentare questo metodo rinunciatario di giudizio.

Esso urta con il dovere del giudice di appello di vagliare le testimonianze, rinvenire riscontri e concordanze, analizzare la sentenza di primo grado e pronunciare nel merito.

Il ricorso (cfr per esempio pag. 19-20) indica alcuni elementi di riscontro significativo, che meritano, unitamente a tutti gli altri, un accurato scrutinio di merito, sostanzialmente mancato nell’apparente motivazione che la Corte ha espresso.

5) Il ricorso è, quanto ai profili di merito da accogliere, con rinvio alla Corte di appello per nuova motivazione e la liquidazione delle spese di questo giudizio.

PQM

 

La Corte, rigettati i primi due motivi, accoglie il ricorso.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della Corte di appello di Roma, che provvederà anche sulla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma nella Camera di consiglio della sezione seconda civile, il 26 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2017

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