Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16209 del 09/07/2010

Cassazione civile sez. trib., 09/07/2010, (ud. 19/05/2010, dep. 09/07/2010), n.16209

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ALONZO Michele – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. BERNARDI Sergio – rel. Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 3440/2006 proposto da:

CIORLI M. & C. AUTORETTIFICA SRL in persona del legale

rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR, presso

la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato VERDIANELLI Renzo, giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI LUCCA in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA V.LE DELLE MILIZIE 34, presso lo studio

dell’avvocato AGOSTINO Rocco, che lo rappresenta e difende unitamente

all’avvocato LOGOZZO MAURIZIO, giusta delega a margine;

– controricorrente –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 24/2004 della COMM. TRIB. REG. di FIRENZE,

depositata il 26/10/2004;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

19/05/2010 dal Consigliere Dott. SERGIO BERNARDI;

udito per il resistente l’Avvocato AGOSTINO ROCCO per il COMUNE DI

LUCCA, che ha chiesto il rigetto;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La società Ciorli M. & C. s.r.l. Autorettifica ricorre con tre motivi per la cassazione della sentenza della CTR della Toscana che ha rigettato l’appello da essa proposto avverso la sentenza emessa sul ricorso col quale aveva impugnato l’avviso di accertamento Tarsu relativo agli anni 1997/2000 del Comune di Lucca. Questo resiste con controricorso e memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è stato inspiegabilmente notificato anche all’Agenzia delle Entrate, estranea al processo. Nei confronti di tale controparte, che non si è difesa, va dichiarato inammissibile, senza pronuncia in punto spese.

Si legge nella sentenza impugnata che la contribuente aveva impugnato l’avviso, datato 18.12.2000 e notificatole il 4.1.2001, per tre motivi. Aveva lamentato la violazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 71, “perchè il termine per l’accertamento era decorso e quindi il recupero dell’imposta per gli anni in questione era da considerarsi illegittimo, rilevando come nella fattispecie non poteva parlarsi nè di omessa nè di infedele denuncia”; aveva eccepito “la violazione dell’art. 62, comma 2 D.Lgs. citato per la non tassabilità per destinazione o per natura delle aree … costituite da locali adibiti a parcheggio, movimento merci”; “Sempre con riguardo all’art. 62” aveva lamentato che “era stato violato il disposto del comma 3, con riguardo alla non tassabilità di aree sulle quali si formano rifiuti speciali il cui smaltimento è a carico del produttore”. Confermando la decisione di rigetto della Commissione Provinciale di Lucca, la CTR ha osservato, quanto a “la prescrizione del potere di accertamento”, che “il disposto del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 71, non può essere inteso nel senso prospettato dal ricorrente, vale a dire facendo decorrere il termine per l’accertamento una sola volta dalla presentazione della denuncia.

Non è assolutamente accettabile l’interpretazione ipotizzata, ossia l’impossibilità di compiere accertamenti successivamente al decorso della prima irregolarità commessa”; quanto al secondo motivo, ha osservato “che il ricorrente, limitandosi a citare le previsioni del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62, comma 2, senza al contempo indicare nella denuncia, con apposita documentazione, l’esistenza di obiettive circostanze che non danno luogo alla produzione di rifiuti nei locali segnalati, non può invocare la deroga alla generale presunzione di produzione dei rifiuti sulle superfici detenute”; “Con riferimento infine alla non tassabilità ex lege dei rifiuti di cui al comma 3 del citato articolo…” la CTR ha infine osservato “che nel ricorso non viene precisato nè documentato alcunchè circa la natura dei rifiuti prodotti nell’officina meccanica di auto rettifica. Il contribuente di conseguenza non è legittimato ad eccepire la non assimilabilità di tali rifiuti speciali a quelli urbani…”.

Col primo motivo di ricorso (sub A), la ricorrente lamenta “violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 71, comma 1” e deduce “Decadenza dal potere di accertamento in rettifica e relativa illegittimità con riferimento all’anno 1997”. Il Comune resistente eccepisce l’inammissibilità delle censura, in quanto essa non evidenzia un errore della sentenza impugnata, ma prospetta la decadenza sotto un profilo diverso da quello eccepito nei gradi di merito. L’inammissibilità sussiste, perchè la doglianza spiegata col motivo non appare riconducibile a quella respinta dalla sentenza impugnata. Sotto altro profilo si rileva che la tesi qui sostenuta, che alla data della notificazione dell’avviso impugnato (4 gennaio 2001) fosse interamente decorso, in relazione all’anno di imposta 1997, il terzo anno successivo a quello di presentazione della denuncia, presuppone che la denuncia in riferimento (relativa al 1997) fosse stata presentata entro quell’anno. Come non risulta mai allegato nè tanto meno provato in giudizio (la sentenza impugnata rileva che in primo grado la contribuente aveva sostenuto che “nella fattispecie non poteva parlarsi nè di omessa nè di infedele denuncia”).

Col primo motivo si deduce altresì (sub B) violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 507 del 1992, art. 62, commi 2 e 3, “avendo l’impugnata sentenza negato che la ricorrente abbia precisato alcunchè circa la natura dei rifiuti prodotti nell’officina meccanica di auto rettifica ed effettuando una interpretazione non corretta della normativa vigente in materia”.

Il motivo non chiarisce i termini della violazione di legge che lamenta, e non coglie il senso della motivazione che censura, risolvendosi nella inammissibile contestazione di un giudizio di fatto. La CTR ha invero rilevato un difetto di allegazione e di documentazione riferito sia al processo che alla originaria denuncia amministrativa, osservando che la società non aveva dimostrato i presupposti della esenzione invocata, di cui al D.Lgs. n. 507 del 1992, art. 62, comma 2. Disposizione per la quale “Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perchè risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell’anno qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione”. Circostanze che la doglianza non spiega dove e quando sarebbero state fatte risultare in giudizio.

Col secondo motivo si deduce “insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia”. Si sostiene che il Comune di Lucca, tramite una società di servizi convenzionata, abbia provveduto ad un accertamento di ufficio circa le superfici dell’officina meccanica, verificando in tal modo “le specifiche caratteristiche strutturali e di destinazione dell’opificio artigianale”; sicchè la allegazione e la prova che la CTR ha ritenuto non offerta (circa il fatto che parte degli spazi aziendali erano strutturalmente inidonei alla formazione di rifiuti ai sensi del D.Lgs. n. 507 del 1992, art. 62, comma 2) sarebbero state la prima non necessaria e la seconda contenuta nella relazione tecnica compilata dalla società di servizi designata dal Comune, allegata al ricorso di primo grado.

Il motivo è inammissibile perchè si fonda su elementi di fatto che non risultano dalla sentenza impugnata e che non è precisato che siano stati fatti constare nelle deduzioni difensive sviluppate col ricorso originario e coi motivi di appello. Nè il fatto che il Comune potesse essere a conoscenza dei presupposti della esenzione avrebbe esonerato il contribuente dalla indicazione di essi nella denuncia, come prescrive il comma 2 dell’art. 62 invocato.

Col terzo motivo si deduce “violazione delle norme di diritto contenute nella sentenza”, con riferimento al D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62, comma 3. Si lamenta che il Comune di Lucca avrebbe accertato “attraverso la A e G – Servizi di Ingegneria, soggetto convenzionato ai sensi dell’art. 14, comma 2 Reg. TARSU”, che i locali della ricorrente erano adibiti ad officina meccanica. Ma, in violazione del Regolamento Comunale TARSU, che “all’art. 4 … riconosce a tutte le officine meccaniche di riparazione autoveicoli una complessiva riduzione del 30% sulla intera superficie imponibile complessiva” aveva considerato tassabile l’intera superficie aziendale. La CTR, considerandone legittimo il comportamento, avrebbe violato la disposizione normativa richiamata.

Il motivo è inammissibile, perchè prospetta una questione non dedotta nei gradi di merito, incentrata su circostanze di fatto che dalla sentenza impugnata non risultano ed il cui accertamento esula dai limiti del giudizio di legittimità.

Va dunque respinto il ricorso, e condannata la ricorrente al rimborso delle spese processuali.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso proposto nei confronti dell’Agenzia delle Entrate. Rigetta il ricorso proposto nei confronti del Comune di Lucca, e condanna la ricorrente al rimborso delle spese del giudizio, liquidate in Euro 1.500,00, di cui Euro 1.300,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 19 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 9 luglio 2010

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