Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16209 del 03/08/2016


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Cassazione civile sez. lav., 03/08/2016, (ud. 19/04/2016, dep. 03/08/2016), n.16209

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. MANNA Antonio – Consigliere –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – rel. Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 24512/2012 proposto da:

M.S., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA EMILIO FAA’ DI BRUNO N 52, presso lo studio dell’avvocato

GIANFRANCO ZACCO, rappresentato e difeso dall’avvocato ALBERTO

SPANU, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

S.A.;

– intimata –

Avverso la sentenza n. 600/2011 della CORTE D’APPELLO DI CAGLIARI

SEZIONE DISTACCATA DI di SASSARI, depositata il 20/10/2011 r.g.n.

37/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/04/2016 dal Consigliere Dott. PAOLO NEGRI DELLA TORRE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per l’inammissibilità in

subordine rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 600/2011, depositata il 20 ottobre 2011, la Corte di appello di Cagliari, in parziale accoglimento del gravame proposto da M.S., rideterminava la somma a credito di S.A. per differenze retributive nel minore importo di Euro 31.587,98 e, nel resto, confermava la sentenza del Tribunale di Nuoro, la quale aveva accertato la sussistenza fra le parti di un unitario rapporto di lavoro dall’1/4/1980 al 31/12/1998, anche se formalmente intercorso in taluni periodi con la ditta individuale M.S., in altri con la Sarda Mense s.n.c., di cui socio e amministratore era lo stesso M..

La Corte di appello, per quanto di interesse, riteneva il giuramento decisorio deferito dall’appellante inidoneo alla definizione del giudizio, avendo quale oggetto il solo periodo dal marzo 1995 all’ottobre 1997, a fronte di un rapporto controverso che si assumeva protrattosi dal 1980 al 1998.

La Corte osservava poi come la decorrenza del rapporto sin dal 1980 trovasse riscontro nell’insieme degli elementi raccolti nel giudizio di primo grado e in particolare nelle annotazioni del libretto di lavoro, dimostrando che il M. aveva utilizzato come meglio ritenuto opportuno le prestazioni lavorative della S., indipendentemente dalla formale attribuzione del rapporto all’impresa individuale o alla società; in particolare, osservava come fosse risultato dalle deposizioni assunte che la lavoratrice era sempre stata con le stesse modalità a disposizione del M., che secondo le sue necessità la impiegava nel lavoro ordinario nella mensa della Questura o per la sostituzione di vario personale in altre mense, non essendo neppure provato che l’appalto dell’uno o dell’altro servizio fosse stato ottenuto dall’impresa individuale o dalla società.

Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza il M. con due motivi; la S. è rimasta intimata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente, deducendo violazione o falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., e degli artt. 2094, 2697 e 2729 c.c., nonchè vizio di motivazione, censura la sentenza impugnata per avere la Corte di appello ritenuto dimostrata la sussistenza di un unico rapporto di lavoro subordinato tra la S. e l’impresa individuale di M.S., dal 1980 al 1998, sulla base di una ricostruzione inficiata, sul piano logico e storico-fattuale e in relazione a punti decisivi, da contraddizioni e da plurime carenze motivazionali.

Con il secondo motivo di ricorso, deducendo vizio di motivazione, il M. censura la sentenza di secondo grado nella parte in cui ne ha respinto l’istanza di ammissione del giuramento decisorio per difetto di idoneità alla definizione della controversia, riguardando la stessa l’esistenza di un unico e ininterrotto rapporto di lavoro dal 1980 al 1998, mentre oggetto del giuramento era il limitato periodo compreso tra il marzo 1995 e l’ottobre 1997.

Il secondo motivo è infondato e deve essere respinto.

Premesso che la valutazione (positiva o negativa) della decisorietà della formula del giuramento è rimessa all’apprezzamento del giudice del merito, il cui giudizio circa l’idoneità della formula a definire la lite è sindacabile in sede di legittimità con esclusivo riferimento alla sussistenza di vizi logici o giuridici, si osserva che la sentenza impugnata si sottrae alla censura che le viene mossa con il motivo in esame, alla luce del consolidato orientamento, secondo il quale “la formula del giuramento decisorio – attese le finalità di questo speciale mezzo di prova – deve essere tale che, a seguito della prestazione del giuramento stesso, altro non resta al giudice che verificare l’an iuratum sit, onde accogliere o respingere la domanda sul punto che ne ha formato oggetto, con la conseguenza che detto mezzo probatorio non può servire per l’acquisizione di elementi presuntivi, da valutarsi in concorso ed in relazione con gli elementi istruttori già raccolti” (Cass. 23 febbraio 2006 n. 4001; conforme, fra le più recenti, Cass. 7 maggio 2014 n. 9831).

E’ invece fondato e deve essere accolto il primo motivo di ricorso.

La Corte territoriale ha infatti concluso la propria indagine rilevando come “dall’insieme degli elementi raccolti nel giudizio di primo grado, in particolare dalle annotazioni su(libretto di lavoro” potesse “evincersi un rapporto di lavoro subordinato” nell’interesse dell’appellante “che data sin da settembre del 1980”, periodo dal quale, pertanto, il M. “ha utilizzato come meglio ritenuto opportuno” – in attività “diversificate, come ristoranti, mense, appalti di enti pubblici gestiti dalla impresa o dalla società” “la prestazione della S., e ciò al di là delle risultanze meramente formali di fare risultare un rapporto in favore di uno o altro soggetto o di nessuno, seppure la prestazione proseguiva, come, senza dubbio, emerge dall’insieme delle deposizioni”.

Tale conclusione peraltro: a) si pone in contrasto con altra parte della motivazione, in cui la Corte territoriale afferma non aversi “prova alcuna nemmeno della esistenza di una snc Sardamense o di appalti particolari da questa aggiudicatisi”, contestualmente rilevando come l’iscrizione dell’impresa individuale alla Camera di Commercio datasse solo “dal luglio 1990”; b) omette di considerare le risultanze del libretto di lavoro, pur esplicitamente richiamato a principale sostegno probatorio della conclusione raggiunta, da cui si desume che la S. ha lavorato per tale “Centro Italiano Femminile” di (OMISSIS), in periodo compreso nel rapporto dedotto in giudizio, come per altri soggetti, senza che del Centro e di questi ultimi sia stata accertata la riferibilità al M., e che inoltre, ancora in periodo compreso nel rapporto dedotto in giudizio, è stata iscritta nelle liste di collocamento; c) ha tratto la continuità della prestazione, resa dalla lavoratrice in favore del M., “dall’insieme delle deposizioni” esaminate, le quali peraltro, lungi dal fondare indubitabili conseguenze, appaiono limitate a chiarire singoli aspetti, anche temporali, della lunga e complessa vicenda, non esonerando, pertanto, da una sua più attenta, completa e analitica ricostruzione sulla scorta dell’intero materiale di prova acquisito al giudizio.

La sentenza deve conseguentemente essere cassata in relazione al primo motivo e la causa rinviata, anche per le spese, alla Corte di appello di Cagliari in diversa composizione, la quale procederà a nuovo esame del materiale probatorio alla stregua dei rilievi sopra formulati.

PQM

la Corte accoglie il primo motivo di ricorso, rigetta il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Cagliari in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 19 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 3 agosto 2016

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