Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16208 del 03/08/2016


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Cassazione civile sez. lav., 03/08/2016, (ud. 12/04/2016, dep. 03/08/2016), n.16208

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 20438/2014 proposto da:

PUNTO IMMOBILIARE CESARE PAVESE S.A.S. DI T.A. IN

LIQUIDAZIONE, C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIALE MILIZIE 9,

presso lo studio dell’avvocato ORESTE CARRACINO, che la rappresenta

e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

C.M., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA OTRANTO 12, presso lo studio dell’avvocato MARCO VIGLIETTA, che

la rappresenta e difende unitamente all’avvocato ENRICO LUBERTO,

giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 101/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 10/02/2014 R.G.N. 1552/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/04/2016 dal Consigliere Dott. FABRIZIO AMENDOLA;

udito l’Avvocato CARRACINO ORESTE;

udito l’Avvocato LUBERTO ENRICO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUZIO Riccardo, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- Con sentenza pubblicata in data 10 febbraio 2014, la Corte di Appello di Roma, riformando la pronuncia di primo grado, ha condannato la Punto Immobiliare Cesare Pavese sas al pagamento in favore di C.M. della somma pari ad euro 43.987,22, oltre accessori e spese, a titolo di spettanze retributive.

La Corte territoriale ha ritenuto, sulla base dell’istruttoria espletata in giudizio, la sussistenza della natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra le parti sin dal 1 ottobre 2001.

2.- Per la cassazione di tale sentenza la Punto Immobiliare Cesare Pavese sas di T.A. in liquidazione ha proposto ricorso affidato a 3 motivi. La C. ha resistito con controricorso, eccependo preliminarmente di aver notificato la sentenza impugnata in data 12 marzo 2014 alla società, nel domicilio risultante nella sentenza stessa in Roma, presso lo studio degli avv.ti Antonini e D’Arezzo, onde l’impugnazione in cassazione, azionata il 9 agosto 2014, risulterebbe tardiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

3.- Preliminarmente occorre delibare l’eccezione di inammissibilità del ricorso per cassazione, sollevata dalla controricorrente, in quanto esso sarebbe stato azionato quando era ormai decorso il termine breve di cui all’art. 325 c.p.c..

L’eccezione è fondata.

A mente dell’art. 326 c.p.c., il termine perentorio per l’impugnazione in cassazione stabilito dall’articolo precedente decorre “dalla notificazione della sentenza”.

La notificazione della sentenza, nei confronti della parte costituita, deve essere effettuata, anche nel rito del lavoro, al suo procuratore (Cass. SS.UU, n. 7827 del 1991) secondo le forme tipiche del processo di cognizione, e, quindi, quale notificazione da effettuarsi al procuratore costituito (artt. 285 e 170 c.p.c.).

Dagli atti risulta che la sentenza della Corte di Appello di Roma poi impugnata è stata notificata in data 12 marzo 2014 ai procuratori della società costituiti in grado d’appello, Avv.ti Antonini e D’Arezzo, nel domicilio eletto presso lo studio in Roma, in Via Ennio Quirino Visconti, n. 20, per cui il ricorso per cassazione proposto in data 9 agosto 2014 ha violato il termine perentorio di sessanta giorni di cui all’art. 325 c.p.c., comma 2.

4.- Pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo.

Poichè il ricorso per cassazione risulta nella specie notificato in data 9 agosto 2014 occorre dare atto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese liquidate in Euro 5.100,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% ed accessori secondo legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 12 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 3 agosto 2016

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