Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16207 del 28/06/2017

Cassazione civile, sez. VI, 28/06/2017, (ud. 08/06/2017, dep.28/06/2017),  n. 16207

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17598-2016 proposto da:

A.D., elettivamente domiciliato in ROMA, V.LE REGINA

MARGHERITA 290, presso lo studio dell’avvocato CARLO PONZANO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato MICHELA CASORELLI;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 46/3/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della BASILICATA, depositata il 27/01/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’8/06/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTA CRUCITTI.

Fatto

RITENUTO

che, a seguito di proposta ex art. 380 bis c.p.c. e della fissazione dell’adunanza della Corte in camera di consiglio ritualmente comunicate, il ricorrente, con atto tempestivamente depositato e notificato alla controparte, ha rinunziato al ricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che alla rinuncia del ricorso consegue la declaratoria di estinzione del processo;

che va disposta la compensazione delle spese attesa la peculiarità della fattispecie;

che non sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, alla luce dei principi fissati da questa Corte con sentenza n. 23175 del 12/11/2015.

PQM

 

Dichiara estinto il processo e compensa tra le parti le spese processuali.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 8 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2017

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