Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16207 del 28/06/2017
Cassazione civile, sez. VI, 28/06/2017, (ud. 08/06/2017, dep.28/06/2017), n. 16207
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –
Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 17598-2016 proposto da:
A.D., elettivamente domiciliato in ROMA, V.LE REGINA
MARGHERITA 290, presso lo studio dell’avvocato CARLO PONZANO, che lo
rappresenta e difende unitamente all’avvocato MICHELA CASORELLI;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 46/3/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE della BASILICATA, depositata il 27/01/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata dell’8/06/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTA CRUCITTI.
Fatto
RITENUTO
che, a seguito di proposta ex art. 380 bis c.p.c. e della fissazione dell’adunanza della Corte in camera di consiglio ritualmente comunicate, il ricorrente, con atto tempestivamente depositato e notificato alla controparte, ha rinunziato al ricorso.
Diritto
CONSIDERATO
che alla rinuncia del ricorso consegue la declaratoria di estinzione del processo;
che va disposta la compensazione delle spese attesa la peculiarità della fattispecie;
che non sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, alla luce dei principi fissati da questa Corte con sentenza n. 23175 del 12/11/2015.
PQM
Dichiara estinto il processo e compensa tra le parti le spese processuali.
Motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, il 8 giugno 2017.
Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2017