Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16207 del 27/06/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 16207 Anno 2013
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: CARRATO ALDO

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al N.R.G. 3427/2012 proposto da:
GIARDINO GIOVANNA MARIA ROSELLA (C.F.: GRD GNN 46M48 D1220),
rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale a margine del ricorso, dall’Avv. Alfredo
Musto ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv. Luigi Labonia, in Roma, via
– ricorrente —

Diego Angeli;
contro

IASILLO CHIARA (C.F.: SLL CHR 58L54 F839U), in proprio e nella qualità di tutrice
dell’interdetta lasillo Rosanna), rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale in calce
al controricorso, dall’Avv. Francesco Dovetto e domiciliata “ex lege” presso la Cancelleria
della Corte di cassazione;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza n. 4078 del 2010 della Corte di appello di Napoli,
depositata il 10 dicembre 2010 (e non notificata).
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24 maggio 2013

dal Consigliere relatore Dott. Aldo Carrato;
letta la memoria difensiva ex art. 380 bis c.p.c. depositata nell’interesse della

controricorrente;
1

Data pubblicazione: 27/06/2013

sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.

Lucio Capasso, che nulla ha osservato in ordine alla relazione ex art. 380 bis c.p. c. in atti.
Rilevato che il consigliere designato ha depositato, in data 22 gennaio 2013, la

seguente proposta di definizione, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.: << Con atto di citazione notificato il 16 giugno 2001 la sig.ra Giardino Giovanna Maria Rosella conveniva in pronuncia di scioglimento della comunione ereditaria esistente tra le parti, quali eredi di Winter lasillo. Si costituiva Chiara !asili°, eccependo l'irregolarità del contraddittorio e chiedendo che fosse dichiarata aperta la successione di Winter !asili° e che fosse predisposto un idoneo progetto di divisione. Con ordinanza del 5 novembre 2002 il G.I. ordinava l'integrazione del contraddittorio nei riguardi della Banca di Credito Popolare e di Maria Caravella, quali creditori iscritti. La Banca di Credito Popolare, costituitasi in giudizio, deduceva che il credito vantato nei confronti dello lasillo era stato estinto dal debitore per integrale pagamento. Maria Caravella non si costituiva in giudizio. Il Tribunale, con sentenza non definitiva n. 1339/06, depositata il 9 febbraio 2006, dichiarava aperta ab intestato la successione di lasillo Winter, disponendo la divisione dei beni tra i vari eredi. Avverso la sentenza proponeva appello la Giardino nei confronti di lasillo Chiara, in proprio e quale tutrice di Rosanna lasillo. Si costituiva l'appellata, nella duplice qualità per la quale era stata evocata, chiedendo il rigetto del gravame con vittoria di spese. La Corte di Appello, definitivamente pronunziando, dichiarava inammissibile l'appello e compensava le spese del grado. 2 giudizio, dinanzi al Tribunale di Napoli, Chiara !asili° e Rosanna lasillo, per ottenere una Con ricorso per cassazione, notificato il 25 gennaio 2012 e depositato il 14 febbraio successivo, la sig.ra Giardino impugnava la sentenza di secondo grado, sulla base di due motivi. L'intimata Chiara !asili°, in proprio e nella qualità di tutrice di Rosanna lasillo, si costituiva con controricorso. c.p.c, sembrano sussistere, nella fattispecie in esame, i presupposti per dichiarare inammissibile il ricorso, con la conseguente definizione del procedimento nelle forme camerati. La ricorrente, con il primo motivo, ha dedotto la violazione degli artt. 331, 784 e 100 c.p.c., con riferimento all'ad. 360, n. 3 c.p.c., nonché l'omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo della controversia, in relazione all'ad. 360 n. 5 c.p.c. La Giardino ha sottolineato, in particolare, come la Corte di Appello avesse ignorato tutta una serie di elementi e che, contraddittoriamente rispetto a tali evidenze, avesse insufficientemente, quanto riduttivamente, motivato sulla mancanza di una formale estromissione della Banca di Credito Popolare dal giudizio di primo grado. Con la seconda doglianza, la sig.ra Giardino ha prospettato la violazione e falsa applicazione degli adt. 1113 c.c., 484 c.p.c., 331 c.p.c. e 112 c.p.c., e la nullità della sentenza e del procedimento, con riferimento all'ad. 360 nn. 3, 4 e 5 c.p.c., nonché l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo della controversia, prospettato dalle parti. Nello specifico, la ricorrente ha inteso dedurre come il giudice di appello avrebbe dovuto accertare preliminarmente se, tra le cause in questione, quella avente ad oggetto il giudizio di divisione ereditaria e quella inerente ai due creditori iscritti, vi fosse quanto meno un rapporto di dipendenza, essendo precondizione di operatività dell'ad. 331 c.p.c., la sussistenza di cause inscindibili tra loro. 3 Ritiene il relatore che, avuto riguardo all'art. 380 bis c.p.c., in relazione all'art. 375 n. 1 Entrambe le doglianze appaiono, all'evidenza, inammissibili. Infatti, per la proponibilità e ammissibilità dei due motivi che la ricorrente ha formulato con il suo ricorso, risultava indispensabile che il supposto errore nel quale la stessa sostiene che era incorso il Giudice di primo grado (per non aver questi estromesso dal giudizio gli indicati convenuti jussu judicis), fosse stato previamente dedotto come motivo di appello. trasparente dalla sentenza impugnata e dalla lettura dell'atto di appello, prodotto anche nella presente fase di legittimità sia dalla ricorrente che dalla resistente (ed esaminabile in virtù della natura, anche processuale, del vizio denunciato), che nessuna censura fu sollevata dall'appellante in ordine al supposto errore. Dunque, è del tutto evidente che la vocatio in jus doveva essere necessariamente effettuata nei confronti dei convenuti chiamati in causa jussu judicis anche nel successivo grado di appello. La giurisprudenza di questa Corte ha, infatti, più volte sottolineato che "quando più soggetti vengono chiamati congiuntamente da altri soggetti o jussu judicis e vi partecipino poi attivamente costituendosi o lo subiscano rimanendo contumaci, si determina, in ogni caso, una situazione di litisconsorzio processuale che, pur ove non sia configurabile un litisconsorzio di carattere sostanziale, dà luogo, tuttavia alla formazione di un rapporto che, ai fini del giudizio di gravame, soggiace alla disciplina propria delle cause inscindibili, con la conseguenza che, anche in tal caso, si impone, nei successivi gradi o fasi del giudizio, la presenza di tutti i soggetti già presenti in quelli pregressi ove non esplicitamente estromessi" ( così Cass. n. 8854 del 2007; nello stesso senso cfr. Cass. n. 3717 del 2010 e Cass. n. 14124 del 2010). Pertanto, non essendo stata introdotta — con apposita doglianza - nel giudizio di appello la relativa questione attinente alla supposta illegittimità dell'omessa estromissione del suddetto istituto di credito, deve ritenersi che sia rimasta preclusa, nel conseguente 4 Invece, appare una circostanza incontrovertibile, oltre che ricavabile dalla narrativa giudizio di legittimità, l'introduzione della questione stessa (in virtù della sopravvenuta formazione del giudicato interno su di essa: cfr., per riferimenti, Cass. n. 1110 del 1975 e Cass. n. 1741 de11987). In definitiva, si riconferma che, nella fattispecie in esame, sussistono le condizioni per pervenire alla dichiarazione di inammissibilità del formulato ricorso, avuto riguardo all'ad. Considerato che il Collegio condivide argomenti e proposte contenuti nella relazione di cui sopra, avverso la quale, peraltro, non risulta depositata alcuna memoria difensiva ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c. nell'interesse della ricorrente; ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere (propriamente) rigettato (e non dichiarato inammissibile, come prospettato nella richiamata relazione), con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio in favore della controricorrente, nei sensi di cui in dispositivo (sulla scorta dei nuovi parametri previsti per il giudizio di legittimità dal D.M. Giustizia 20 luglio 2012, n. 140, applicabile nel caso di specie in virtù dell'art. 41 dello stesso D.M.: cfr. Cass., S.U., n. 17405 del 2012). P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi euro 1.700,00, di cui euro 200,00 per esborsi ed euro 1.500,00 per compensi, oltre accessori nella misura e sulle voci come per legge. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI Sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, in data 24 maggio 2013. 380 bis c.p.c. ed in relazione all'ipotesi enucleata dall'ad. 375 n. 1) c.p.c. >>.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA