Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16207 del 10/06/2021

Cassazione civile sez. trib., 10/06/2021, (ud. 12/11/2020, dep. 10/06/2021), n.16207

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – rel. Consigliere –

Dott. GALATI Vincenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 8821/2013 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con

domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12;

– ricorrente –

contro

LA LAGUNA S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t.,

rappresentata e difesa dall’Avv. Vincenzo Cesaro e dall’Avv. Bruno

Cantone, elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in

Roma, via Calabria n. 56;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Campania, n. 55/45/2012 depositata il 16 febbraio 2012, non

notificata.

Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 12 novembre 2020

dal consigliere Pierpaolo Gori.

 

Fatto

RILEVATO

che:

– Con sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania veniva rigettato l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Napoli n. 241/11/2010 la quale, a sua volta, aveva accolto il ricorso della società La Laguna S.r.l. avente ad oggetto un avviso di accertamento per IRES, IRAP e IVA 2003.

– Le riprese, per mancata o irregolare tenuta di scritture contabili, omessa contabilizzazione di ricavi e conseguente omessa dichiarazione di operazioni imponibili ai fini IRAP ed infedele dichiarazione Unico e IVA, inserite nel quadro di un accertamento analitico-induttivo D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 39, comma 1, lett. d), venivano ritenute illegittime dalla CTR in quanto l’accertamento era stato adottato in assenza dei presupposti di legge.

– Avverso la decisione propone ricorso l’Agenzia delle Entrate, affidato a tre motivi, cui replica la contribuente con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– Con il primo motivo di ricorso – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. -, l’Agenzia deduce la violazione e falsa applicazione del D.L. n. 223 del 2006, art. 35, commi 2, 3 e art. 23 bis, nonchè della L. n. 244 del 2007, art. 1, comma 265, e dell’art. 2727 c.c., per aver la CTR ritenuto che le previsioni normative richiamate non consentissero di considerare, tra l’altro, gli importi dei mutui erogati agli acquirenti degli immobili costruiti dalla contribuente, al fine di determinare su base induttiva e indiziaria (presuntiva) i maggiori ricavi contabilizzati.

– Il motivo è fondato. Va reiterato che “In tema di rettifica dei redditi d’impresa, l’accertamento analitico induttivo presuppone, a differenza di quello induttivo “puro”, che la documentazione contabile sia nel complesso attendibile, sicchè la ricostruzione fondata sulle presunzioni semplici, di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), non ha ad oggetto il reddito nella sua totalità, ma singoli elementi attivi e passivi, dei quali risulta provata “aliunde” la mancanza o l’inesattezza.” (Cass. Sez. 5 -, Ordinanza n. 7025 del 21/03/2018, Rv. 647552 – 01). In particolare, il discrimine tra l’accertamento con metodo analitico induttivo e quello con metodo induttivo puro sta, rispettivamente, nella parziale o assoluta inattendibilità dei dati risultanti dalle scritture contabili (Cass. Sez. 5 -, Ordinanza n. 33604 del 18/12/2019, Rv. 656397 – 01). Orbene, una volta acquisita l’inattendibilità parziale dei dati risultanti dalle scritture contabili, l’Agenzia ben poteva ricorrere al metodo di accertamento analitico-induttivo.

– Inoltre, a seguito della sostituzione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, ad opera della L. n. 88 del 2009, art. 24, comma 5, con effetto retroattivo, stante la finalità di adeguamento al diritto dell’Unione Europea, è stata eliminata la presunzione legale relativa (introdotta dal D.L. n. 223 del 2006, art. 35, comma 3, conv., con modif., dalla L. n. 248 del 2006) di corrispondenza del corrispettivo della cessione di beni immobili al valore nominale degli stessi, ed è stato ripristinato il precedente quadro normativo, sicchè è rimesso alla valutazione del giudice l’accertamento, anche in base a presunzioni semplici, purchè gravi, precise e concordanti, in ordine all’eventuale maggior valore di detti ben.

– Questo ben può essere desunto dall’importo delle somme mutuate dagli acquirenti degli immobili, elemento che, a differenza dell’iscrizione ipotecaria effettuata normalmente per il doppio dell’importo mutuato (Cass. Sez. 5 -, Sentenza n. 4076 del 18/02/2020, Rv. 656975 – 01), è certamente idoneo in astratto ad assurgere a presunzione grave precisa e concordante. Pertanto, la ratio decidendi espressa dalla CTR nello svalutare siffatto elemento di prova ritenuto apoditticamente inidoneo a fondare presunzioni semplici, ai fini del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), si pone in contrasto con i principi di diritto richiamati e ciò determina la fondatezza del motivo.

– La fondatezza del primo motivo di ricorso determina anche la fondatezza del secondo, con cui l’Agenzia lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2, nonchè degli artt. 132 e 277 c.p.c., per non essersi il giudice d’appello pronunciato sul merito delle riprese, ritenendole assorbite dalla erroneamente ritenuta illegittimità del metodo di accertamento, oltre che l’assorbimento del terzo motivo di ricorso con il quale viene censurata l’insufficiente motivazione in punto di accertamento di fatto sull’assenza di presupposti per l’accertamento analitico-induttivo.

– Per l’effetto, la sentenza va cassata con rinvio alla CTR della Campania, in diversa composizione, per ulteriore esame in relazione ai profili e per la liquidazione delle spese di lite.

PQM

La Corte accoglie il primo e secondo motivo di ricorso, assorbito il terzo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della Campania, in diversa composizione, per ulteriore esame in relazione ai profili e per la liquidazione delle spese di lite.

Così deciso in Roma, il 12 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2021

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