Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16207 del 03/08/2016


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Cassazione civile sez. lav., 03/08/2016, (ud. 12/04/2016, dep. 03/08/2016), n.16207

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – rel. Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 2578/2011 proposto da:

O.A.M. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA OSLAVIA 7, presso lo studio dell’avvocato ANDREA

SOLFANELLI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

SARA D’ONOFRIO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

RAI – RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A. già RAI – Radiotelevisione

Italiana – Società per Azioni C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

CLAUDIO ACHILLINI 45, presso lo studio dell’avvocato MARINA LA

RICCA, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

PIERLUIGI LAX, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2305/2010 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 26/04/2010 R.G.N. 775/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/04/2016 dal Consigliere Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI;

udito l’Avvocato LA RICCA MARINA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUZIO Riccardo, che ha concluso per il rigetto dei primi due motivi

del ricorso, accoglimento per quanto di ragione dei restanti cinque

motivi.

Fatto

La Corte d’appello di Roma, in riforma della sentenza di primo grado (che aveva dichiarato inammissibili le domande di accertamento di nullità del termine apposto agli undici contratti a tempo determinato stipulati, a far data dal 18 novembre 1991, da Rai s.p.a.. con O.A.M., con la qualifica di assistente ai programmi e programmista regista, e quelle reintegratorie e risarcitorie conseguenti, anteriori al verbale di conciliazione sottoscritto tra le parti il 2 agosto 2001 presso la sede dell’Unione Industriali, in quanto contenente espressa rinuncia della lavoratrice ad ogni pretesa ad essi relativa e invece dichiarato illegittimo il contratto a termine concluso tra le stesse parti il 2 agosto 2001 e la sussistenza da tale data di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con la condanna di Rai s.p.a. al risarcimento del danno dalla data di costituzione in mora del 18 giugno 2004), con sentenza 26 aprile 2010, rigettava tutte le domande della lavoratrice, compensando tra le parti le spese di entrambi i gradi.

A motivo della decisione, la Corte territoriale riteneva, in accoglimento dell’appello principale della società datrice, la legittimità del contratto a termine del 2 agosto 2001, stipulato tra le parti sulla base del c.c.l. Rai 8 giugno 2000 (nei cui chiarimenti a verbale era precisato doversi intendere “per programma nonchè per specifici programmi” quelli “individuati nel contratto a termine”) ed ai sensi della L. n. 53 del 1987, art. 23: pertanto in forza di c.d. “delega in bianco” estensiva della previsione di nuove e diverse ipotesi di contratti a termine, oltre a quelle definite dalla L. n. 230 del 1962, senza violazione di alcuna norma e ben potendo il contratto collettivo essere considerato nazionale, in quanto recante una disciplina a livello nazionale di tutti i rapporti di lavoro tra Rai s.p.a., azienda nazionale presente sull’intero territorio nazionale, con tutti i suoi dipendenti.

Essa ravvisava invece la piena validità, criticamente scrutinatone il contenuto, della transazione stipulata tra le parti con verbale di conciliazione del 2 agosto 2001 in sede sindacale ed avente ad oggetto diritti disponibili, cui pertanto inapplicabile l’art. 2113 c.c.: così rigettando l’appello incidentale della lavoratrice.

Con atto notificato il 19 gennaio 2011, O.A.M. ricorre per cassazione con sette motivi, cui resiste Rai s.p.a. con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2113, 1965, 1969, 1362 c.c. e ss., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per erronea assunzione della natura di transazione del verbale di conciliazione sottoscritto il 2 agosto 2001 tra le parti, ancorchè in sede sindacale (non risultando l’attiva partecipazione del rappresentante sindacale, al di là della sua presenza, in funzione di effettiva assistenza del lavoratore), in difetto dei requisiti della res dubia, delle reciproche concessioni, della chiara consapevolezza di diritti determinati o determinabili, del cosciente intento di transigerli: come anche ritenuto da recente arresto di legittimità in analoga controversia. Con il secondo, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., e art. 2697 c.c., e vizio di omessa e insufficiente motivazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, per mancata ammissione, senza giustificazione, delle prove dedotte in ordine all’inesistenza di un’effettiva assistenza sindacale nella stipulazione del verbale ed alle rassicurazioni dell’efficacia non pregiudizievole dell’accordo.

Con il terzo, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione delle clausole 1, 4, 5 della Direttiva 1999/70 CE, della L. n. 56 del 1987, art. 23, artt. 1, 12 e 15 preleggi, artt. 1362, 1364, 1366 e 1370 c.c., dell’art. “Rapporto di lavoro a tempo determinato” del CCL RAI 8 giugno 2000, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per la ravvisata sufficienza della mera indicazione del titolo del programma oggetto del contratto a termine del 2 agosto 2001, senza alcuna individuazione e indicazione in esso (come da chiarimenti a verbale relativi all’art. “Rapporto di lavoro a tempo determinato”, p.to 4, lett. a CCL cit.) e pertanto puntuale specificazione, valevole anche per il singolo contratto, senza alcuna deroga, nell’introduzione dalla L. n. 56 del 1987, art. 23, (in virtù di cd. “delega in bianco”) di nuove ipotesi contrattuali ulteriori rispetto a quelle stabilite dalla L. n. 230 del 1962, art. 1, ai caratteri di specificità in esso previsti.

Con il quarto, la ricorrente deduce vizio di insufficiente e contraddittoria motivazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 sulla sufficienza del solo titolo a fini di specificità del singolo programma.

Con il quinto, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 15 preleggi, artt. 1, 4, 5 della Direttiva 1999/70 CE, dell’art. “Rapporto di lavoro a tempo determinato” del CCL RAI 8 giugno 2000 e vizio di insufficiente e contraddittoria motivazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, per implicita abrogazione di legge da norma contrattuale (sia pure attributiva di potere conferito dalla L. n. 56 del 1987, art. 23, alle parti contrattuali) istitutiva della mera indicazione del titolo del programma singolo quale requisito di specificità dell’assunzione con contratto a termine.

Con il sesto, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 11, comma 2, art. 12 preleggi, artt. 2067 e 2069 c.c., art. 112 c.p.c., e vizio di omessa e insufficiente motivazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, per nullità del termine apposto al contratto 2 agosto 2001 in conseguenza dell’abrogazione, ad opera della prima norma di legge denunciata, dell’art. “Rapporto di lavoro a tempo determinato” del CCL RAI 8 giugno 2000 in quanto aziendale e pertanto privo dei caratteri di nazionalità e di categorialità; nonchè per omessa pronuncia, senza alcuna motivazione, sulla (il)legittimità dei contratti a termine successivi al predetto (9 agosto 2002 e 1 settembre 2003).

Con il settimo, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione della L. n. 56 del 1987, art. 23, L. n. 230 del 1962, art. 1, comma 1, D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, comma 1, art. 1344 c.c., e art. 12 preleggi, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per l’erroneo assunto della possibilità di pattuire, in base alla cd. “delega in bianco” contenuta nella L. n. 56 del 1987, art. 23, qualunque alternativa al contratto a tempo indeterminato (individuata la specificità della ragione del termine anche nella sola indicazione del titolo del programma), in deroga alla previsione della L. n. 230 del 1962, art. 1, non abrogata, con integrazione anche di contratto in frode alla legge.

Il primo motivo, relativo a violazione e falsa applicazione degli artt. 2113, 1965, 1969, 1362 c.c. e ss., per erronea assunzione della natura di transazione del verbale di conciliazione sottoscritto il 2 agosto 2001 tra le parti, ancorchè in sede sindacale, in difetto dei requisiti di res dubia, reciproche concessioni, chiara consapevolezza di diritti determinati o determinabili, cosciente intento di transigerli, è inammissibile.

Ed infatti, non è sindacabile in sede di legittimità il risultato interpretativo in sè: esso appartiene all’ambito dei giudizi di fatto riservati al giudice di merito, afferendo il controllo in tale sede solo alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica e della coerenza e logicità della motivazione addotta, con conseguente inammissibilità di ogni critica alla ricostruzione della volontà negoziale operata dal giudice di merito che si traduca in una diversa valutazione degli stessi elementi di fatto da questi esaminati (Cass. 10 febbraio 2015, n. 2465; Cass. 9 ottobre 2012, n. 17168; Cass. 31 maggio 2010, n. 13242; Cass. 18 novembre 2005, n. 24461).

Nel caso di specie, le norme ermeneutiche contrattuali sono state correttamente osservate sulla base di una motivazione congrua, non viziata nè logicamente nè giuridicamente (per le ragioni esposte al p.to 4, a pgg. da 9 a 11 della sentenza).

Neppure, infine, potendosi accedere, in presenza di un’interpretazione ben plausibile del giudice di merito non essendo necessario che essa sia l’unica possibile nè la migliore in astratto (Cass. 22 febbraio 2007, n. 4178), ad una sostanziale sollecitazione a revisione del merito, discendente dalla contrapposizione di una interpretazione dei fatti propria della parte a quella della Corte territoriale (Cass. 16 novembre 2015, n. 23377; Cass. 16 dicembre 2011, n. 27197; Cass. 18 settembre 2009, n. 20140).

Il secondo motivo, relativo a violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., e art. 2697 c.c., e vizio di omessa e insufficiente motivazione, per mancata ingiustificata ammissione delle prove sull’inesistenza di un’effettiva assistenza sindacale nella stipulazione del verbale e sulle rassicurazioni dell’efficacia non pregiudizievole dell’accordo, è pure inammissibile.

La violazione art. 112 c.p.c., eventualmente da denunciare come error in procedendo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, e non già come violazione di una norma di diritto sostanziale o vizio di motivazione (Cass. 12 gennaio 2016, n. 329; Cass. 18 maggio 2012, n. 7871), è inconfigurabile: la mancata ammissione di prove non integra, infatti, capo autonomo di pronuncia suscettibile di omissione.

Ma non sussistono neppure violazione dell’art. 2697 c.c., nè vizio motivo, avendo la Corte territoriale accertato in fatto il compimento della transazione alla presenza di un rappresentante sindacale presso una sede sindacale (terzo capoverso di pg. 10 della sentenza), in esito a verifica del contenuto del verbale di conciliazione (che, nell’integrale trascrizione da pg. 51 a pg. 53 del ricorso, dopo la locuzione “I Conciliatori”, reca l’espressa indicazione di avere gli stessi “preventivamente provveduto ad avvertire le parti stesse circa gli effetti propri della conciliazione in sede sindacale”, con esplicita affermazione, al p.to c delle premesse, che “le parti medesime intendono definire tramite conciliazione in sede sindacale tutti gli aspetti giuridici afferenti alle questioni in esame”, dopo la chiara menzione, al p.to a delle premesse, dei vari contratti a termine sottoscritti tra le parti): e pertanto con valutazione implicitamente negativa delle istanze istruttorie (in particolare della prova trascritta sub b a pg. 102 del ricorso), con inammissibile contestazione della valutazione probatoria della Corte territoriale e sollecitazione a rivisitazione del merito, insindacabili in sede di legittimità (Cass. 16 dicembre 2011, n. 27197; Cass. 18 marzo 2011, n. 6288; Cass. 19 marzo 2009, n. 6694).

Il terzo motivo (violazione e falsa applicazione delle clausole 1, 4, 5 della Direttiva 1999/70 CE, della L. n. 56 del 1987, art. 23, artt. 1, 12 e 15 preleggi, artt. 1362, 1364, 1366 e 1370 c.c., dell’art. “Rapporto di lavoro a tempo determinato” del CCL RAI 8 giugno 2000, per ravvisata sufficienza della mera indicazione del titolo del programma oggetto del contratto a termine del 2 agosto 2001, senza più puntuale specificazione, valevole anche per il singolo contratto, nè alcuna deroga, nell’introduzione dalla L. n. 56 del 1987, art. 23, di nuove ipotesi contrattuali ulteriori rispetto a quelle stabilite dalla L. n. 230 del 1962, art. 1, ai caratteri di specificità in esso previsti) può essere congiuntamente esaminato, per ragioni di stretta connessione, con il quarto (vizio di insufficiente e contraddittoria motivazione sulla sufficienza del solo titolo del programma a fini di specificità del singolo programma), con il quinto (violazione e falsa applicazione dell’art. 15 preleggi, art. 1, 4, 5 della Direttiva 1999/70 CE, dell’art. “Rapporto di lavoro a tempo determinato” del CCL RAI 8 giugno 2000 e vizio di insufficiente e contraddittoria motivazione, per implicita abrogazione di legge da norma contrattuale, ai sensi della L. n. 56 del 1987, art. 23, istitutiva della mera indicazione del titolo del programma singolo quale requisito di specificità dell’assunzione con contratto a termine) e con il settimo (violazione e falsa applicazione della L. n. 56 del 1987, art. 23, L. n. 230 del 1962, art. 1, primo comma, D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, comma 1, art. 1344 c.c., e art. 12 preleggi, per l’erroneo assunto della sufficiente specificazione della ragione del termine nell’indicazione del titolo del programma, in virtù della “delega in bianco” ai sensi della L. n. 56 del 1987, art. 23, in deroga alla L. n. 230 del 1962, art. 1, non abrogato, con integrazione anche di contratto in frode alla legge).

Essi sono infondati.

Secondo consolidato indirizzo di legittimità, cui questa Corte intende dare continuità per intima convinzione della sua correttezza e a cui rinvia, l’indicazione del titolo programma nel contratto individuale di lavoro è, infatti, sufficiente alla specificazione della ragione dell’apposizione del termine, senza alcuna violazione delle norme denunciate (Cass. 14 luglio 2015, n. 14713; Cass. 31 marzo 2014, n. 7453; Cass. 14 settembre 2012, n. 15455; Cass. 23 novembre 2010, n. 23686).

Ma neppure ricorre il censurato vizio di motivazione, siccome logicamente congrua e giuridicamente corretta, per le ragioni diffusamente illustrate dalla Corte territoriale (al p.to 3, da pg. 5 a pg. 9 della sentenza).

Il sesto motivo, relativo a violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 11, comma 2, art. 12 preleggi, artt. 2067 e 2069 c.c., art. 112 c.p.c., e art. 2697 c.c., e vizio di omessa e insufficiente motivazione, per nullità del termine apposto al contratto 2 agosto 2001 in conseguenza di abrogazione dalla prima norma di legge denunciata dell’art. “Rapporto di lavoro a tempo determinato” del CCL RAI 8 giugno 2000, in quanto aziendale e per immotivata omessa pronuncia sulla (il)legittimità dei contratti a termine successivi al predetto, è infondato.

Ed infatti, la facoltà di individuazione di nuove ipotesi, ulteriori rispetto a quelle legali, di apposizione di un termine alla durata del rapporto di lavoro, è stata demandata alla contrattazione collettiva dalla L. n. 56 del 1987, art. 23, a contratti collettivi non necessariamente nazionali, ma a “contratti collettivi di lavoro” (non qualificati quanto al loro livello) “stipulati con i sindacati nazionali o locali aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale”. Nè la norma opera alcuna selezione con riferimento alla parte datoriale, che può pure essere una singola azienda. Sicchè, anche un contratto aziendale, purchè stipulato con un’organizzazione sindacale che presenti i requisiti suindicati, come in particolare il CCL 8 giugno 2000, stipulato tra RAI spa, RAI SAT spa, RAI Way spa e RAI Cinema spa, assistite dall’Unione industriali di (OMISSIS) (dal lato datoriale) e le associazioni sindacali SLC-CGIL, FIS-CISL e UILSIC- UIL (dal lato dei lavoratori), può legittimamente individuare nuove ipotesi di apposizione del termine: e pertanto rientrare nel regime transitorio previsto dal D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368, art. 11, e mantenere efficacia, al pari dei contratti individuali definiti in attuazione della normativa previgente, fino alla data di scadenza (Cass. 14 luglio 2015, n. 14713; Cass. 3 gennaio 2014, n. 27; Cass. 14 settembre 2012, n. 15455).

Dalle superiori argomentazioni discende coerente il rigetto del ricorso, con la regolazione delle spese del giudizio, secondo il regime di soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna O.A.M. alla rifusione, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in Euro 100,00 per esborsi e Euro 5.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali in misura del 15 % e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 12 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 3 agosto 2016

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