Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16206 del 28/06/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 28/06/2017, (ud. 07/06/2017, dep.28/06/2017),  n. 16206

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. CIRILLO Ettore – rel. Consigliere –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14808-2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

B.A.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 585/31/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di TORINO, depositata il 05/06/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 07/06/2017 dal Consigliere Dott. ETTORE CIRILLO.

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

La Corte, costituito il contraddittorio ai sensi dell’art. 380-bis C.P.C. (come modificato dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, convertito con modificazioni dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197), osserva con motivazione semplificata:

L’assunto del fisco, nell’impugnare il 6 giugno 2016 per violazione di norme di diritto sostanziali (D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2; artt. 50 e 53 T.U.I.R.) e correlato deficit di esame fattuale (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) la sentenza della CTR Piemonte (585-2015-31) che ha riconosciuto al commercialista dott. B.A. il rimborso dell’IRAP versata (2000-2003) per l’attività di sindaco, si pone in discontinuità con i principi regolativi della materia compendiati, inter partes, da Cass. n. 7378 del 2017.

Si consideri che:

A) L’attività del commercialista non è soggetta a IRAP se manchi l’autonoma organizzazione, che sussiste solo se il professionista adopera beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile ovvero ricorre in modo non occasionale al lavoro di terzi; il che accade perchè la capacità produttiva aggiuntiva rispetto a quella personale del professionista sconta l’imposizione per il surplus di quanto ottenuto merce una struttura organizzativa che sia servente rispetto all’opera intellettuale svolta con le proprie conoscenze e gli strumenti minimi indispensabili (conf. Cass. n. 4246 e n. 22138 del 2016).

B) Il commercialista, dunque, che sia anche amministratore, revisore e/o sindaco di società non è soggetto a IRAP per il reddito netto di tali attività perchè è soggetto a imposizione fiscale unicamente l’eccedenza dei compensi rispetto alla produttività auto-organizzata dell’opera individuale; il che si verifica in quanto per la soggezione a IRAP non è sufficiente che il commercialista operi presso uno studio professionale, atteso che tale presupposto non integra di per se stesso il requisito dell’autonoma organizzazione (v. ult. cit.).

C) Già con Cass. n. 10594 del 2007, n. 15893 del 2011 e n. 3434 del 2012 si era chiarito – con riferimento a fattispecie nella quale si discuteva di redditi realizzati dal libero professionista nell’esercizio di attività sindaco, amministratore di società, consulente tecnico – che non fosse soggetto a imposizione quel segmento di ricavo netto consequenziale a quell’attività specifica purchè risultasse possibile, in concreto, lo scorporo delle diverse categorie di compensi conseguiti e verificare l’esistenza dei presupposti impositivi per ciascuno dei settori interessati (conf. Cass. n. 23104 del 2016).

D) Tale accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, avendo il giudice d’appello sostanzialmente riconosciuto che le cariche di sindaco/revisore di società terze sono riconducibili non allo studio associato di cui il professionista fa parte, ma alle compagini societarie cui dette cariche si riferiscono (cd. redditi assimilati ex lege 21 novembre 2000, n. 342 art. 34).

Conseguentemente il ricorso può essere deciso in Camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 1, e dell’art. 360-bis c.p.c., n. 1, con ordinanza camerale d’inammissibilità (Cass. Sez. U, Sentenza n. 7155 del 21/03/2017). Infatti il ricorso, non offrendo elementi per modificare la giurisprudenza di legittimità a cui la sentenza impugnata è conforme, deve essere disatteso in rito e non rigettato nel merito. Nulla va disposto sulle spese mancando attività difensiva della controparte.

Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater (nel caso di prenotazione a debito il contributo non è versato ma prenotato al fine di consentire, in caso di condanna della controparte alla rifusione delle spese in favore del ricorrente, il recupero dello stesso in danno della parte soccombente).

PQM

 

La corte dichiara il ricorso inammissibile.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 7 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2017

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