Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16206 del 27/06/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 16206 Anno 2013
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: CARRATO ALDO

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al N.R.G. 3117/2012 proposto da:
OLIOSI ANGELO (C.F.: LSO NGL 41S23 D284Y), rappresentato e difeso, in virtù di
procura speciale in calce al ricorso, dagli Avv.ti Alberta Fioretti e Alessandro Brozzi ed
elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo, in Roma, via Giorgio Baglivi, n. 7;
– ricorrente —

contro
OLIOSI MADDALENA (C.F.: LSO MDL 46D55 D284Y) e OLIOSI ALFONSO (C.F.: LSO
LNS 40SO4 D284H), rappresentati e difesi, in virtù di procura speciale a margine del
controricorso, dagli Avv.ti Gian Battista Boscaini e Marco Lombardi ed elettivamente
domiciliati presso lo studio del secondo, in Roma, v. Fulcieri Paulucci De Calboli, n. 1;
– controricorrenti –

e
OLIOSI GIOVANNA;

– intimato –

per la cassazione della sentenza n. 1139 del 2011 della Corte di appello di Brescia,
depositata il 20 ottobre 2011 (e notificata il 22 novembre 2011).

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Data pubblicazione: 27/06/2013

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24 maggio 2013

dal Consigliere relatore Dott. Aldo Carrato;
sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.

Lucio Capasso, che nulla ha osservato in ordine alla relazione ex art. 380 bis c.p. c. in atti.
Rilevato che il consigliere designato ha depositato, in data 12 gennaio 2013, la

notificato il 14 luglio 1988, i sigg.ri Alfonso, Maddalena e Giovanna Oliosi convennero in
giudizio, avanti il Tribunale di Brescia, Angelo Oliosi, al fine di procedere alla divisione del
compendio immobiliare sito in Desenzano del Garda (BS), assumendo di esserne
comproprietari in virtù sia dell’atto di acquisto de/terreno che della successione ereditaria
della madre Bonetti Maria e del fratello Luigi Oliosi. Chiesero altresì, il rimborso pro quota
delle spese di successione e l’indennizzo per l’occupazione esclusiva del bene comune da
parte del convenuto.
Si costituì, nel primo grado di giudizio, il sig. Angelo Oliosi, il quale, pur associandosi alla
domanda di divisione, precisò che il fabbricato fu edificato interamente a sue spese,
tranne che per un piccolo contributo iniziale elargito dal fratello Alfonso, affermando,
quindi, di essere creditore nei confronti degli altri condividenti per un importo pari al costo
di costruzione che chiese di poter prelevare dalla massa prima di procedere alla divisione.
li Tribunale di Brescia emise quattro sentenze: con la sentenza non definitiva n. 1120/1999
accertò l’entità delle quote astratte di partecipazione dei singoli condividenti alla
comunione; con la sentenza non definitiva n. 304/2004, quantificò in complessivi euro
52.496, 94, il credito di Angelo Oliosi; con la sentenza non definitiva n. 3086/2006
procedette all’assegnazione dei lotti di cui al progetto divisionale; da ultimo, con la
sentenza definitiva n. 2728/2007, dato atto della conciliazione giudiziale intervenuta nel
frattempo, tra Maddalena e Alfonso Oliosi e rilevata la cessazione della materia del
contendere, condannò Angelo Oliosi a rilasciare le porzioni corrispondenti ai lotti assegnati
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seguente proposta di definizione, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.: << Con atto di citazione agli altri condividenti, nonché a pagare l'indennizzo per l'occupazione esclusiva dell'immobile. Avverso le ultime tre sentenze sopra richiamate proponeva appello Angelo Oliosi. Si costituivano in giudizio Maddalena Oliosi ed Alfonso Oliosi, i quali eccepita preliminarmente l'improcedibilità e/o inaccoglibilità dell'appello principale, si opponevano Giovanna Oliosi, viceversa, non si costituiva. Con sentenza n. 1139 del 28 settembre 2011 (depositata il 20 ottobre 2011 e notificata il 22 novembre successivo), la Corte d'Appello di Brescia dichiarò la contumacia dell'appellata Giovanna Oliosi, respinse l'appello principale, accolse parzialmente l'appello incidentale, condannando Oliosi Angelo a pagare a Oliosi Alfonso e Oliosi Maddalena la somma di euro 361,63 oltre interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo effettivo, confermando nel resto la sentenza impugnata e compensando le spese del grado. Con ricorso per cassazione, notificato il 20 gennaio 2012 e depositato il 9 febbraio successivo, il sig. Oliosi Angelo impugnava la suddetta sentenza, deducendo un unico motivo. In questa fase si sono costituiti con controricorso gli intimati Oliosi Alfonso e Oliosi Maddalena, invocando la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. L'intimata Oliosi Giovanna non ha svolto attività difensiva in questa sede. Ritiene il relatore che, nella fattispecie, sia desumibile l'emergenza delle condizioni, avuto riguardo all'art. 380-bis c.p.c. in relazione all'ad. 375, comma 1, n. 5, c.p.c. e all'ad. 360bis n. 1) c.p.c., per pervenire al possibile rigetto del ricorso per sua manifesta infondatezza. Con l'unica doglianza formulata il ricorrente ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell'ad. 748 c.c., con riferimento all'ad. 360 n. 3 c.p..c., sostenendo l'illegittimità della sentenza impugnata sotto il profilo che, con essa, il giudicante non aveva tenuto conto che il debito che i fratelli Oliosi avevano nei confronti di esso ricorrente avrebbe dovuto essere 3 all'accoglimento del gravame nel merito, e, a loro volta, proponevano appello incidentale. considerato debito di valore, con la conseguenza che il rimborso accordatogli era risultato del tutto sproporzionato in minus rispetto agli apporti conferiti e ai miglioramenti realizzati e che, per contro, i fratelli si erano visti attribuire una quota il cui valore era di molto superiore rispetto a quello della quota loro attribuita. Tale motivo si prospetta evidentemente infondato, valendo, in tema di crediti per addizioni 1150 c.c. ( cfr. ad es. Cass. n. 925/1979, secondo cui "il coerede, il quale abbia apportato miglioramenti al bene ereditario da lui posseduto, non può invocare la disciplina dell'art. 1150 c.c. - la quale attribuisce al terzo possessore di buona fede un'indennità pari all'aumento di valore della cosa per effetto dei miglioramenti - ma, quale mandatario o utile gestore degli altri partecipanti alla comunione ereditaria, ha unicamente il diritto di essere rimborsato delle spese fatte per la cosa comune, dal momento che lo stato di indecisione riconduce all'intera massa i miglioramenti apportati dal coerede; ne consegue che al momento dell'attribuzione delle quote l'apporto si ripartisce, insieme con le spese, tra i vari condividenti, secondo il principio nominalistico": v., altresì, Cass. n. 12345/1991, per cui "il coerede, il quale abbia migliorato i beni comuni da lui posseduti, pur non potendo invocare l'applicazione dell'art. 1150 c.c., che riconosce il diritto ad un'indennità pari all'aumento di valore della cosa determinato dai miglioramenti, tuttavia, mandatario o utile gestore degli altri compartecipi alla comunione ereditaria, può pretendere il rimborso delle spese eseguite per la cosa comune, le quali si ripartiscono al momento dell'attribuzione delle quote, secondo il principio nominalistico, dato che lo stato di indecisione riconduce all'intera massa i miglioramenti stessi"; nello stesso senso, cfr. anche Cass. 07.05.1981 n. 2974 e, più recentemente, Cass. 23.03.2009 n. 6982). La rivalutazione monetaria, richiesta dal ricorrente, è sta, quindi, correttamente esclusa dalla Corte territoriale sull'esatto presupposto che trattasi di un debito di valuta e non già di un debito di valore (ad ulteriore conferma cfr. Cass. Civ., Sez. Il, 07.02.1991 n. 1299; 4 e miglioramenti, il principio nominalistico ed essendo inapplicabile la disciplina di cui all'art. conforme a Cass. Civ., Sez. I, 13.08.1998 n. 7594, per cui "l'obbligo di rimborso posto, a norma dell'ad. 1115 c.c., a carico dei partecipanti ad una comunione ereditaria nei confronti del coerede che abbia estinto obbligazioni contratte per la cosa comune, costituisce debito di valuta e non di valore, in quanto fin dal momento dell'estinzione del debito solidale sorge a favore del coerede anticipante il diritto al pagamento di una somma determinabile con un semplice calcolo aritmetico e, pertanto, resta soggetto a rivalutazione soltanto nei limiti ed alle condizioni previste dal secondo comma dell'ad. 1224 c.c.). In ogni caso, appare incoerente il richiamo effettuato all'ad. 748 c.c., essendo tale norma, riferita all'istituto della collazione, del tutto diverso e non suscettibile di applicazione analogica, destinato ad operare esclusivamente in presenza di donazioni che abbiano alterato il rapporto di parità tra i coeredi, eventualità, questa, completamente estranea al caso in esame. Si riconferma, in definitiva, che - essendo, tra l'altro, state decise nella sentenza impugnata le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza di questa Corte e, non avendo offerto l'esame dei motivi elementi per mutare l'orientamento di detta giurisprudenza - sussistono le condizioni, in ordine all'ad. 380- bis c.p.c., per definire nelle forme camerali il proposto ricorso, sulla scorta della manifesta infondatezza dell'unico motivo invocato, avuto riguardo all'ipotesi enucleata nell'ad. 375 n. 5 c.p.c. e con riferimento al disposto dell'ad. 360 bis n. 1 dello stesso codice di rito». Considerato che il Collegio condivide argomenti e proposte contenuti nella relazione di cui sopra, avverso la quale, peraltro, non risulta depositata alcuna memoria difensiva ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c.; ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio in 5 di denaro proporzionale all'entità delle quote di partecipazione degli altri coeredi, favore dei controricorrenti in solido fra loro, nei sensi di cui in dispositivo (sulla scorta dei nuovi parametri previsti per il giudizio di legittimità dal D.M. Giustizia 20 luglio 2012, n. 140, applicabile nel caso di specie in virtù dell'art. 41 dello stesso D.M.: cfr. Cass., S.U., n. 17405 del 2012), mentre non occorre adottare alcuna statuizione in proposito nei riguardi dell'altra intimata, che non ha svolto attività difensiva in questa sede. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore dei contro ricorrenti Oliosi Alfonso e Oliosi Maddalena, in solido fra loro, delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi euro 4.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi ed euro 4.000,00 per compensi, oltre accessori nella misura e sulle voci come per legge. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI Sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, in data 24 maggio 2013. P.Q.M.

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