Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16205 del 29/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 29/07/2020, (ud. 11/12/2019, dep. 29/07/2020), n.16205

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FALASCHI Milena – Presidente –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 6581-2019 proposto da:

S.C.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

GIAMBATTISTA VICO 31, presso lo studio dell’avvocato ENRICO

SCOCCINI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

CLAUDIO CONSOLO;

– ricorrente –

contro

CASA GENERALIZIA SALESIANA, denominata DIREZIONE GENERALE OPERE DON

BOSCO, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA APPIA NUOVA 37/A, presso lo

studio dell’avvocato ANTONIO CANINI, che la rappresenta e difende

unitamente agli avvocati ROBERTO ROLLERO, VALERIO TAVORMINA,

GIANPIERO BASSO;

– resistente –

contro

B.B.A.D.;

– intimato –

per regolamento di competenza avverso il provvedimento n. R.G.

3536/2018 del TRIBUNALE di ROMA, pronunciato fuori udienza il

19/01/2019 e comunicato il 23/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’11/12/2019 dal Consigliere Relatore Dott. CHIARA

BESSO MARCHEIS;

lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO in persona del

SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE DOTT. CARMELO CELENTANO che, visto

l’art. 380-ter c.p.c., chiede che la Corte di Cassazione, in camera

di consiglio, accolga il ricorso e per l’effetto annulli l’ordinanza

di sospensione del processo pronunciata dal Tribunale di Roma.

 

Fatto

RITENUTO

CHE:

1. Con atto di citazione del 9 gennaio 2018 la Casa generalizia salesiana denominata “Direzione Generale Opere Don Bosco” (“Casa salesiana”) conveniva in giudizio S.C.M. e il suo avente causa B.B.A.D., chiedendo al Tribunale di Roma di “accertare la nullità o, in subordine, pronunciare l’annullamento” dei decreti di trasferimento di un compendio immobiliare pignorato, emessi in favore di S. dal medesimo Tribunale di Roma nell’ambito del procedimento esecutivo n. 416/2010, e di “accertare e dichiarare che la nullità o l’annullamento dei sopra richiamati decreti di trasferimento sono opponibili ad B.B.A.D. e prevalgono sulla trascrizione, a favore di quest’ultimo, del contratto preliminare di vendita” delle unità immobiliari.

Il Tribunale di Roma, con ordinanza pronunciata fuori udienza il 19 gennaio 2019 (comunicata alle parti il 23 gennaio 2019), sospendeva il processo sino alla definizione del processo di opposizione al decreto ingiuntivo n. 18759/2009, pendente in cassazione alla data in cui veniva adottata l’ordinanza (r.g. 32346/2918).

2. Con il decreto in questione il Tribunale di Milano aveva ingiunto alla Casa salesiana e alla Fondazione Marchesi Teresa, Gerini e Lippo Gerini il pagamento di Euro 83.136.295,78 in favore di S., sulla base di un contratto di transazione stipulato tra le parti. Gli enti ingiunti avevano proposto opposizione al decreto – decreto sulla cui base S. ha iniziato il processo di esecuzione immobiliare che ha portato ai decreti di trasferimento in suo favore del compendio immobiliare -chiedendo la dichiarazione di nullità o l’annullamento della transazione e la condanna di S. a restituire le somme percepite in acconto. L’opposizione veniva respinta dal Tribunale di Milano, con pronuncia confermata dalla Corte d’appello. Questa Corte ha accolto il primo motivo del ricorso fatto valere avverso la sentenza di secondo grado, assorbendo i successivi tre e rigettando i restanti nove motivi, e ha rimesso la causa alla Corte d’appello di Milano (Cass. n. 26826/2017, corretta con ordinanza n. 30173/2018), Corte d’appello che in sede di rinvio ha respinto l’appello, confermando il rigetto dell’opposizione al decreto ingiuntivo, pronuncia che è stata nuovamente oggetto di ricorso innanzi a questa Corte.

3. Avverso l’ordinanza di sospensione del Tribunale di Roma ricorre ex art. 42 c.p.c., Carlo Mosè S..

La Casa salesiana ha presentato memoria ex art. 47 c.p.c..

Il ricorrente e la Casa salesiana hanno depositato memorie ex art. 380-ter c.p.c..

L’intimato B.B.A.D. non ha svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Il ricorso è articolato in un motivo con cui si contesta “violazione dell’art. 295 c.p.c., e art. 2929 c.c., nonchè del diritto vivente (espresso da Cass., sez. un., n. 21110/2012)”, per avere il Tribunale erroneamente ravvisato una supposta pregiudizialità logico-giuridica, tale da imporre la sospensione del processo, tra il giudizio di impugnazione del titolo esecutivo (il decreto ingiuntivo) e il giudizio di impugnazione dei decreti di trasferimento, atti esecutivi già compiuti e definitivi e posti in essere sulla base di un valido titolo giudiziale, pacificamente esecutivo al momento del loro compimento; non vi sarebbe infatti alcun nesso di pregiudizialità sostanziale tra il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e il giudizio a quo, in quanto, quale che sia l’esito della causa di opposizione al decreto ingiuntivo, gli atti esecutivi di cui la Casa salesiana ha chiesto la declaratoria di nullità o l’annullamento sono stati compiuti in forza di un valido titolo esecutivo giudiziale e sono quindi stabili e insuscettibili di essere incisi nella loro efficacia anche in caso di cassazione della sentenza di rinvio che ha confermato il rigetto della opposizione a decreto ingiuntivo, così accertando la sussistenza del diritto di credito del ricorrente.

Il ricorso è fondato.

Nel giudizio a quo, a prescindere dall’ammissibilità di una simile azione (profilo estraneo al presente giudizio), l’azione fatta valere, di accertamento della nullità/annullamento dei decreti di trasferimento, è fondata sulla (possibile) mancanza del titolo esecutivo, così che vi è relazione di pregiudizialità dipendenza con il processo volto a vagliare l’idoneità di tale titolo esecutivo. Nè il rapporto di pregiudizialità viene meno a causa della tutela che l’ordinamento assicura alla posizione del terzo aggiudicatario o assegnatario, tutela assicurata al terzo pur quando l’aggiudicazione o l’assegnazione abbia avuto luogo nell’ambito di una procedura esecutiva che risulti poi essere stata promossa in difetto di titolo idoneo (al riguardo cfr. la pronuncia delle Sezioni Unite n. 21110/2012, richiamata dal ricorrente), in quanto ciò vale per il terzo (per il quale, comunque, la salvezza dei diritti acquisiti non può realizzarsi ove ricorra una dimostrata situazione di collusione con il creditore procedente in danno dell’esecutato), ma non per il creditore procedente, che sia – come nel caso in esame – l’assegnatario del bene e colui al quale il bene è stato trasferito (si vedano al riguardo le conclusioni scritte del Sostituto procuratore generale).

Il Tribunale di Roma, pertanto, non ha errato nell’affermare la relazione di pregiudizialità dipendenza tra le due cause, ma nel farne discendere, automaticamente, l’applicazione dall’art. 295 c.p.c..

Come è stato ripetutamente affermato da questa Corte, quando tra due giudizi esiste rapporto di pregiudizialità, e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, è possibile la sospensione del giudizio pregiudicato soltanto ai sensi dell’art. 337 c.p.c., “come si trae dall’interpretazione sistematica della disciplina del processo, in cui un ruolo decisivo riveste l’art. 282 c.p.c.: il diritto pronunciato dal giudice di primo grado, invero, qualifica la posizione delle parti in modo diverso da quello dello stato originario di lite, giustificando sia l’esecuzione provvisoria, sia l’autorità della sentenza di primo grado”, così che il secondo giudizio non deve di necessità essere sospeso, in attesa che nel primo si formi la cosa giudicata, ma può esserlo, ai sensi dell’art. 337 c.p.c., solo se il giudice del secondo giudizio non intenda riconoscere l’autorità dell’altra decisione (così Cass., Sez. Un., n. 10027/2012, più di recente v. Cass. n. 17936/2018).

2. Il ricorso va quindi accolto; l’ordinanza impugnata deve essere cassata e il giudizio andrà proseguito davanti al Tribunale di Roma, avanti al quale vanno rimesse le parti, con assegnazione del termine di sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza per la riassunzione. Il giudice di merito provvederà alle spese del giudizio di legittimità e anche in relazione alla richiesta del ricorrente (proposta nelle conclusioni del ricorso e reiterata in memoria) ex art. 96 c.p.c., comma 3, atteso che quest’ultima disposizione presuppone, per la sua applicazione, che vi sia stata una pronuncia sulle spese ai sensi del cit. codice art. 91.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso per regolamento di competenza, cassa l’ordinanza impugnata e, per l’effetto, dispone la prosecuzione del giudizio davanti al Tribunale di Roma, assegnando alle parti il termine di sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza per la riassunzione; spese e richiesta ex art. 96 c.p.c., comma 3, al merito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta/2 sezione civile, il 11 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 29 luglio 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA