Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16205 del 27/06/2013
Civile Ord. Sez. 6 Num. 16205 Anno 2013
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: CARRATO ALDO
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al N.R.G. 2531/2012 proposto dal:
CONDOMINIO LUIGI GUERCIO 64 di SALERNO (P.I.: 95036520658), in persona
dell’amministratore pro-tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale in
calce al ricorso, dall’Avv. Angelo Mauro Aniello Nese e domiciliato “ex lege” presso la
Cancelleria della Corte di cassazione; – ricorrente —
contro
PARCO DEI PINI S.R.L., in persona del legale rappresentante pro-tempore;
– intimato –
per la cassazione dell’ordinanza di rigetto dell’istanza di correzione emessa dal Giudice di
pace di Salerno, in relazione al proc. iscritto al N.R.G. 1617/’98, il 26 maggio 2011 (e non
notificata).
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24 maggio 2013
dal Consigliere relatore Dott. Aldo Carrato;
sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.
Lucio Capasso, che nulla ha osservato in ordine alla relazione ex ad. 380 bis c.p. c. in atti.
ScAG
Data pubblicazione: 27/06/2013
Rilevato che il consigliere designato ha depositato, in data 3 novembre 2012, la
seguente proposta di definizione, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.: << Con ricorso del 25
novembre 2009, il Condominio "Luigi Guercio 64" di Salerno, in persona
dell'amministratore pro-tempore, chiedeva al Giudice di pace di Salerno la correzione
dell'errore materiale contenuto nella sentenza n. 1194 del 2000 dello stesso Ufficio del ' l'indicazione "Condominio Parco dei Pini, in persona del legale rappresentante p. t. De
Stefano Pietro" anziché come "s.r.l. Parco dei Pini, in persona dell'amministratore unico
sig. Pietro de Stefano, con sede in Baronissi — frazione Saragnano".
Previa disposizione della comparizione delle parti, l'adito Giudice di pace, con ordinanza
depositata il 26 maggio 2011, rigettava la formulata istanza di correzione della sentenza
sul presupposto che la stessa era stata correttamente resa nei confronti del "Parco dei
Pini, in persona de/legale rappresentante p.t. De Stefano Pietro", per come indicato nello
stesso atto introduttivo del giudizio.
Avverso la suddetta ordinanza del Giudice di pace di Salerno (oltre che nei confronti del
decreto di fissazione dell'udienza a seguito del deposito dell'istanza di correzione e della
conseguente notificazione dell'istanza medesima con il pedissequo decreto giudiziale) ha
proposto ricorso per cassazione (notificato il 17 gennaio 2012 e depositato il 1° febbraio
2012) il Condominio "Luigi Guercio 64" di Salerno, in persona dell'amministratore protempore. L'intimata s.r.l. Parco dei Pini non si è costituita in questa fase.
Con il formulato ricorso il Condominio "Luigi Guercio 64" di Salerno, in persona
dell'amministratore pro-tempore, ha proposto tre motivi: - con il primo è stata dedotta
l'arbitraria ed erronea applicazione dell'art. 288, comma 2, c.p.c. (nel mentre avrebbe
dovuto essere applicato l'art. 288, comma 3, c.p.c., con la conseguente notificazione del
ricorso per la correzione con il pedissequo decreto giudiziale di comparizione alle parti
personalmente); - con il secondo motivo è stata denunciata l'inefficacia e la nullità del
2 Giudice di pace, con riferimento alla parte in cui la parte convenuta era stata indicata con decreto di comparizione delle parti, delle correlate notifiche del ricorso per correzione
congiuntamente al pedissequo decreto giudiziale e di ogni altro provvedimento per
mancata rituale instaurazione del contraddittorio; - con il terzo è stata prospettata
l'arbitraria ed erronea interpretazione delle risultanze probatorie, in violazione degli artt.
115 e 116 c.p.c., con riferimento all'inesatta individuazione della parte convenuta nella Osserva il relatore che il ricorso — al di là della inimpugnabilità del decreto inerente la
fissazione dell'udienza di comparizione delle parti a seguito della proposizione dell'istanza
di correzione e delle formali attività relative alle conseguenti notificazioni, in quanto non
riconducibili a provvedimenti in senso proprio assoggettabili, per l'appunto, al regime
impugnatorio, siccome privi di ogni decisorietà e definitività (e meramente
endoprocessual0 - si prospetta inammissibile in radice per l'improponibilità, in via
generale, del ricorso per cassazione avverso il provvedimento di diniego dell'istanza di
correzione di errore materiale.
Infatti, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte (v. Cass. n. 11809 del 1993
e, da ultimo, Cass. n. 12034 del 2010), va, anzitutto, sottolineato che il provvedimento di
correzione di errore materiale ha carattere meramente ordinatorio in quanto non realizza
una statuizione sostitutiva di quella corretta e non ha, quindi, rispetto ad essa alcuna
autonoma rilevanza, ripetendo, invece, da essa medesima la sua validità, così da non
esprimere un suo proprio contenuto precettivo rispetto al regolamento degli interessi in
contestazione, con la conseguenza che il detto provvedimento non è suscettibile di ricorso
per cassazione ex art. 111 Cost., alla cui esperibilità osta anche la prevista impugnabilità
delle parti corrette, che è rimedio diretto esclusivamente al controllo della legittimità della
disposta correzione. E' stato, inoltre, ancor più specificamente puntualizzato (cfr. Cass. n.
2820 del 1986; Cass. n. 3245 del 1989; Cass. n. 24061 del 2004 e Cass. n. 5950 del
2007) che è inammissibile il ricorso per cassazione avverso il provvedimento che abbia
3 sentenza n. 1194 del 2001 dello stesso Giudice di pace di Salerno. rigettato l'istanza di correzione ai sensi dell'art. 287 c.p.c., in quanto tale provvedimento, di
sostanziale natura amministrativa, rimanendo nell'ambito della forza dispositiva della
sentenza a cui si riferisce e non realizzando una volontà giurisdizionale autonoma, non è
di per sé impugnabile, nemmeno a norma dell'art. 111 Cost. . In altri termini bisogna
ritenere che, in tema di procedimento di correzione di errori materiali, l'ad. 288 c.p.c., nel termine ordinario decorrente dal giorno in cui è stata notificata l'ordinanza di correzione,
appresta uno specifico mezzo di impugnazione, che esclude l'impugnabilità per altra via
del provvedimento alla stregua del disposto dell'ad. 177, terzo comma, n. 3, c.p.c., a
tenore del quale non sono modificabili né revocabili le ordinanze per le quali la legge
prevede uno speciale mezzo di reclamo. Pertanto, il principio di assoluta inimpugnabilità di
tale ordinanza, neppure col ricorso straordinario per cassazione ex ad. 111 Cosi., vale
anche per l'ordinanza di rigetto, in quanto il provvedimento comunque reso sull'istanza di
correzione di una sentenza all'esito del procedimento regolato dall'ad. 288 c.p.c. è sempre
privo di natura decisoria, costituendo mera determinazione di natura amministrativa non
incidente sui diritti sostanziali e processuali delle parti, in quanto funzionale all'eventuale
eliminazione di errori di redazione del documento cartaceo che non può in alcun modo
toccare il contenuto concettuale della decisione. Per questa ragione resta impugnabile,
con lo specifico mezzo di volta in volta previsto, solo la sentenza corretta, proprio al fine di
verificare se, mediante il surrettizio ricorso al procedimento in esame, sia stato in realtà
violato il giudicato ormai formatosi nel caso in cui la correzione sia stata utilizzata per
incidere, inammissibilmente, su errori di giudizio.
In virtù delle esposte argomentazioni ed essendo stata, nella specie, impugnata per
cassazione un'ordinanza di rigetto di una istanza di correzione di errore materiale, si
ritiene, in definitiva, che emergono le condizioni, ai sensi dell'ad. 380 bis, comma 1, c.p.c. 4 disporre che le sentenze possono essere impugnate relativamente alle parti corrette nel (e con riferimento all'art. 375 n. 1 c.p.c.), per poter pervenire alla possibile declaratoria di
inammissibilità del proposto ricorso».
Considerato che il Collegio condivide argomenti e proposte contenuti nella relazione di cui sopra, avverso la quale, peraltro, non risulta depositata alcuna
memoria difensiva ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., senza che occorra disporre alcuna pronuncia sulla disciplina delle spese della presente
fase, in difetto di costituzione della società intimata.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI Sezione civile della Corte Suprema
di Cassazione, in data 24 maggio 2013. ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile,