Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16205 del 10/06/2021

Cassazione civile sez. trib., 10/06/2021, (ud. 06/11/2020, dep. 10/06/2021), n.16205

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. STALLA Giacomo Maria – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

Dott. FILOCAMO Fulvio – Consigliere –

Dott. TADDEI Margherita – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2912-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

SOCIETA’ REALE MUTUA ASSICURAZIONI;

– intimata –

avverso la sentenza n. 974/2017 della COMM. TRIB. REG. del Piemonte

depositata il 15/06/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

06/11/2020 dal Consigliere Dott. MARGHERITA TADDEI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

L’Agenzia delle Entrate articola un solo motivo di ricorso per la cassazione della sentenza della CTR Piemonte n. 974/3/17 che confermava la sentenza della CTP di Torino che aveva accolto il ricorso della Società Reale Mutua di Assicurazioni contro l’avviso di liquidazione dell’imposta di Registro, applicata con l’aliquota proporzionale del 3% sulla condanna al pagamento, e in misura fissa per la polizza fidejussoria enunciata, in relazione al decreto ingiuntivo ed alla fidejussione in esso enunciata, conseguito dalla Reale Mutua nei confronti della (OMISSIS) srl, della quale era stata garante di alcune eccedenze di imposta.

In particolare, la CTR confermava la decisione del primo giudice riconoscendo il diritto al rimborso dell’imposta pagata in eccedenza, affermando che le prestazioni contemplate nel contratto di fideiussione emesso da un soggetto Iva, rientrano in campo Iva in quanto contemplati e posti in regime di esenzione dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 10, comma 1, e che la centralità del contratto di fideiussione come fonte del diritto di regresso del fideiussore che ha pagato impone di ritenere che il decreto ingiuntivo emesso a favore del predetto, per il recupero delle somme versate in forza della polizza fideiussoria, vada tassato in misura fissa, in ossequio al principio dell’alternanza dell’imposta IVA/Registro, di cui al D.P.R. n. 131 del 1986, tariffa allegata, art. 8.

La società non si è costituita.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con l’unico motivo di ricorso l’Ufficio lamenta, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3),la violazione o falsa applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, Tariffa parte prima allegata, art. 8, comma 1, lett. b), e al medesimo D.P.R., art. 37 relativa nota II, e art. 40, nonchè degli artt. 1936 e 1950 c.c., anche nel relativo combinato disposto, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3).

Rileva la ricorrente che l’imposta di registro è dovuta in relazione alla condanna, che si sostanzia nel decreto ingiuntivo, a favore del creditore per la rivalsa nei confronti del debitore principale e non in relazione al contratto di fidejussione: deve, pertanto, trovare applicazione l’art. 8 che prevede l’imposta proporzionale al 3% e non l’imposta fissa come ritenuto dalla CTR.

Il ricorso è fondato.

Le sezioni Unite di questa Corte, con la decisione n. 18520/20, risolvendo un contrasto insorto nella giurisprudenza di questa Corte in ordine alla determinazione della misura, proporzionale al valore della condanna, o fissa, dell’imposta di registro da applicare al decreto ingiuntivo ottenuto dal garante nei confronti del debitore principale inadempiente per il recupero delle somme pagate al creditore principale in virtù di polizza fideiussoria, hanno deciso che il decreto ingiuntivo ottenuto nei confronti del debitore dal garante che abbia stipulato una polizza fideiussoria e che sia stato escusso dal creditore è soggetto all’imposta di registro con aliquota proporzionale al valore della condanna, in quanto il garante non fa valere corrispettivi o prestazioni soggetti all’imposta sul valore aggiunto, ma esercita un’azione di rimborso di quanto versato.

In particolare, le Sezioni Unite hanno osservato che “… la polizza fideiussoria non mira a garantire l’adempimento dell’obbligazione principale, bensì a indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione del debitore: la prestazione che ne è oggetto è quindi qualitativamente altra rispetto a quella oggetto dell’obbligazione principale. Di qui l’autonomia della garanzia, che risponde appunto a funzione indennitaria e non satisfattoria, perchè è volta al trasferimento da un soggetto a un altro del rischio economico derivante dalla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale oppure dall’insussistenza dei presupposti per ottenere il rimborso dell’iva (Cass., sez. un., 18 febbraio 2010, n. 3947, nonchè, tra varie, 9 maggio 2019, n. 12228).Si era già coerentemente sottolineato, d’altronde, quanto alla polizza fideiussoria prevista dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 38-bis, che la ratio di essa non sta nella sostituzione e garanzia del versamento dell’imposta, bensì nel rimettere le parti nella posizione anteriore al rimborso (Cass., sez. un., 15 aprile 1994, n. 3519; sez. un., 1 ottobre 1996, n. 8592; sez. un., 15 ottobre 1998, n. 10188. Sulla natura di contratto autonomo di garanzia, tra varie, Cass. 28 marzo 2017, n. 7884; 31 agosto 2017, n. 20657; 20 aprile 2018, n. 9826). V’è quindi autonomia di titoli e di conseguenti rapporti, che non riescono a configurare un’operazione unitaria e inscindibile, in quanto danno vita a prestazioni diverse, non sempre equivalenti e non necessariamente corrispondenti….”.

Dunque (SSUU 18520/19 cit.): “In tema d’imposta di registro, il decreto ingiuntivo ottenuto nei confronti del debitore dal garante che abbia stipulato una polizza fideiussoria e che sia stato escusso dal creditore è soggetto all’imposta con aliquota proporzionale al valore della condanna, in quanto il garante non fa valere corrispettivi o prestazioni soggetti all’imposta sul valore aggiunto, ma esercita un’azione di rimborso di quanto versato.”

Ne consegue che il ricorso deve essere accolto; la sentenza impugnata va cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, decidendo nel merito, va respinto il ricorso introduttivo proposto dalla società.

Le spese tutte vengono compensate, stante il sopravvenire in corso di causa del su riportato indirizzo di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo proposto dalla contribuente. Le spese di lite dei gradi di merito e legittimità vanno interamente compensate tra le parti.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della quinta sezione civile tenutasi con modalità da remoto, il 6 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2021

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