Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16205 del 09/07/2010

Cassazione civile sez. trib., 09/07/2010, (ud. 19/05/2010, dep. 09/07/2010), n.16205

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ALONZO Michele – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – rel. Consigliere –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

ZEOLITE MIRA SPA in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA F. DENZA 50-A, presso lo studio

dell’avvocato LAURENTI LUCIO, che lo rappresenta e difende, giusta

delega in calce;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI MIRA (VE) in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA VIA GIUSEPPE AVEZZANA 1, presso lo studio

dell’avvocato SCIUBBA LORENZO, rappresentato e difeso dall’avvocato

MOLLO ANTONIO, con procura speciale del Dr. SEGANTIN DINO Segretario

Generale Reggente in MIRA, il 22/12/2006;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 21/2006 della COMM. TRIB. REG. di VENEZIA,

depositata il 10/04/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/05/2010 dal Consigliere Dott. SALVATORE BOGNANNI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per l’accoglimento del primo

motivo del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia concerne l’impugnativa di quattro avvisi di accertamento relativi all’ICI per le annualita’ dal 1999 al 2002, contestati dalla contribuente societa’ Zeolite Mira spa, che lamentava, tra l’altro, la mancata previa notifica della rendita catastale utilizzata dal Comune di Mira per l’emissione degli atti “de quibus”, inerenti ad un fabbricato, classato in categoria (OMISSIS), cui essa era stata attribuita nel 1996.

Il ricorso era accolto in prime cure, limitatamente agli interessi e alla sanzione, ad esclusione dell’imposta per il 1999, mentre il processo veniva dichiarato estinto per le successive annualita’. La decisione era confermata in appello, perche’ l’atto impositivo scaturiva sulla base della rendita, peraltro mai notificata dall’Ute alla contribuente, con la sentenza in epigrafe, avverso la quale la societa’ Zeolite Mira ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi.

Il Comune ha resistito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1) Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto, ex art. 360 c.p.c., n. 3, in quanto il giudice di merito non considerava che l’avviso di accertamento per l’anno 1999 doveva essere ritenuto caducato, dopo che l’ente aveva preso atto che l’imponibile non poteva essere costituito dal valore di bilancio del cespite, ma da quello determinato in virtu’ della rendita esistente, e percio’ doveva revocare quell’atto e indi semmai emetterne un altro nuovo, per il quale pero’ il termine previsto era scaduto; e cio’ dal momento che esso non poteva mutare il titolo e l’oggetto della pretesa nel corso del giudizio gia’ instaurato.

Il motivo e’ fondato.

La CTR riteneva che la pretesa basata sulla rendita come richiesto nel corso del giudizio non costituisse una mutazione del titolo e dell’oggetto, atteso che la rendita era stata attribuita nel 1996 e gia’ notificata alla societa’ Mira Lanza spa., che era stata la precedente proprietaria del cespite e che l’aveva ceduto alla contribuente gia’ nel 1991, senza che la Zeolite avesse tempestivamente comunicato l’acquisto per la necessaria voltura se non solo nel 2004.

L’assunto non e’ esatto.

Infatti l’atto impositivo si basava su un diverso criterio di determinazione della rendita e quindi del tributo, e cioe’ il valore di bilancio: Cio’ posto, allora il titolo e l’ammontare della pretesa fiscale non poteva essere mutati in corso di causa, pena il divieto di “mutatio libelli”, con conseguente nullita’ della pronuncia, venendosi creare in tal modo un mutamento nell’assetto contenzioso devoluto al giudicante rispetto alle questioni originariamente prospettate. In sostanza si trattava di temi differenti rispetto a quelli gia’ introdotti nel giudizio, non dovendosi solo quantificare l’entita’ del tributo.

Sul punto percio’ la sentenza impugnata non risulta motivata in modo giuridicamente corretto.

2) Col secondo mezzo la ricorrente deduce omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia, giacche’ il giudice di appello non indicava le ragioni, in virtu’ delle quali riteneva che l’atto impositivo fosse munito di motivazione, e che fosse fondato nel merito nonostante una diversa stima (perizia) eseguita da un esperto gia’ nominato dal tribunale di Milano.

La censura rimane assorbita da quanto enunciato rispetto al motivo teste esaminato.

3) Col terzo motivo la ricorrente lamenta violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 15 e 46 nonche’ omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia, poiche’ il giudice del gravame non poteva considerare corretta la compensazione delle spese nel giudizio di prime cure, atteso che per le annualita’ successive al 1999 la materia del contendere era cessata perche’ il Comune aveva riconosciuto la regolarita’ dei pagamenti effettuati, tanto da provvedere allo sgravio delle maggiori imposte in autotutela, mentre per l’appello esso non indicava le ragioni del suindicato regolamento.

Anche tale doglianza rimane assorbita come sopra.

Ne deriva che il primo motivo di ricorso va accolto; il secondo e il terzo vanno dichiarati assorbiti, con conseguente cassazione della sentenza impugnata in relazione al primo, con rinvio alla commissione tributaria regionale del Veneto, altra sezione, per nuovo esame, e che si uniformera’ al suindicato principio di diritto.

Quanto alle spese di questo giudizio, esse saranno regolate dal giudice del rinvio stesso.

P.Q.M.

LA CORTE Accoglie il primo motivo di ricorso; dichiara assorbiti il secondo e il terzo; cassa la sentenza impugnata, e rinvia, anche per le spese, alla commissione tributaria regionale del Veneto, altra sezione, per nuovo esame.

Così deciso in Roma, il 19 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 9 luglio 2010

 

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