Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16204 del 29/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 29/07/2020, (ud. 11/12/2019, dep. 29/07/2020), n.16204

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2609-2019 proposto da:

P.G., rappresentato e difeso dall’Avvocato CARLO BONI e

elettivamente domiciliato a Roma, via Scirè 15, presso lo studio

dell’Avvocato LUCA CASALE, per procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, rappresentato e difeso

dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso i cui uffici in Roma,

via dei Portoghesi 12, domicilia per legge.

– controricorrente –

avverso la SENTENZA n. 2763/2018 della CORTE D’APPELLO DI VENEZIA,

depositata il 22/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’11/12/2019 dal Consigliere GIUSEPPE DONGIACOMO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

P.G., in data (OMISSIS), è stato fermato dalla Guardia di finanza nel territorio del Comune di (OMISSIS) e trovato in possesso della somma di Euro 854.900,00 in contanti.

Il Ministero dell’economia e delle finanze, con decreto in data 30/5/2016, gli ha ingiunto il pagamento della somma di Euro 253.470,00, a titolo di sanzione amministrativa, per violazione del D.Lgs. n. 195 del 2008, art. 3.

Il P. ha proposto opposizione che il tribunale di Verona, con sentenza del 19/10/2017, ha respinto.

Interposto gravame, la Corte d’appello, con la sentenza in epigrafe, lo ha rigettato.

La Corte, in particolare, ha esaminato il primo motivo, con il quale l’opponente ha dedotto che la sanzione sarebbe stata comminata quando il termine di centottanta giorni, previsto dal D.Lgs. n. 195 del 2008, art. 8, comma 3, era ormai scaduto: il verbale della Guardia di finanza è stato elevato il 24/10/2015 e da tale giorno, secondo l’opponente, decorreva il termine di sette giorni, stabilito dal decreto citato, art. 4, comma 6, per la sua trasmissione al Ministero dell’economia e delle finanze, per cui, l’ingiunzione, emessa solo in data 30/5/2016, sarebbe tardiva perchè emessa oltre la scadenza del termine di centottanta giorni per l’emissione del provvedimento sanzionatorio.

La Corte ha ritenuto l’infondatezza della censura sul rilievo che, come già affermato dal tribunale, il termine per l’adozione del decreto decorre non già dal momento in cui il Ministero avrebbe dovuto ricevere, ai sensi dell’art. 4, comma 6, il verbale di contestazione ma da quello in cui, come stabilito dall’art. 8, comma 3, quale risulta dalle modifiche apportate dal D.L. n. 16 del 2012, conv. con L. n. 44 del 2012, l’ha effettivamente ricevuto. Nel caso in esame, ha aggiunto la Corte, il Ministero ha ricevuto il verbale di contestazione il (OMISSIS) per cui il decreto impugnato, in quanto adottato in data 30/5/2016, è tempestivo.

La Corte, inoltre, ha esaminato la seconda censura, con la quale l’appellante ha dedotto che il decreto impugnato non ha rispettato la norma prevista dalla L. n. 689 del 1981, art. 14, secondo la quale la violazione, quando è possibile, dev’essere contestata immediatamente al trasgressore. Secondo l’opponente, nel caso di specie, gli agenti doganali avrebbero ben potuto procedere all’immediata contestazione al confine d’ingresso nel territorio della Repubblica, laddove, al contrario, la contestazione era intervenuta ad oltre trecento chilometri dal confine e a distanza di ore, vale a dire in un lasso spazio-temporale nel quale poteva essere stato reperito il denaro rinvenuto in auto: secondo l’appellante, quindi, in difetto di immediato accertamento della violazione nello spazio doganale (o nella zona di vigilanza doganale terrestre, che si estende fino a dieci chilometri dalla linea doganale di frontiera ai sensi del D.P.R. n. 43 del 1973, art. 23), non vi sarebbe alcuna prova del trasferimento del denaro contante dall’estero verso l’Italia.

La Corte ha ritenuto l’infondatezza della censura. Gli accertatori, infatti, hanno dato atto, con specificità di elementi, di avere svolto un costante monitoraggio dall’ingresso in Italia, avvenuto alle ore 21,47 circa del (OMISSIS), attraverso il valico I “(OMISSIS) (BZ)”; l’appellante, del resto, non ha riferito, neppure ai verbalizzanti al momento dell’accertamento della violazione, circostanze dettagliate in ordine ad una diversa dinamica dei datti, indicando il luogo in cui, sul territorio italiano, avrebbe ricevuto il denaro e la sua provenienza. La norma, infine, ha concluso la Corte, non impone una contestazione immediata della violazione.

P.G., con ricorso notificato il 10/1/2019, ha chiesto, per due motivi, la cassazione della sentenza.

Il Ministero dell’economia e delle finanze ha resistito con controricorso notificato il 14/2/2019.

Il ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1. Con il primo motivo, il ricorrente, lamentando la violazione e/o la falsa applicazione del D.Lgs. n. 195 del 2008, art. 6, comma 4, e art. 8, comma 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la Corte d’appello ha ritenuto che il termine di centottanta giorni, entro il quale il decreto d’ingiunzione dev’essere adottato, decorre dal momento in cui il Ministero dell’economia e delle finanze riceve il verbale di contestazione.

1.2. Così facendo, però, ha osservato il ricorrente, la Corte ha erroneamente trascurato di considerare che, in forza del D.Lgs. n. 195 del 2008, art. 6, comma 4, (rectius: art. 4, comma 6), l’Agenzia delle dogane, proprio ai fini del procedimento sanzionatorio regolato dal decreto citato, ha l’obbligo di trasmettere i verbali di contestazione nel termine di sette giorni dalla data di contestazione e che da tale momento decorre il termine di centottanta giorni previsto dal D.Lgs. n. 195 cit., art. 8, comma 3.

1.3. I termini entro i quali il decreto di ingiunzione di pagamento delle sanzioni deve pervenire all’autore della violazione, ha proseguito il ricorrente, sono, pertanto, pari a centottantasette giorni complessivi, con decorrenza dal giorno della notifica della contestazione, e cioè sette giorni entro i quali il verbale di contestazione dev’essere trasmesso al Ministero e centottanta entro i quali il Ministero deve notificare il decreto al trasgressore.

1.4. Nel caso di specie, ha concluso il ricorrente, il verbale di contestazione è stato elevato il (OMISSIS) mentre il decreto d’ingiunzione di pagamento della sanzione è stato emesso il 30/5/2016, ben oltre, quindi, il termine di centottantasette giorni stabiliti, a pena di decadenza, dalla norma.

2. Il motivo è infondato. Il ricorrente, infatti, non si confronta con la lettera della norma così come prevista dal D.Lgs. n. 195 del 2008, art. 8, comma 3, nel testo applicabile ratione temporis, quale risulta dalle modifiche apportate dal D.L. n. 16 del 2012, art. 11, comma 8, conv. con modif. dalla L. n. 44 del 2012, ai sensi della quale il Ministero dell’economia e delle finanze determina la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento con decreto motivato da adottare “nel termine perentorio di centottanta giorni”, con decorrenza, però, (non già dalla data in cui avrebbe dovuto ricevere il verbale di contestazione, e cioè “sette giorni dalla data di contestazione”, come prescrive, con mera funzione acceleratoria, del D.Lgs. n. 195 cit., art. 4, comma 6, quanto, al contrario) dalla “data in cui riceve i verbali di contestazione”. Del resto, come questa Corte ha di recente affermato, il termine di centottanta giorni entro il quale il Ministero dell’economia e delle finanze deve emanare il decreto di determinazione della sanzione e di ingiunzione del pagamento ai sensi del D.Lgs. n. 195 del 2008, art. 8, comma 2, decorre dalla data di ricezione da parte del suddetto Ministero del verbale di contestazione dell’addebito, come risultante dal registro del protocollo informatico, nel quale vengono annotate in ordine cronologico le corrispondenze in arrivo e in partenza, costituendo il protocollo informatico un atto pubblico di rilevanza esterna che fa fede fino a querela di falso della data di ricezione dei verbali di contestazione (Cass. n. 9521 del 2018).

3.1. Con il secondo motivo, il ricorrente, lamentando la violazione e/o la falsa applicazione del D.Lgs. n. 195 del 2008, art. 3, commi 1 e 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la Corte d’appello ha ritenuto l’insussistenza dell’obbligo di contestazione immediata della violazione concernente il trasporto del contante.

3.2. Così facendo, però, ha osservato il ricorrente, la Corte non ha considerato che, a norma del D.Lgs. n. 195 del 2008, art. 3, chiunque entra nel territorio nazionale e trasporta denaro contante di importo pari o superiore a 10.000 Euro, deve dichiarare tale somma all’Agenzia delle entrate e che, specularmente, il rispetto di tale norma dev’essere verificato dai controllori proprio nello specifico ambito temporale e spaziale in cui il viaggiatore entra nel territorio dello Stato per cui solo in tale momento che l’inadempienza del viaggiatore può essere contestata.

3.3. Nel caso in esame, ha proseguito il ricorrente, l’opponente, come si evince dal verbale di contestazione del (OMISSIS), è stato fermato a bordo dell’autovettura a (OMISSIS) ma non v’è alcun riscontro da parte dei militari operanti, se non de relato, dell’attraversamento del confine nazionale da parte dello stesso.

3.4. In mancanza di una riscontrata condotta di entrata o di uscita dallo Stato, ha concluso il ricorrente, l’applicazione del D.Lgs. n. 195 del 2008, la quale richiede la contestazione del fatto nell’immediatezza del transito, viene, pertanto, meno.

4. Il motivo è infondato.

4.1. Il D.Lgs. n. 195 del 2008, art. 4, intitolato “Poteri di accertamento e di contestazione”, stabilisce, al comma 4, che “ai fini della contestazione delle violazioni al presente decreto, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al D.P.R. 31 marzo 1988, n. 148, art. 29, commi 1, 2, 3 e 4”. Il D.P.R. n. 148 del 1988, art. 29, a sua volta, prevede, ai commi 1, 2, 3 e 4, che “1. I pubblici ufficiali addetti all’accertamento delle violazioni di norme valutarie redigono processo verbale dei fatti accertati, dei sequestri eseguiti e delle dichiarazioni rese dagli interessati, i quali sono invitati a firmare il processo verbale e hanno diritto di averne copia. 2. Con il processo verbale di cui al comma 1, ovvero con separato atto, vengono contestate le violazioni delle norme valutarie punibili con sanzioni amministrative. Nel medesimo atto vengono indicati per ogni singolo illecito la somma da versare allo Stato, le modalità e i termini per il suo versamento, nonchè gli altri eventuali adempimenti per la definizione del procedimento sanzionatorio secondo quanto previsto dal presente decreto, art. 7. 3. L’atto di contestazione delle violazioni di norme valutarie punibili con sanzioni amministrative deve essere consegnato immediatamente all’interessato. Quando la consegna immediata non è possibile, l’atto di contestazione deve essere notificato secondo quanto previsto dalla L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 14. 4. L’obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per i soggetti nei cui confronti è stata omessa la notificazione nei termini prescritti dalla L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 14”. Nessuna norma, quindi, prevede che la violazione prevista dal D.Lgs. n. 195 del 2008, art. 3, debba essere accertata e, tantomeno, contestata al trasgressore solo nel tempo e nel luogo in cui lo stesso attraversa il confine nazionale.

4.2. Per il resto, il ricorrente, pur lamentando una violazione di legge, ha, in sostanza, contestato alla sentenza impugnata l’accertamento dei fatti che la Corte di merito ha operato, lì dove, in particolare, ha dato atto che gli accertatori avevano attestato di avere svolto un costante monitoraggio sul trasgressore a partire dal suo ingresso in Italia, avvento alle ore 21,47 circa del (OMISSIS), attraverso il valico I “(OMISSIS) (BZ)”, senza aver, tuttavia, preliminarmente censurato tale statuizione per aver omesso di esaminare, come pretende l’art. 360 c.p.c., n. 5, nel testo applicabile ratione temporis, uno o più fatti decisivi per il giudizio. Ed è, invece, noto che non è compito di questa Corte quello di condividere o non condividere la ricostruzione dei fatti contenuta nella decisione impugnata, nè quello di procedere ad una rilettura degli elementi di fatto posti fondamento della decisione, al fine di sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella compiuta dai giudici di merito (Cass. n. 3267 del 2008).

5. Il ricorso, per l’infondatezza di tutti i motivi in cui è stato articolato, dev’essere, quindi, rigettato.

6. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

7. La Corte dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, a norma del art. 13 cit., comma 1-bis, se dovuto.

PQM

La Corte così provvede: rigetta il ricorso; condanna il ricorrente a rimborsare al Ministero controricorrente le spese di lite, che liquida in Euro 6.000,00, oltre SPAD; dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, a norma dell’art. 13 cit., comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile – 2, il 11 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 29 luglio 2020

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA