Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16204 del 27/06/2013
Civile Ord. Sez. 6 Num. 16204 Anno 2013
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: CARRATO ALDO
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al N.R.G. 29894/2011 proposto da:
GIORDANO MARIO (C.F.: GRD MRA 25C28 D086S), rappresentato e difeso, in virtù di
procura speciale in calce al ricorso, dall’Avv. Angelo Gentili ed elettivamente domiciliato
presso lo studio dell’Avv. Salvatore Torrisi, in Roma, via F. Cesi, n. 21;
– ricorrente —
contro
CONDOMINIO “PALAZZO
G, CAVA” DI COSENZA, in persona dell’amministratore pro-
tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale in calce al controricorso,
dall’Avv. Giovanni Palaia el elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Roma, alla v.
A. Salandra, n. 1/a;
– controricorrente –
per la cassazione della sentenza n. 1095 del 2011 del Tribunale di Cosenza, depositata
1’8 luglio 2011 (e non notificata).
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24 maggio 2013
dal Consigliere relatore Dott. Aldo Carrato;
lette le memorie difensive ex art. 380 bis c.p.c. depositate nell’interesse di entrambe
le parti;
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Data pubblicazione: 27/06/2013
sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.
Lucio Capasso, che nulla ha osservato in ordine alla relazione ex art. 380 bis c.p. c. in atti.
Rilevato che il consigliere designato ha depositato, in data 5 dicembre 2012, la
seguente proposta di definizione, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.: << li sig. Mario Giordano,
con atto di citazione del 23 dicembre 2009, proponeva appello avverso la sentenza del rigettata la domanda di ripetizione della somma di euro 1.791,00, assunta come versata
dallo stesso appellante per l'esecuzione di lavori condominiali poi non terminati, sul
presupposto della mancata impugnazione delle delibere assembleari in virtù delle quali era
stato effettuato il pagamento della suddetta somma, ragion per cui la pretesa di
restituzione risultava priva di fondamento.
Nella costituzione dell'appellato condominio Pal. G. Gava, via dei Mille 35, di Cosenza, il
Tribunale di Cosenza, con sentenza n. 1095 del 2011 (depositata 1'8 luglio 2011),
accoglieva, per quanto di ragione, il proposto gravame e, per l'effetto ed in riforma
dell'impugnata sentenza, condannava il Condominio appellato al pagamento, in favore
dell'appellante, della somma di euro 355,32, oltre interessi legali dalla domanda,
compensando le spese del doppio grado nella misura di 9/10 (e condannando il predetto
Condominio alla rifusione del residuo decimo). A sostegno dell'adottata decisione il
Tribunale cosentino rilevava che non poteva sussistere dubbio sulla circostanza che la
pretesa restitutoria del Giordano dovesse tener conto degli importi dal medesimo dovuti in
favore del Condominio, indicati nei piani di riparto allegati alle delibere condominiali non
impugnate, così come eccepito dal Condominio appellato, con il conseguente
accertamento che, al momento della proposizione della domanda, il Giordano era risultato
creditore nei confronti del menzionato Condominio della indicata somma di euro 355,32,
senza che potessero assumere alcuna rilevanza gli ulteriori versamenti eseguiti dal 2 Giudice di pace di Cosenza, depositata il 24 novembre 2009, con la quale era stata medesimo Giordano in pendenza del giudizio di appello, siccome imputabili ad altre
causali.
Avverso la richiamata sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione (notificato il
7 dicembre 2011 e depositato il 21 dicembre 2011) il Giordano Mario, basato su un solo
motivo. Si è costituito in questa fase con controricorso l'intimato Condominio Pal. G. Gava, per il suo rigetto.
Con il motivo dedotto il ricorrente ha denunciato - ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4,
c.p.c. - la nullità parziale della sentenza e del procedimento per omessa pronuncia, con
conseguente violazione dell'art. 112 c.p.c., congiuntamente alla violazione dell'art. 336
c.p.c. (in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.), sul presupposto che il giudice di
appello non si era illegittimamente pronunciato sulla domanda restitutoria, formulata dallo
stesso Giordano, delle spese pagate in esecuzione della sentenza del primo giudice,
poiché l'adempimento era stato effettuato con riserva espressa del diritto di ripetizione per
l'eventualità di esito positivo dell'appello, nel corso del quale e prima delle conclusioni era
stata richiesta la condanna del Condominio alla restituzione dell'importo di euro 1.607,77,
maggiorato degli interessi al soddisfo.
Rileva il relatore che il motivo complessivamente svolto dal ricorrente sia da ritenersi
manifestamente infondato, con la conseguente definibilità del ricorso nelle forme di cui
all'art. 380 bis c.p.c.
Diversamente da quanto dedotto dal ricorrente, il Tribunale di Cosenza, con sentenza
impugnata nella presente sede di legittimità, ha adeguatamente motivato sulla pretesa
restitutoria del Giordano in ordine alle somme versate per l'esecuzione di lavori
straordinari poi non interamente eseguiti ed, inoltre, ha rivisitato complessivamente i
rapporti attivi e passivi tra lo stesso Giordano ed il Condominio controricorrente sulla base
delle delibere di approvazione dei conti preventivi e consuntivi, con gli allegati piani di
3 via dei Mille 35, di Cosenza, che ha instato per l'inammissibilità del ricorso e, in ogni caso, riparto, da ritenersi definitive ed esecutive siccome non impugnate nei modi e nei termini di
legge e, quindi, tali da non giustificare, con riferimento ai versamenti imputabili in conto
gestione ordinaria, alcuna domanda di ripetizione di indebito.
In particolare, proprio sulla scorta della congrua valutazione documentale dei rapporti
condominiali intercorsi tra le parti (senza che il ricorrente abbia dedotto in proposito alcun proposizione della domanda, il Giordano era risultato effettivamente creditore del
Condominio della somma di euro 355,32, riconducibile all'incompiuto adempimento dei
lavori straordinari (ed in tal senso ed in questi limiti, perciò, la sua azione risultava
fondata), mentre, con riferimento all'ulteriore somma di euro 1.607,77, versata
dall'appellante nel corso del giudizio di secondo grado (e di cui lo stesso Giordano aveva
reclamato la ripetizione), il Tribunale cosentino ha espressamente statuito che essa era
imputabile ad altri periodi della gestione condominiale ed altri titoli attinenti a rapporti
successivi a quelli dedotti in causa (che trovavano origine nelle delibere condominiali non
impugnate), ragion per cui non poteva ravvisarsi la sussistenza dei presupposti per la
invocata restituzione.
Di conseguenza, il Tribunale cosentino non è affatto incorso nella denunciata violazione
dell'art. 112 c.p.c. (con la correlata esclusione della sussistenza dei presupposti per far
luogo agli effetti di cui all'art. 336 c.p.c., tenuto conto che il pagamento intervenuto in
appello non era da ritenersi indebito, siccome non riconducibile al rapporto dedotto in
causa — e, quindi, alla "causa petendi" da correlarsi all'oggetto del giudizio di primo grado bensì ad altre poste e ad altri periodi della gestione condominiale, che trovavano
fondamento in apposite delibere di approvazione, ormai definitive, disancorate dal
"petitum" complessivo della causa).
In definitiva, in virtù delle esposte argomentazioni, si deve ritenere che sembrano
emergere le condizioni, in relazione al disposto dell'art. 380 bis, comma 1, c.p.c. (e con 4 vizio motivazionale), il giudice di appello ha congruamente accertato che, all'atto della riferimento alla correlata norma di cui all'art. 375, n. 5, c.p.c.), per poter pervenire al
possibile rigetto totale del proposto ricorso per sua manifesta infondatezza >>.
Considerato che il Collegio condivide argomenti e proposte contenuti
nella relazione di cui sopra, in ordine alla quale, peraltro, la memoria difensiva, depositata
ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. nell’interesse del ricorrente, non ha aggiunto argomentazioni
difensive idonee a confutarla e non ha apportato nuovi elementi di valutazione;
ritenuto
che, pertanto, il ricorso deve essere rigettato, con la
conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio in
favore del controricorrente, liquidate nei sensi di cui in dispositivo (sulla scorta dei nuovi
parametri previsti per il giudizio di legittimità dal D.M. Giustizia 20 luglio 2012, n. 140,
applicabile nel caso di specie in virtù dell’art. 41 dello stesso D.M.: cfr. Cass., S.U., n.
17405 del 2012).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente
giudizio, liquidate in complessivi euro 1.700,00, di cui euro 200,00 per esborsi ed euro
1.500,00 per compensi, oltre accessori nella misura e sulle voci come per legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI Sezione civile della Corte Suprema
di Cassazione, in data 24 maggio 2013.
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