Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16204 del 09/07/2010

Cassazione civile sez. trib., 09/07/2010, (ud. 19/05/2010, dep. 09/07/2010), n.16204

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ALONZO Michele – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – rel. Consigliere –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

COMUNE DI BORDIGHERA in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DI MONSERRATO 34, presso lo

studio dell’avvocato ARACHI TOMMASO, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato ANDREINI MARCO, giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

G.V.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 81/2005 della COMM. TRIB. REG. di GENOVA,

depositata il 15/11/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/05/2010 dal Consigliere Dott. SALVATORE BOGNANNI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SEPE ENNIO ATTILIO, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

In base al disposto del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 7 che ai fini dell’imposizione sui terreni agricoli pone come base imponibile il reddito dominicale risultante in catasto, il Comune di Bordighera emetteva avviso di liquidazione per recupero della maggiore imposta dovuta da G.V. per l’anno 1999. Il contribuente impugnava l’atto innanzi alla commissione tributaria provinciale di Imperia, facendo presente che la somma versata era correlata alla minor rendita denunciata in catasto in data 9.4.97, in ragione del diverso tipo di coltura introdotto nel terreno, e cioe’ da palmeto a roseto. Rilevava che il Comune succitato aveva stabilito, con regolamento avente efficacia dal 1.1.2001, che le variazioni comportanti diminuzione del reddito dominicale avessero effetto dalla data della loro denuncia all’ente stesso. Deduceva che bisognava offrire lettura della norma contenuta nel D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 7, in combinato con quell’altra dettata in materia di imposte dirette dal D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, artt. 26 e 27, che disciplina il caso di variazione della rendita dominicale e fissa i termini di decorrenza dalla denuncia.

La commissione adita, in accoglimento dell’opposizione annullava l’atto impositivo/esecutivo con sentenza n. 82/03/2003.

A seguito di appello proposto dal Comune, la commissione tributaria regionale della Liguria rigettava il gravame con pronuncia n. 81 del 23.6.2005.

Il Comune di Bordighera ricorre per la cassazione di questa decisione con un unico mezzo.

G. non ha svolto alcuna difesa.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Col mezzo addotto a sostegno del ricorso il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 7 e art. 10 preleggi, e correlato vizio di omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione, e deduce che la norma rubricata, collegando la base imponibile al reddito dominicale vigente in catasto al 1A gennaio dell’anno d’imposizione, esclude qualsiasi margine di discrezionalita’ dell’ente impositore, correlando in senso inscindibile il trattamento fiscale alle risultanze catastali, il contribuente doveva comunque versare il tributo nella sua interezza e non ricorrere all’autotutela, e semmai soltanto in seguito avrebbe potuto richiedere l’eventuale differenza pagata in piu’.

Il motivo e’ fondato.

La Commissione regionale risolveva la questione dibattuta correlando il momento, cui occorre fare riferimento a fine impositivo, alla data in cui G. comunico’ all’UTE la variazione della coltura praticata sul fondo che avrebbe determinato la riduzione del reddito imponibile a fine ICI, fondando essenzialmente la sua esegesi su esigenze di equita’, ravvisate nella necessita’ di non fare ricadere sul contribuente il ritardo imputabile al suddetto ufficio nella messa in atti della variazione, ancora non riportata nei tabulati per l’anno di riferimento. Questa costruzione non e’ corretta.

Invero la sentenza impugnata, che assumeva come elemento decisivo la data del 9.4.97, in cui il contribuente denuncio’ all’Ute la variazione della coltura praticata sul fondo che avrebbe determinato quella in diminuzione del reddito dominicale, e’ errata, dal momento che detta variazione non era ancora stata messa in atti, sia dall’ufficio erariale, che da quello dell’ente impositore, cui peraltro mai essa era stata comunicata, allorche’ venne quantificato il tributo, che si riferiva all’anno d’imposta 1999. Pertanto sino a quando l’agenzia non aveva riportato la variazione nei tabulati, in assenza della prova che G. avesse comunicato la denuncia anche all’ufficio comunale, soltanto la rendita allora risultante in catasto rappresenta la base alla quale occorre riferirsi ai fini della determinazione dell’ICI. La fattispecie e’ regolata dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 7 che prescrive che per i terreni agricoli il valore e’ costituito da quello che risulta applicando i moltiplicatori di legge all’ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1 gennaio dell’anno d’imposizione.

E’ chiaro, dunque, che la variazione di reddito conseguente alla modifica della coltura, non legittimava l’intimato al versamento dell’imposta nell’importo che egli reputava congruo, ma che era diverso da quello determinato dall’ente comunale alla stregua del criterio normativo sopra enunciato. Resta senz’altro acclarata la buona fede del suddetto contribuente, e parimenti sono palesi le esigenze di equita’ ravvisate dal giudice del gravame, razione del fatto che la eventuale messa in atti della variazione da parte dell’UTE con ritardo, rispetto alla data in cui detto ufficio ricevette la relativa dichiarazione, determina “in concreto” un’imposizione non correlata alla effettiva capacita’ contributiva di G., violando quindi in fatto il principio sancito nell’art. 53 della nostra carta fondamentale, che assiste anche il tributo in esame, nonostante la sua natura d’imposta patrimoniale.

Nondimeno, il contribuente non aveva pero’ il diritto di decurtare dall’imposta, calcolata dall’ente impositore sulla base delle risultanze catastali, la quota parte che reputava indebita; cosi’ operando, egli ha proceduto ad una forma d’autoriduzione inammissibile.

La figura dell’indebito tributario, che deve essere ricondotta al paradigma dell’indebito previsto in linea generale dall’art. 2033 c.c., legittima il soggetto, che ritenga di aver diritto al credito di restituzione, ad esercitare la sua pretesa creditoria nella forma suddetta, ma non certo ad esercitare alcuna forma di autotutela, che il nostro ordinamento in generale neppure ammette, ma sanziona invece come atto arbitrario ed illegittimo (vedasi in materia di locazione d’immobili per tutte Cass. n. 17161/2002). Ne’ la previsione contenuta nella L. n. 212 del 2000, art. 8 – Statuto dei diritti del contribuente – che recepisce in materia d’imposta il canone civilistico dell’estinzione del debito per compensazione, legittima diversa esegesi, sia perche’, nella specie il contribuente non ha proceduto a tale forma di estinzione del suo debito compensandolo con un controcredito, che ne’ esisteva, ne ha potuto, percio’, dedurre, sia perche’ la suddetta forma di estinzione del debito tributario e’ ammessa, ma solo se regolata ex lege (v. Cass. n. 14588/2001). Ne discende che, seppur e’ vero che il competente ufficio del territorio avrebbe dovuto accertare se vi fosse stata variazione di reddito per effetto della modifica della coltivazione praticata sul fondo, e quindi iscrivere la nuova rendita dalla data in cui ricevette la relativa comunicazione, ed il Comune, per l’effetto, avrebbe dovuto ricalcolare il tributo dal 1 gennaio dell’anno successivo alla variazione catastale, come del resto testimonia la delibera con efficacia dal 1.1.2001 citata (con cui l’ente statui’ che le variazioni comportanti diminuzione di reddito dominicale avevano effetto dalla data della denuncia), allora essa era chiaramente produttiva di effetti per il periodo successivo alla sua verificazione e in concreto in relazione ai precedenti anni d’imposta, purche’ contestualmente comunicata all’ente.

Il contribuente, malgrado cio’, era tenuto, comunque, a pagare l’imposta nell’importo richiestogli, salvo il diritto di esercitare la sua pretesa alla restituzione dell’eccedenza indebita, attraverso domanda di rimborso, da formularsi ai sensi del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 13.

La pronuncia impugnata, che non ha applicato questo principio, deve pertanto essere cassata senza rinvio, posto che la causa puo’ essere decisa nel merito, atteso che non occorrono ulteriori accertamenti di fatto ex art. 384 c.p.c., comma 1, col rigetto del ricorso in opposizione del contribuente avverso l’avviso di liquidazione.

Sussistono giusti motivi per compensare le spese dell’intero processo.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del contribuente, e compensa le spese dell’intero processo.

Cosi’ deciso in Roma, il 19 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 9 luglio 2010

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