Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16202 del 27/06/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 16202 Anno 2013
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: CARRATO ALDO

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al N.R.G. 22248/2011 proposto da:
AVV. ALESSANDRO BASILE (C.F.: BSL LSN 33H06 E839R), rappresentato e difeso da
se stesso ex art. 86 c.p.c. ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv.
Sebastiano Di Lascio, in Roma, via Magna Grecia, n. 13; – ricorrente —
contro
SANSONE IVANO (C.F.: SNS VNI 78D20 C129Q), rappresentato e difeso, in virtù di
procura speciale a margine del controricorso, dall’Avv. Raffaele Fattorusso ed
elettivamente domiciliato presso la signora Vanessa Mea, in Roma, v. Paul Cezanne, n.
– controricorrente –

11;
e
SCOTTO FELICE e ORTAGLIO LUCA;

– intimati –

per la cassazione dell’ordinanza del Tribunale di Torre Annunziata emessa il 21 giugno
2011 nel proc. iscritto al R.G.N.V.G. 736/2009, depositata il 5 luglio 2011 (e non
notificata).
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24 maggio 2013

dal Consigliere relatore Dott. Aldo Carrato;
1

-43

Data pubblicazione: 27/06/2013

sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.

Lucio Capasso, che nulla ha osservato in ordine alla relazione ex art. 380 bis c.p. c. in atti.
Rilevato che il consigliere designato ha depositato, in data 5 dicembre 2012, la

seguente proposta di definizione, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.: << A seguito della proposizione di apposita istanza dell'Avv. Alessandro Basile diretta al conseguimento della Sansone Ivano nel giudizio promosso nei suoi confronti dalla sig.ra Cirillo Luigia, il Tribunale di Torre Annunziata, in composizione collegiale, con provvedimento depositato il 5 luglio 2011, accertata la ritualità dell'instaurazione del contraddittorio e verificato che il resistente aveva eccepito di aver integralmente (o, almeno, parzialmente) estinto l'avversa pretesa creditoria (con allegazione di apposita documentazione), dichiarava l'inammissibilità del ricorso formulato dal suddetto professionista che condannava anche al pagamento delle spese del procedimento. A sostegno dell'adottata decisione, il predetto Tribunale rilevava che, poiché era sorta contestazione sull'imputazione dei pagamenti dedotti dal resistente e si era venuto a determinare un ampliamento del "thema decidendum" (in conseguenza della necessaria verifica delle diverse attività espletate dal professionista e dei compensi complessivamente dovuti), non potevano più ritenersi sussistenti i presupposti per l'adozione (e, quindi, la prosecuzione) del rito speciale previsto dagli artt. 28-30 della legge n. 794 del 1942, né, tanto meno, si sarebbe potuto disporre il mutamento del rito da quello speciale a quello ordinario, in virtù della differente natura e della diversa disciplina che li caratterizzavano. Avverso il richiamato provvedimento decisorio emesso ai sensi degli artt. 28 e 29 della citata legge n. 794 del 1942 ha proposto ricorso straordinario per cassazione (ex ad. 111, co. 7, Cost.), notificato 11 12 settembre 2011 e depositato il successivo 27 settembre, l'Avv. Alessandro Basile, riferito a quattro motivi. In questa fase si è costituito con controricorso l'intimato Sansone Ivano. 2 liquidazione delle competenze professionali maturate per l'attività svolta in favore del sig. Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell'ad. 29, comma 7, della legge n. 794 del 1942, assumendo l'illegittimità della pronuncia sulle spese nell'ipotesi in cui il giudice adito non ritenga sussistenti i presupposti per l'esperimento dello speciale procedimento di cui agli artt. 28 e 29 della citata legge. Con il secondo motivo il ricorrente ha denunciato la supposta violazione dell'ad. 29, conciliazione. Con il terzo motivo il ricorrente ha censurato il provvedimento impugnato per violazione dell'ad. 90 c.p.c., non essendo ravvisabile, nella fattispecie, la sua soccombenza all'esito dell'procedimento speciale instaurato. Con il quarto motivo il ricorrente ha dedotto la supposta illegittimità del provvedimento impugnato sul presupposto che il Tribunale avrebbe dovuto, nel caso di specie, disporre il mutamento del rito da speciale ad ordinario e decidere sul merito delle domande con la conseguente regolazione delle spese. Ritiene il relatore che, nella specie, siano ravvisabili i presupposti per ritenere inammissibile il proposto ricorso. Infatti, al di là del difetto di una sufficiente esposizione sommaria dei fatti della causa ai sensi dell'ad. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., si osserva che il Tribunale di Torre Annunziata — come già evidenziato in narrativa - ha ritenuto (con valutazione di merito ad esso riservata ed insindacabile in questa sede siccome adeguatamente motivata, senza che, peraltro, il ricorrente abbia dedotto propriamente una specifica doglianza attinente a vizi motivazionali) che il credito del professionista non fosse propriamente incontestato avuto riguardo alla sussistenza di cause estintive o limitative della pretesa (anche in relazione alla pluralità di rapporti che erano intercorsi tra le parti e, quindi, alla questione dell'imputabilità dei pagamenti dedotti dal resistente) e che, di conseguenza, non fosse applicabile lo speciale procedimento abbreviato di cui agli artt. 28, 29 e 30 della legge n. 3 comma 4, cit. per non aver il presidente del collegio giudicante proceduto al tentativo di 794 del 1942, che l'avvocato può promuovere per ottenere dal suo cliente il pagamento delle spese, dei diritti e degli onorari relativi all'attività professionale prestata (in tal senso il Tribunale torrese si è richiamato, con ferentemente, a Cass. n. 23344 del 2008, a cui può affiancarsi anche il riferimento a Cass. n. n. 13640 del 2010). Pertanto, il provvedimento in tal senso pronunziato non può propriamente ritenersi ha contenuto decisorio, non ha idoneità ad acquistare l'autorità di giudicato e non preclude la possibilità al professionista di proporre la domanda di liquidazione degli onorari in via ordinaria (cfr. Cass. n. 672 del 1996; Cass. n. 11346 del 2001 e, di recente, Cass. n. 17053 del 2011). Si prospetta, inoltre, come inammissibile anche la richiesta di annullamento del provvedimento al fine di ottenere il mutamento del rito con conseguente conservazione degli effetti dell'iniziale ricorso; infatti, per come ritenuto correttamente dal Tribunale di Torre Annunziata, il mutamento del rito, nel caso di specie, non è previsto da alcuna norma né potrebbe trovare fondamento sulla base di applicazione analogica di norme dettate per altre controversie dal momento che il mutamento del rito ha la finalità di consentire la conservazione degli atti già compiuti, ma presuppone l'esistenza di due procedimenti a cognizione piena, mentre lo speciale procedimento per la liquidazione degli onorari è sommario e ha un oggetto diverso rispetto a quello per il quale si procede con cognizione ordinaria, con la conseguenza che la conservazione degli atti non potrebbe essere realizzata. Deve, perciò, trovare conferma in questa sede l'orientamento a cui ha aderito la più recente giurisprudenza di questa Corte (v. Cass. n. 23344 del 2008 - con la quale era stato superato il precedente e risalente orientamento di cui a Cass. n. 3637 del 2004 - e, da ultimo, anche la cit. Cass. n. 17053 del 2011), secondo il quale, in tema di liquidazione di diritti ed onorari di avvocato anche quando l'inesistenza dei presupposti per l'applicazione del procedimento speciale ex artt. 28 e 29 della legge n. 794 del 1942 4 impugnabile con ricorso per cassazione ai sensi dell'ad. 111, comma 7, Cost. perché non emerga all'udienza di comparizione delle parti dopo la regolare costituzione del contraddittorio deve essere dichiarata esclusivamente l'inammissibilità del ricorso senza disporre il mutamento del rito al fine di consentire la prosecuzione del giudizio nelle forme ordinarie davanti al giudice competente (principio al quale si è correttamente conformato il Tribunale • torrese con il provvedimento impugnato inammissibilmente in questa sede), seguito alla declaratoria di inammissibilità del ricorso proposto nelle forme di cui al suddetto procedimento speciale, far valere, in modo autonomo e con separata azione, le sue ragioni creditorie secondo le forme del rito ordinario. In definitiva, si ritiene che, rimanendo assorbito l'esame delle altre formulate doglianze, sussistono i presupposti per ravvisare l'inammissibilità del proposto ricorso ex art. 111, comma 7, Cost., in tal senso, quindi, rilevandosi l'emergenza — anche in relazione al disposto dell'art. 360 bis, n. 1, c.p.c. - delle condizioni per procedere nelle forme di cui all'art. 380 bis c.p.c. (con riferimento all'ipotesi enucleata nell'art. 375 n. 1 c.p.c.)». Considerato che il Collegio condivide argomenti e proposte contenuti nella relazione di cui sopra, avverso la quale, peraltro, non risulta depositata alcuna memoria difensiva ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c.; ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio in favore del controricorrente, liquidate nei sensi di cui in dispositivo (sulla scorta dei nuovi parametri previsti per il giudizio di legittimità dal D.M. Giustizia 20 luglio 2012, n. 140, applicabile nel caso di specie in virtù dell'art. 41 dello stesso D.M.: cfr. Cass., S.U., n. 17405 del 2012), mentre non occorre adottare alcuna statuizione in proposito nei riguardi degli altri due intimati, che non hanno svolto attività difensiva in questa sede. P.Q.M. 5 con la conseguenza che il professionista — nel caso di specie - avrebbe ben potuto, in La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente Sansone Ivano, delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi euro 1.700,00, di cui euro 200,00 per esborsi ed euro 1.500,00 per compensi, oltre accessori nella misura e sulle voci come per legge. di Cassazione, in data 24 maggio 2013. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI Sezione civile della Corte Suprema

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