Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16201 del 28/06/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 28/06/2017, (ud. 07/06/2017, dep.28/06/2017),  n. 16201

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7397/2016 proposto da:

F.U., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA F. DENZA

20, presso lo studio dell’avvocato LAURA ROSA, rappresentato e

difeso dall’avvocato ROBERTO CORDEIRO GUERRA;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1516/16/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della TOSCANA, depositata il 21/09/15;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 07/06/2017 dai Consigliere Dott. GIULIA IOFRIDA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il contribuente propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, nei confronti dell’Agenzia delle Entrate (che resiste, con controricorso), avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana n. 1516/16/15, depositata in data 21/09/2015, con la quale – in controversia concernente l’impugnazione di una cartella di pagamento emessa a seguito di un avviso di accertamento, contenenti rilievi in materia di IRES, IVA e IRAP, relativo al periodo d’imposta 2006: notificato alla società Palestro Immobiliare, nella quale il sig. F. rivestiva, nello stesso biennio, la triplice qualifica di socio unico, liquidatore e amministratore – è stata riformata la sentenza di primo grado (che aveva respinto nel merito il ricorso del contribuente) e dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo del contribuente.

In particolare, i giudici del gravame, accogliendo l’appello incidentale proposto dalli Ufficio, hanno dichiarato l’inammissibilità del ricorso introduttivo, per non avere il contribuente fornito la prova della tempestività del ricorso medesimo, non avendo prodotto la copia integrale della cartella di pagamento, con la relata di notificazione.

A seguito di deposito di proposta ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in Camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti; il Collegio ha disposto la redazione della ordinanza con motivazione semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorrente lamenta, con primo motivo, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 18 e 21, in combinato disposto con del medesimo D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 22, comma 5 e art. 7 (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3). Le predette disposizioni normative non impongono affatto di depositare copia integrale dell’atto avverso il quale si ricorre, nè tantomeno connettono alla omessa allegazione alcuna sanzione, stante la previsione, nel processo tributario, della tassatività delle cause di inammissibilità del ricorso introduttivo (ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 18, l’inammissibilità può essere rilevata esclusivamente quando manchi, ovvero sia assolutamente incerta l'”indicazione” dell’atto impugnato e non anche nell’ipotesi di mancata o parziale allegazione).

2. Il rilevato motivo di censura è da ritenersi infondato.

La C.T.R., anzitutto, non ha sanzionato, in sè, la mancata produzione ovvero allegazione dell’atto impositivo de parte del contribuente, ritenendo, semmai, non provata la tempestività del ricorso introduttivo, oggetto di contestazione tra le parti. Ora, a fronte di specifica eccezione sollevata dall’Ufficio in ordine alla mancata prova della tempestività dell’impugnazione dell’atto impositivo, non vi era obbligo della C.T.R., ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 22, comma 5 (comunque da porsi in relazione al pregresso comma 4), di ordinare l’integrazione della documentazione prodotta dal ricorrente (non vedendosi, peraltro, in ipotesi di contestazione della conformità della copia prodotta all’originale), trattandosi di onere meramente integrativo, non esonerativo dell’onere probatorio principale.

3. Il ricorrente, con il secondo motivo, lamenta la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, dell’art. 2697 c.c., posto che, trattandosi nel caso di specie di eccezione di parte, la tardività del ricorso introduttivo deve essere provata, attraverso la produzione di documenti ad hoc, dall’Amministrazione finanziaria.

4. Anche il secondo motivo è da ritenersi infondato.

Infatti, l’Ufficio non eccepiva la tardività del ricorso introduttivo del contribuente (nel qual caso, contra, il medesimo avrebbe dovuto eventualmente fornire la prova documentale delle proprie asserzioni), ma si limitava a rilevare incidentalmente la mancata prova circa la tempestività del ricorso medesimo (la negazione di fatti posti alla base della domanda avversaria non costituisce eccezione in senso tecnico).

Peraltro, la questione era rilevabile d’ufficio.

5. Con il terzo ed ultimo motivo di ricorso, il ricorrente lamenta l’omesso esame, da parte della C.T.R., d un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), avendo i riudii ignorato la documentazione comprovante la data in cui era avvenuta la notificazione della cartella di pagamento e, per l’effetto, la tempestività del ricorso introduttivo.

6. Il motivo è fondato.

La C.T.R., in effetti, non ha preso in esame il fatto (gale a dire la data di notifica dell’atto impositivo, il “18/06/2013”) per come risultante dai documenti nn. 8 e 9, ritualmente prodotti in appello, D.Lg. n. 546 del 1992, ex art. 58, dal contribuente (atto di intimazione di pagamento, emesso da Equitalia in relazione alla cartella di pagamento in oggetto, ed istanza di sospensione dell’esecuzione della sentenza di primo grado, contenente in allegato l’intimazione di pagamento suddetta), documentazione tutta idonea a dimostrare la tempestività del ricorso di primo grado (spedito per la notifica a mezzo posta il “31/07/20133.

7. Per tutto quanto sopra esposto, in accoglimento del terzo motivo del ricorso, respinti i primi due motivi, cassata la sentenza impugnata, con rinvio alla C.T.R. della Toscana, in diversa composizione. Il giudice del rinvio provvederà alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

 

La Corte accoglie il terzo motivo del ricorso, respinti i primi due motivi, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla C.T.R. della Toscana in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 7 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2017

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