Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16201 del 09/07/2010

Cassazione civile sez. trib., 09/07/2010, (ud. 10/05/2010, dep. 09/07/2010), n.16201

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. MAGNO Giuseppe Vito Antonio – Consigliere –

Dott. BERNARDI Sergio – rel. est. Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Praticauto s.a.s. di Allegri Anna, rappresentata e difesa dagli

avvocati MASUTTI Anna Maria e PUOTI Giovanni, presso quest’ultimo

domiciliato in Roma, via Panama n. 68, giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

Provincia di Parma, in persona del presidente in carica B.

V. rappresentata e difesa dall’avv. BIANCHI Nicola del foro di

Parma e domiciliata in Roma, via Lazio n. 20/c, presso l’avv. Claudio

Cogiatti, giusta procura a margine del controricorso;

– intimata –

avverso la sentenza n. 140/34/04 della Commissione Tributaria

Regionale della Emilia e Romagna, depositata in data 25 gennaio 2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26

aprile 2010 dal consigliere relatore dott. Sergio Bernardi;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.

Velardi Maurizio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La agenzia Pratiche automobilistiche Praticato s.a.s. con sede in (OMISSIS) impugno’ l’avviso di accertamento col quale la Provincia di Parma le aveva richiesto il pagamento della somma di L. 1.862000 (oltre a l. 569.000 per sanzioni ed interessi) quale conguaglio sulle formalita’ inerenti al passaggio di proprieta’ di veicoli presentate nel mese di gennaio 1999, per effetto dell’aumento, avente efficacia dal 1 gennaio 1999, delle tariffe base relative alle formalita’ da effettuarsi presso il PRA. Sostenne che l’aumento tariffario, approvato con Delib. 22 gennaio 1999, non poteva essere applicato retroattivamente; che la pretesa, riferita ad atti pregressi, non poteva rivolgersi alla agenzie, estranee al presupposto d’imposta;

che era in ogni caso illegittima la richiesta di interessi moratori e l’irrogazione di sanzioni per il ritardato pagamento. Il ricorso e’ stato respinto in entrambi i gradi di merito. La societa’ ricorre con tre motivi per la cassazione della decisione della CTR dell’Emilia e Romagna. La Provincia di Parma resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

La CTR ha osservato che l’efficacia a far tempo dal 1 gennaio 1999 delle tariffe approvate con deliberazione 22 gennaio 1999 era prevista dalla L. n. 75 del 1999, art. 1; che l’agenzia non era estranea al rapporto tributario, essendovi intervenuta quale mandatario del contribuente, verso il quale poteva rivalersi; che non sussisteva dubbio o incertezza nella applicazione della normativa che giustificasse la eliminazione della sanzione da ritardo.

Col primo motivo la ricorrente denuncia (come violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, artt. 3 e 5 e L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 10) “la palese erroneita’ della sentenza impugnata laddove conferma la decisione dei primi giudici in ordine alla debenza di somme a titolo di interessi e sanzioni”. La CTR sarebbe incorsa nella violazione delle disposizioni indicate avendo considerato legittima la pretesa di interessi e sanzioni per il tardivo versamento di somme che, quando erano state richieste le formalita’ di trascrizione, non erano dovute, giacche’ l’aumento della tariffa era intervenuto successivamente, con efficacia retroattiva. Il ritardo sanzionato pertanto non sussisteva, e tantomeno poteva considerarsi colposo.

Col secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione del D.L. 26 gennaio 1999, n. 8, art. 1, comma 2. Si rileva che il comma 1 di quell’atto normativo, relativamente all’anno 1999, differiva al 31 marzo 1999 il termine – ordinariamente coincidente con la data di approvazione del bilancio di previsione dell’ente – per la deliberazione, da parte degli enti locali, dei regolamenti, delle tariffe e delle aliquote di imposta per i servizi locali. Al comma 2 era stabilito che “I regolamenti, le tariffe, le aliquote di imposta per i tributi locali e per i servizi locali … deliberati entro il 31 marzo 1999 hanno effetto dal 1 gennaio 1999”. La ricorrente sostiene che tale disposizione ha attribuito efficacia retroattiva alle sole deliberazioni adottate dagli enti locali dopo la sua entrata in vigore (27 gennaio 1999). L’interpretazione seguita dalla CTR (che ha viceversa ritenuto applicabile alle richieste presentate fra il 1 ed il 27 gennaio 1999 la maggiorazione della tariffa del tributo di trascrizione al PRA approvata dalla Provincia di Parma il 22 gennaio 1999) sarebbe in contrasto con gli artt. 3 e 53 Cost.

sicche’, ove ritenuta inevitabile, imporrebbe di rimettere l’esame della norma alla Corte Costituzionale per la declaratoria di illegittimita’: richiesta che costituisce oggetto del terzo motivo, subordinato, di ricorso.

Con esso si lamenta che la lettura del D.L. 26 gennaio 1999, n. 8, art. 1, comma 2 ritenuta dalla CTR nella sentenza impugnata sarebbe costituzionalmente illegittima. La applicazione, pretesa con la nota comunicata il 24.02.2000, delle nuove tariffe entrate in vigore il 27 gennaio 1999 alle domande di trascrizione al PRA presentate prima di quest’ultima data, che la sentenza impugnata ha considerato corretta, contravverrebbe al legittimo affidamento della contribuente di aver estinto il debito fiscale, avendo pagato quanto dovuto e quanto richiesto dall’ufficio quando le domande di trascrizione erano state accettate. In tale convincimento, l’Agenzia Praticauto avrebbe definito i rapporti contrattuali coi clienti per conto dei quali aveva richiesto le formalita’, e non potrebbe rivalersi nei loro confronti del conguaglio richiestole con l’avviso impugnato, restando incisa dal carico tributario concernente un presupposto impositivo non proprio ma dei mandanti. Donde la critica di violazione dei criteri di ragionevolezza e di capacita’ contributiva della norma applicata.

E’ prioritario l’esame delle doglianze svolte con il secondo e terzo motivo, che possono essere trattate congiuntamente, e meritano accoglimento sulla base delle seguenti considerazioni.

La lettura del D.L. n. 8 del 1999, art. 1, comma 2 proposta dalla ricorrente con il secondo motivo e’ priva di ogni base testuale o sistematica. La norma ha chiaramente esteso alle tariffe ed alle aliquote approvate dagli enti locali entro il piu’ ampio termine del 31 marzo 1999 l’efficacia retroattiva (al 1 gennaio 1999) che il D.Lgs. n. 448 del 1998, art. 1, comma 2 aveva gia’ stabilito per i regolamenti che gli enti locali avessero approvato entro il 31 gennaio 1999. Dato rilevante per l’applicazione retroattiva delle nuove tariffe e’ che esse siano deliberate entro il 31 marzo 1999 (e non anche dopo il 26 gennaio 1999).

D’altro canto, la questione di costituzionalita’ prospettata si riferisce ad una lettura della norma di legge che non e’ condivisibile al di la’ dei dubbi sollevati in relazione alla portata retroattiva della disposizione.

Nel caso di specie, invero, la applicabilita’ delle nuove tariffe, approvate con Delib. Provincia di Parma 22 gennaio 1999, alle domande di trascrizione al PRA presentate prima del 27 gennaio 1999 era esclusa dal fatto che il tributo su di esse dovuto era stato liquidato e riscosso prima della entrata in vigore del D.L. n. 8 del 1999, sicche’ quest’ultimo, ancorche’ retroattivo, non avrebbe potuto applicarsi ai rapporti tributari inerenti quelle denuncie, che erano ormai definiti. La retroattivita’ della disposizione avrebbe potuto legittimarne la applicazione ai presupposti impositivi verificatisi prima della sua entrata in vigore purche’ la rilevanza di quei presupposti, e quindi la pretesa tributaria su di essi fondata, fossero ancora attuali. Ma, mancando una specifica disposizione normativa in tal senso, non era comunque consentito rivalutare alla stregua della nuova normativa i rapporti definiti in base alla normativa anteriore.

Va dunque accolto il ricorso (restando assorbito il primo motivo). La causa puo’ essere decisa nel merito, con l’accoglimento del ricorso originario introduttivo della lite. La difficolta’ delle questioni giustifica la compensazione delle spese di tutto il processo.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e – decidendo nel merito – accoglie il ricorso originario del contribuente. Compensa le spese di tutto il processo.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 9 luglio 2010

 

 

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