Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16200 del 28/06/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 28/06/2017, (ud. 07/06/2017, dep.28/06/2017),  n. 16200

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19019/2015 proposto da:

M.O., elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato NICOLA RAGO;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1336/4/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE dell’Abruzzo depositata 2712/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 07/06/2017 dal Consigliere Dott. GIULIA IOFRIDA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

M.O. propone ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, nei confronti dell’Agenzia delle Entrate (che resiste con controricorso), avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell’Abruzzo n. 1336/04/2014, depositata in data 2/12/2014, con la quale – in controversia concernente l’impugnazione di un diniego di condono ai sensi del D.L. n. 98 del 2011, art. 39, comma 12, in relazione ad una lite avente ad oggetto impugnazione di avviso di accertamento emesso per maggiori IRPEF ed IVA dovute in relazione all’anno d’imposta 2003 – è stata riformata la decisione di primo grado, che aveva accolto il ricorso del contribuente.

A seguito di deposito di proposta ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in Camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti; il Collegio ha disposto la redazione della ordinanza con motivazione semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorrente lamenta, con unico motivo, la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 31 e dell’art. 24 Cost., deducendo la nullità della decisione impugnata per non essere stata comunicata dalla segreteria della C.T.R. ad esso contribuente, costituitosi in appello, la data di trattazione della causa, alla cui udienza lo stesso non ha partecipato.

2. La censura è fondata.

Questa Corte da tempo (Cass. 11014/2003) ha affermato che “in tema di contenzioso tributario, l’omessa comunicazione alle parti dell’avviso di fissazione dell’udienza di discussione costituisce causa di nullità del procedimento e della decisione della Commissione tributaria, per violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio” (cfr. Cass. 23607/2012; Cass. 11487/2013). Il principio è stato anche di recente (Cass. 1786/2016) ribadito: “nel contenzioso tributario, la comunicazione della data di udienza, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 31, applicabile anche ai giudizi di appello in relazione al richiamo operato dell’art. 61 del medesimo decreto, adempie ad un’essenziale funzione di garanzia del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, sicchè l’omessa comunicazione alle parti, almeno trenta giorni prima, dell’avviso di fissazione dell’udienza di discussione, determina la nullità della decisione comunque pronunciata”.

Nella specie, è documentata la mancata comunicazione della data dell’udienza di trattazione al contribuente appellato (come da attestazione rilasciata dalla segreteria della C.T.R atti) ed il medesimo non risulta avere partecipato all’udienza (con conseguente mancata sanatoria de vizio).

3. Per tutto quanto sopra esposto, in accoglimento del ricorso, va cassata la sentenza impugnata con rinvio alla C.T.R. dell’Abruzzo, in diversa composizione. Il giudice del rinvio provvederà alla liquidazione delle spese del presente giudizio legittimità.

PQM

 

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata rinvia alla C.T.R. dell’Abruzzo in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 7 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA