Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16200 del 26/06/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 16200 Anno 2013
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: CARRATO ALDO

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al N.R.G. 29121/2011 proposto da:
ULISSE ANTONIO (C.F.: LSS SNT da verificare) e BRUNETTI DERNA (C.F.: BRN DRN
39P52 H404L), entrambi rappresentati e difesi, in virtù di mandato a margine del ricorso,
dall’Avv. Aurelio Giorgini ed elettivamente domiciliati presso il suo studio, in Roma, piazza
Amerigo Capponi, n. 16;

– ricorrente—

contro
FONDI GIULIANO (C.F.: FND GLN 45M28 H404E) e GATTA ANNA MARIA (C.F.: GTT
NMR 54A01 H404N), entrambi rappresentati e difesi, in virtù di procura speciale a margine
del controricorso, dagli Avv.ti Ennio Pizzino e Alessandro Pizzino ed elettivamente
domiciliati presso il loro studio, in Roma, viale XXI aprile, n. 12;
– controricorrenti –

e
PETROLATI LIANA, PETROLATI MASSIMO, PETROLATI ANNA, LUPARDINI ELENA e
CECCHINI ENRICO;

– intimati –

per la cassazione della sentenza n. 3488 del 2011 della Corte di appello di Roma,
depositata il 5 settembre 2011 (e non notificata).
1

Data pubblicazione: 26/06/2013

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24 aprile 2013 dal
Consigliere relatore Dott. Aldo Carrato;

sentiti gli Avv.ti Aurelio Giorgini, nell’interesse del ricorrente, ed Ennio Pizzino e
Alessando Pizzino per i controricorrenti;

sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.ssa

atti.

Rilevato che il consigliere designato ha depositato, in data 22 gennaio 2013, la
seguente proposta di definizione, ai sensi dell’ad. 380-bis c.p.c.: << Con atto di citazione notificato il 19 settembre 2001, Fondi Giuliano e Gatta Anna Maria, in seguito alla proposizione di un ricorso per denunzia di nuova opera (respinto), convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Velletri- Sezione distaccata di Frascati, Ulisse Antonio e Brunetti Derna, chiedendo che fosse accertata e dichiarata l'illegittimità dell'apertura, nello stabile di proprietà dei convenuti, di vedute dirette sul proprio fondo, siccome realizzate a distanza inferiore di quelle legali ex art. 905 c.c. (un metro e mezzo) ed a quelle previste dal P.R.G. (metri 5,25), con condanna delle controparti alla chiusura od eliminazione delle vedute stesse. Si costituivano in giudizio i due convenuti, chiedendo il rigetto della domanda avversaria e sollecitando un previo accertamento incidentale, con efficacia di giudicato ex art. 34 c.p.c., sulla questione pregiudiziale di merito di determinazione della reale estensione del diritto di proprietà degli attori (sul presupposto che questi ultimi, secondo quanto prospettato dai medesimi convenuti, erano proprietari del fondo rustico, ma non anche di alcuna porzione del viale, sviluppantesi integralmente sul fondo di proprietà comunale, con diritto di transito a favore del fondo di proprietà degli eredi Petrolati-La Banca). 2 Antonietta Carestia, che nulla ha osservato in ordine alla relazione ex ad. 380 bis c.p. c. in I due convenuti chiedevano ed ottenevano dal Tribunale adito la chiamata in causa, ad integrazione del contraddittorio, del Comune di Rocca di Papa e degli eredi di Petrolati Onorato e di La Banca Natalina. Il Comune di Rocca di Papa restava contumace. Si costituivano, invece, Petrolati Liana, Petrolati Massimo, Petrolati Anna, Lupardini Anna Natalina, contestavano "in toto" le domande attrici. Essi chiedevano che, in via riconvenzionale, in forza della sentenza n. 1088/1985 della Corte di Appello di Roma, passata in giudicato tra le parti Ulisse e Petrolati, fosse accertato e dichiarato che sul viale in questione, di proprietà comunale, vantavano la servitù di passaggio costituita per atto pubblico del 16 marzo 1953 ovvero per usucapione a decorrere sempre dal 1953. Il Tribunale di Velletri - Sezione distaccata di Frascati, con sentenza n. 75/2008, da un lato respingeva la domanda di Ulisse Antonio e Brunetti Derna e, da un altro lato, dichiarava ed accertava che, in favore dei soggetti chiamati in causa, faceva stato, ai sensi dell'art. 2909 c.c., la sentenza n. 1088/1985 della Corte di Appello di Roma, passata in giudicato, in forza della quale spettava loro il diritto di passaggio sulla strada destinata ad uso pubblico, di proprietà del Comune di Rocca di Papa. Avverso tale decisione interponevano gravame, dinanzi alla Corte d'Appello di Roma, Ulisse Antonio e Brunetti Derna. Si costituivano tutti gli appellati, ad esclusione del Comune di Rocca di Papa, chiedendo il rigetto del gravame principale e l'accoglimento delle rispettive impugnazioni incidentali. La Corte d'appello di Roma, con sentenza n. 3488/11, depositata il 5 settembre 2011 e non notificata, definitivamente pronunziando, accoglieva solo in parte l'appello e dichiarava inammissibili gli appelli incidentali proposti rispettivamente dai Fondi e dai Petrolati, confermando, nel resto, l'appellata sentenza. 3 e Cecchini Enrico, i quali, nelle loro qualità di eredi di Petrolati Onorato e di La Banca Ulisse Antonio e Brunetti Derna impugnavano la suddetta sentenza di secondo grado con ricorso per cassazione, notificato il 29 novembre 2011 e depositato il 14 dicembre successivo, deducendo un unico motivo. In questa fase di giudizio si costituivano, con controricorso, Fondi Giuliano e Gatta Anna Maria. definizione del ricorso nelle forme camerali di cui all'art. 380 bis c.p.c., potendosi rilevare la manifesta fondatezza dell'unico motivo formulato, avuto riguardo all'ipotesi enucleata dall'art. 375 n. 5) c.p.c. I ricorrenti hanno dedotto la violazione e falsa applicazione dell'art. 905, terzo comma, c.c., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., nonché l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, con riferimento alla stessa norma. Nello specifico, i sigg. Ulisse e Brunetti hanno censurato la sentenza d'appello per il fatto che l'incontestata circostanza in base alla quale fra i due fondi fosse interposta una strada di proprietà comunale, non avrebbe potuto consentire di considerare la strada stessa come pubblica, con il conseguente esonero dal divieto di aprire vedute a distanza inferiore a m. 1,50 dal confine. Tale doglianza appare, ad avviso del relatore, manifestamente fondata. La Corte territoriale, pronunciandosi sulla specifica questione se, nel caso di specie, trovasse o meno applicazione il terzo comma dell'art. 905 c.c. (in relazione, cioè, al presupposto se esistesse o meno tra i due fondi una via pubblica), ha riconosciuto che l'uso della strada fosse riservato esclusivamente ai Petrolati e, tuttavia, ha ritenuto applicabile la richiamata disposizione normativa, in virtù del fatto che la strada appartenesse, a titolo petitorio, al Comune di Rocca di Papa. Senonché, alla stregua della concorde giurisprudenza di questa Corte, la ricostruzione operata dal giudice di appello appare, all'evidenza, erronea. 4 Ritiene il relatore, che nel caso di specie, sembrano sussistere le condizioni per la ; Ed infatti "ciò che rileva ai fini dell'esenzione non è l'appartenenza del suolo su cui il passaggio si esercita ad un ente pubblico o ad un privato, ma la pubblicità dell'uso al quale quel passaggio è destinato" (cfr. Cass. n. 273 del 1963 e Cass. n. 13485 del 2000); ed inoltre, "l'esonero del divieto è giustificato dall'identificazione della strada pubblica come uno spazio dal quale chiunque può spingere liberamente lo sguardo sui fondi 9297 del 1992). Dunque, essendo pacifico tra le parti in causa (ed, infatti, nessuna di esse ha mai sostenuto che il tratto in questione fosse identificabile come una pubblica via, anzi i Petrolati hanno sempre difeso il loro esclusivo passaggio) che alla porzione di terreno, di proprietà comunale, abbiano accesso i soli Petrolati, sembra indubbio che la stessa non possieda il carattere di uso pubblico richiesto dall'art. 905 c.c. per esimere dal rispetto della distanza minima tra le costruzioni. In conclusione, i ricorrenti hanno correttamente rilevato l'errore della Corte territoriale che, da un lato, ha riconosciuto che i Petrolati esercitano una servitù di passaggio per accedere, attraverso di essa, alla loro proprietà, ma, dall'altro lato, ha attribuito ad una semplice porzione di terreno comunale la connotazione di una via pubblica In definitiva, si riconferma che nella fattispecie in esame, sussistono i presupposti, per accogliere il ricorso sulla base della manifesta fondatezza dell'unico motivo formulato, avuto riguardo all'ipotesi contemplata dall'art. 375, comma 1, n. 5 c.p.c., con la conseguente definizione nelle forme camerali di cui all'art. 380 bis c.p.c. ». Considerato che il Collegio condivide argomenti e proposte contenuti nella relazione di cui sopra e che i rilievi esposti nella memoria difensiva depositata nell'interesse dei controricorrenti non possono trovare seguito perché va ribadito che "perché si possa parlare di strada pubblica ai fini dell'esonero dal rispetto delle distanze nell'apertura di vedute dirette e balconi, ex art. 905, terzo comma, c.c., 5 adiacenti'. (cfr. Cass., n. 4222 del 2009; cfr. anche Cass. n. 8341 del 1998 e Cass. n. occorre che la destinazione della strada all'uso pubblico risulti da un titolo legale, il quale può esser costituito oltreché da un provvedimento dell'autorità o da una convenzione con il privato anche dall'usucapione ove risulti provato l'uso protratto del bene privato da parte della collettività per il tempo necessario all'acquisto del relativo diritto, restando peraltro escluso che a tal fine rilevi un uso limitato ad un uso riferibile agli appartenenti alla comunità in modo da potersi configurare un diritto collettivo all'uso della strada e non un diritto meramente privatistico a favore solo di alcuni determinati soggetti" (cfr. Cass. n. 8341 del 1998, cit.); ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere accolto, con conseguente cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio della causa ad altra Sezione della Corte di appello di Roma, che si conformerà al principio di diritto precedentemente enunciato e provvederà anche a regolare le spese della presente fase di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, ad altra Sezione della Corte di appello di Roma. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI Sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, in data 24 aprile 2013. gruppo ristretto di persone che utilizzino il bene "uti singuli" essendo necessario un

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