Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16200 del 25/07/2011

Cassazione civile sez. lav., 25/07/2011, (ud. 23/06/2011, dep. 25/07/2011), n.16200

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FOGLIA Raffaele – Presidente –

Dott. MAISANO Giulio – Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – rel. Consigliere –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. MELIADO’ Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 21556/2007 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso

lo studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, rappresentata e difesa

dall’avvocato VELLA Giuseppe, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

S.P., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GERMANICO

172, presso lo studio dell’avvocato GALLEANO Sergio Natale Edoardo,

che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1286/2006 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 24/07/2006 r.g.n. 17/06;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

23/06/2011 dal Consigliere Dott. PIETRO ZAPPIA;

udito l’Avvocato BUTTAFOCO ANNA per delega VELLA GIUSEPPE;

udito l’Avvocato GALLEANO SERGIO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GAETA Pietro, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

Con sentenza in data 20.12.2004 il Tribunale, giudice del lavoro, di Torino, dichiarava che tra la società “Poste Italiane s.p.a.” e S.P. era intervenuto un rapporto di lavoro a tempo indeterminato a decorrere dal 3.11.1998.

Tale statuizione veniva, sul punto, confermata in sede di appello dalla Corte di Appello di Torino con sentenza in data 5.7 – 24.7.2006.

Avverso questa sentenza propone ricorso per cassazione la società “Poste Italiane s.p.a.” con un motivo di impugnazione.

Resiste con controricorso l’intimata.

La stessa ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Il Collegio ha autorizzato la motivazione in forma semplificata.

Diritto

Posto ciò rileva il Collegio che in corso di causa è stato depositato un verbale di conciliazione in sede sindacale in data 25.2.2011 concernente la presente controversia, debitamente sottoscritto dalla lavoratrice interessata, oltre che dal rappresentante delle Poste Italiane s.p.a.; dal suddetto verbale di conciliazione risulta che le parti hanno raggiunto un accordo transattivo concernente la controversia de qua, dandosi atto dell’intervenuta amichevole e definitiva conciliazione a tutti gli effetti di legge.

Il suddetto verbale di conciliazione si palesa idoneo a dimostrare la cessazione della materia del contendere nel giudizio di cassazione ed il conseguente sopravvenuto difetto di interesse delle parti a proseguire il processo; alla cessazione della materia del contendere consegue pertanto la declaratoria di inammissibilità del ricorso nei confronti della lavoratrice sopra indicata in quanto l’interesse ad agire, e quindi anche ad impugnare, deve sussistere non solo nel momento in cui è proposta l’azione o l’impugnazione, ma anche nel momento della decisione in relazione alla quale, ed in considerazione della domanda originariamente formulata, va valutato l’interesse ad agire (Cass. S.U. 29 novembre 2006 n. 25278).

In definitiva il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse; tenuto conto del contenuto dell’accordo transattivo intervenuto tra le parti, si ritiene conforme a giustizia compensare integralmente tra le stesse le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e compensa tra le parti le spese del giudizio.

Così deciso in Roma, il 23 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 25 luglio 2011

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