Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1620 del 27/01/2014


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 1620 Anno 2014
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: MANNA FELICE

SENTENZA

sul ricorso 1297-2013 proposto da:
BARONE

VINCENZO

BRNVCN49E14D390D,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DELLE ACACIE 13, presso lo
studio dell’avvocato GIANCARLO DI GENIO c/o,, CENTRO
CAF, rappresentato e difeso dall’avvocato AMATO
FELICE;
– ricorrente –

2013
2292

contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 8018440587, in persona del
Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA

e.

Data pubblicazione: 27/01/2014

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ape
legis;

controricorrente

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,
depositata il 27/06/2012 n. 3277/12;

udienza del 05/11/2013 dal Consigliere Dott. FELICE
MANNA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. LUIGI SALVATO che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso per quanto di ragione.

Q

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

IN FATTO
Con ricorso del 14.6.2010 Vincenzo Barone adiva la Corte d’appello di
Napoli per ottenere la condanna del Ministero della Giustizia al pagamento di
un equo indennizzo, ai sensi dell’art.2 della legge 24 marzo 2001, n. 89, in

dell’uomo (CEDU), del 4.11.1950, ratificata con legge n. 848/55, per
l’eccessiva durata del fallimento della Contursi Acque s.r.l. in liquidazione,
dichiarato dal Tribunale di Salerno con sentenza del 26.2.1998 e in allora
ancora pendente, nel cui passivo egli si era insinuato per il credito, ammesso,
di lire 33.857.512.
Resisteva il Ministero.
Con decreto del 27.6.2012 la Corte territoriale stimava in otto anni, dalla
data di presentazione della domanda d’insinuazione allo stato passivo
(26.3.1998), la durata ragionevole della procedura fallimentare, considerato
l’elevato numerò dei creditori concorsuali, la consistenza del patrimonio da
liquidare e le azioni recuperatorie resesi necessarie. Quindi, alcolata in
quattro anni e tre mesi la durata eccedente il limite di ragionevolezza,
liquidava in favore del ricorrente a titolo di equa riparazione la somma di €
3.500,00.
Per la cassazione di tale decreto Vincenzo Barone propone ricorso affidato
a un solo motivo, successivamente illustrato da memoria.
Resiste con controricorso il Ministero della Giustizia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.

Con l’unico motivo d’impugna7ione il ricorrente deduce la violazione

e falsa applicazione degli artt. 2 e ss. della legge n. 89/01 e dell’art. 6
3

relazione all’art. 6, paragrafo 1 della Convenzione europea dei diritti

Convenzione EDU, in connessione con il vizio di insufficiente, “erronea”

(sic) e contraddittoria motivazione, in relazione ai nn. 3 e 5 dell’art. 360 c.p.c.
In altre circostanze e in relazione a procedure fallimentari di analoga
complessità, sostiene parte ricorrente, la giurisprudenza di questa Corte

Richiama, poi, il precedente di Cass. n. 23175/12, relativo alla medesima
procedura fallimentare contro la Contursi Acque s.r.l. in liquidazione, che ha
ritenuto ragionevole una durata di sette anni, tenuto conto dei parametri
elaborati sulla base della giurisprudenza della Corte EDU.
2. – Il motivo è, nei termini che seguono, fondato.
Sulla base degli standard di durata massima enucleabili dalla
giurisprudenza della Corte di Strasburgo, questa S.C. ha ritenuto che la durata
di un procedimento fallimentare sia elevabile fino ad un massimo di sette anni
allorquando la procedura presenti specifici elementi di complessità, relativi al
numero dei creditori insinuati, ai beni da liquidare, alle controversie per il
recupero della massa attiva.
Elementi tutti cui, nella specie,

Corte territoriale ha correttamente

attribuito peso, errando, tuttavia, nel ritenere ulteriormente elevabile la durata
ragionevole della procedura oltre il limite massimo anzi detto, che già sconta
un procedimento di particolare complessità.
E in effetti proprio in relazione al fallimento della Contursi Acque s.r.l. in
liquidazione questa Corte Suprema, con sentenza n. 23175/12, ebbe a fissare
in sette anni la durata ragionevole.

4

Suprema ha ritenuto ragionevole una durata compresa dai cinque ai sette anni.

3. – Accolto il motivo, il decreto impugnato va cassato e il ricorso deve
essere deciso nel merito, ai sensi dell’art. 384, comma 2 c.p.c., ilon essendo
necessarie valutazioni ulteriori.
Pertanto, atteso che la Corte territoriale ha accertato — senza che ciò formi

stata depositata nel marzo 1998, e che al giugno 2010, epoca di presentazione
del ricorso ex lege n. 89/01, la procedura era ancora pendente; e considerata
come ragionevole la durata di sette anni, il periodo eccedente va fissato in
cinque anni e tre mesi circa. Infine, dovendosi riconoscere a titolo di equa
riparazione del danno non patrimoniale la somma di 750,00 per i primi tre
anni e di E 1.000,00 per ogni anno successivo al terzo (cfr. ex pluribus e da
ultimo, Cass. n. 8471/12), va liquidata in favore del ricorrente la somma di C
4.500,00, con gli interessi legali dalla data della domanda al saldo.
4. – Le spese del grado di merito e del presente giudizio di cassazione,
liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza del Ministero
resistente.
P. Q. M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e decidendo nel
merito condanna il Ministero della Giustizia al pagamento in favore del
ricorrente della flrylina di E 4.500,00, oltre interessi dalla domanda al saldo,
ed oltre al pagamento delle spese, che liquida per il giudizio di merito in €
775,00, di cui 445,00 per onorari, 280,00 per diritti e il resto per esborsi, e per
il giudizio di legittimità in € 392,50, di cui 100,00 per esborsi, il tutto oltre
IVA e CPA come per legge.

5

oggetto di censura — che la domanda d’insinuazione al passivo fallimentare è

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile

della Corte Suprema di Cassazione, il 5.11.2013.

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