Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1620 del 26/01/2021

Cassazione civile sez. II, 26/01/2021, (ud. 17/12/2020, dep. 26/01/2021), n.1620

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 14816/2017 proposto da:

CONFEDERAZIONE UNIONE SINDACALE DI BASE USB, IN PESONA DEL LEGALE

RAPP.TE P.T. elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE

9, presso lo studio dell’avvocato LAURA MATTINA, che la rappresenta

e difende;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI FROSINONE, IN PERSONA DEL SINDACO PRO TEMPORE,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TAGLIAMENTO 76, presso lo

studio dell’avvocato GIUSEPPE NACCARATO, rappresentato e difeso

dall’avvocato MARINA GIANNETTI;

– controricorrente –

e contro

ICA IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL, SOC. UNIPERSONALE, IN PERSONA DEL

LEGALE RAPP.TE PRO TEMPORE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1384/2016 del TRIBUNALE di FROSINONE,

depositata il 09/12/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

17/12/2020 dal Consigliere Dott. ELISA PICARONI.

 

Fatto

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO

1. La Confederazione Unione Sindacati di Base (USB) ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza del Tribunale di Frosinone, pubblicata il 9 dicembre 2017, che, in riforma della sentenza del Giudice di pace di Frosinone n. 233 del 2014, ha rigettato l’opposizione proposta dalla USB avverso l’ordinanza-ingiunzione n. 245 del 25 febbraio 2013 con la quale il Comune di Frosinone aveva irrogato la sanzione pecuniaria di Euro 533,60 per violazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 24, comma 2 e del regolamento comunale sulla pubblicità.

Con l’ordinanza-ingiunzione era contestata l’esposizione, sulla pensilina di una fermata di autobus, della locandina recante la scritta “11 marzo sciopero generale generalizzato…”, che era stata affissa in assenza di autorizzazione.

Il Tribunale ha ritenuto l’USB responsabile solidale, ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 6, con l’autore materiale dell’illecito rimasto ignoto, sul rilievo che la proprietà delle locandine fosse riconducibile all’USB per “l’inerenza del messaggio agli scopi dell’ente”, il quale non aveva dato prova di avere tenuto una condotta che impedisse l’abusiva affissione.

La ricorrente censura la decisione sotto il duplice profilo della violazione dei principi e delle norme in tema di responsabilità solidale ed oggettiva (L. n. 689 del 1981, art. 6) ed in tema di onere della prova e presunzioni (artt. 2697,2727,2729 c.c.).

Il Comune di Frosinone ha resistito con controricorso; entrambe le parti hanno depositato memoria in prossimità dell’adunanza fissata ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c..

Il Collegio rileva che sulle questioni prospettate dalla ricorrente non esiste un orientamento consolidato, risultando i precedenti arresti divergenti con riferimento alla questione centrale della distribuzione dell’onere probatorio a carico dell’ente impositore o del soggetto (ente, persona giuridica, associazione, impresa) che tragga utilità dall’affissione illecita, materialmente attuata da persona che sia rimasta ignota.

Risulta pertanto opportuno, come evidenziato da Cass. nn. 20423 del 2020 e 21268 del 2020, disporre la trattazione della causa in pubblica udienza.

PQM

La Corte rimette la causa alla pubblica udienza, rinviando a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 17 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 26 gennaio 2021

 

 

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