Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1620 del 24/01/2020

Cassazione civile sez. II, 24/01/2020, (ud. 16/04/2019, dep. 24/01/2020), n.1620

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 6573-2015 proposto da:

S.D.V.N., elettivamente domiciliato in Roma, Via

Sebino 11, presso lo studio dell’avvocato Salvatore Caianiello,

rappresentato e difeso dall’avvocato Umberto Corvino;

– ricorrente –

contro

G.V., elettivamente domiciliato in Roma, v.le G. Marconi

152, presso lo studio dell’avvocato Gianluca Capasso, rappresentato

e difeso dall’avvocato Luca Cirillo;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1993/2014 della Corte d’appello di Napoli,

depositata il 07/05/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/04/2019 dal Consigliere Dott. Annamaria Casadonte;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

Sgroi Carmelo, che ha concluso per l’inammissibilità e in subordine

la cassazione con rinvio;

udito l’Avvocato Rosa Mattia con delega per parte ricorrente che ha

concluso come in atti.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Il processo trae origine dal ricorso notificato in data 4 marzo 2015 avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli n. 1993/2014, pubblicata il 7/5/2014 e notificata il 29/1/2015 con la quale la Corte d’appello aveva condannato S.d.V.N. e A.L. al pagamento della somma di Euro 90.000,00 in favore di G.V. oltre che alle spese processuali.

1.1. Il giudizio iniziò in primo grado con citazione con cui il G. convenne S.d.V.N. e A.L., davanti al Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Pozzuoli, chiedendone la condanna alla restituzione di una somma di Euro 90.000, agli stessi mutuata e oggetto di una scrittura di ricognizione di debito.

1.2. In tale scrittura i convenuti si erano impegnati alla restituzione a richiesta del creditore ma avevano aggiunto, secondo l’attore in maniera arbitraria, la frase ” a secondo la loro disponibilità” che, sempre secondo il ricorrente, configurava una condizione meramente potestativa da ritenersi come non apposta ai sensi dell’art. 1355 c.c..

1.3. Il giudice di prime cure, nella contumacia dei convenuti, respinse la domanda con sentenza n. 866/2012 del 13/7/2012.

2. Il G. propose ricorso alla Corte d’appello di Napoli articolandolo in tre motivi.

2.1. Col primo motivo lamentava l’errata interpretazione della scrittura di ricognizione di debito, nella quale il giudice di prime cure, pur ravvisando l’arbitrarietà della clausola “a secondo la loro disponibilità”, le aveva comunque attribuito efficacia e validità.

2.2. Col secondo motivo l’appellante lamentava la violazione dell’art. 1817 c.c. che stabilisce che se non è fissato un termine per la restituzione di quanto dato a mutuo, toccherà al giudice stabilirlo.

2.3. Col terzo motivo l’appellante censurava la sentenza di primo grado laddove argomentava che la citata clausola non integrava una condizione meramente potestativa e ravvisava seri e ed apprezzabili motivi nella specificazione, quale condizione per la restituzione, della necessaria disponibilità economica.

2.4. Al contrario, secondo il G. detta clausola rimetteva al mero arbitrio dei debitori la restituzione del prestito.

3. La Corte d’appello di Napoli ha ritenuto fondato il ricorso con riferimento al terzo motivo di gravame, qualificando come meramente potestativa la clausola sopra citata e condannando gli appellati al pagamento della somma di Euro 90.000,00 in favore del G. oltre alle spese processuali.

4. La cassazione della sentenza d’appello è chiesta dal convenuto sulla base di quattro motivi, illustrati anche da memoria ex art. 378 c.p.c., cui resiste con controricorso G.V..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

5. Con il primo motivo il ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, la violazione degli artt. 101, 137 e ss., artt. 160 e 350 c.p.c. e la nullità della notifica dell’atto di citazione in appello.

6.Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1355 c.c. per avere la corte territoriale ritenuto che in caso di condizione meramente potestativa la condizione è nulla e deve considerarsi come non apposta.

7.Con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1183 e 1353 c.c. per avere la corte territoriale qualificato come “condizione” anzichè come “termine” la clausola secondo la quale la restituzione della somma prestata sarebbe avvenuta a secondo della disponibilità.

8.Con il quarto motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1183 e 1817 c.c. per avere la corte territoriale ordinato l’immediata restituzione della somma quale conseguenza della qualificazione della clausola come condizione meramente potestativa con conseguente nullità.

9. Ritiene il collegio che il primo motivo di censura sia fondato.

10. Secondo il ricorrente la notifica della citazione in appello contro la sentenza di primo grado del Tribunale di Napoli n. 866/12 non gli sarebbe mai stata recapitata.

10.1. Lamenta, inoltre, che l’avviso di ricevimento della raccomandata spedita il 16/7/2013 dall’Ufficio Postale di (OMISSIS) per la notificazione dell’atto di citazione in appello recherebbe una sottoscrizione apocrifa contro cui egli ha presentato querela di falso.

10.2. Di conseguenza il ricorrente ritiene di poter essere ammesso a presentare ricorso ai sensi dell’art. 327 c.p.c., comma 2, in quanto contumace incolpevole per nullità della notificazione della citazione.

10.3. Inoltre, in conseguenza di tale presunta nullità il ricorrente chiede che il processo d’appello sia dichiarato nullo per violazione del principio del contraddittorio (art. 101 c.p.c), delle modalità di notificazione degli atti giudiziari (artt. 137 e ss.) e della citazione in sè (art. 160 c.p.c).

10.4. Sempre a causa di tale nullità il ricorrente chiede che la sentenza d’appello sia cassata senza rinvio ritenendo che la causa non dovesse essere proposta nè il giudizio proseguito, ai sensi dell’art. 382 c.p.c., comma 3.

10.5. Il motivo va accolto per le seguenti considerazioni.

10.6. Risulta accertata con sentenza passata in giudicato del Tribunale di Napoli n. 1567 dell’8/2/2017 la falsità della sottoscrizione a nome di S.d.V.N. apposta sull’avviso di ricevimento del 25/7/2013 della raccomandata spedita il 16/7/2013, seppure erroneamente indicato con la data del 25/11/2013 nella motivazione della anzidetta sentenza.

10.7. Conseguentemente la mancata partecipazione di quest’ultimo al processo d’appello è dipesa dalla nullità della notificazione della citazione in appello, nullità ai sensi dell’art. 160 c.p.c. non sanata nè dal raggiungimento dello scopo ai sensi dell’art. 156 c.p.c. mediante partecipazione della parte nel giudizio d’appello (cfr. Cass. 11942/2006), nè in conseguenza della rinnovazione della notificazione, spontaneamente eseguita dalla parte ovvero disposta dal giudice (cfr. Cass. Sez. Un. 14916/2016).

10.8. Va, dunque, dichiarata la nullità della sentenza pronunciata in appello a seguito di nullità della notificazione della citazione con rinvio alla Corte d’appello di Napoli, altra sezione, affinchè provveda all’applicazione della disposizione dell’art. 291 c.p.c. dando atto del vizio di nullità della notificazione della citazione e fissando un termine perentorio per la rinnovazione.

11. L’accoglimento del primo motivo, assorbe l’esame degli altri motivi.

12. Il giudice del rinvio provvederà altresì alle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo, assorbiti gli altri; cassa la sentenza e rinvia alla Corte d’appello di Napoli, altra sezione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 16 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 24 gennaio 2020

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