Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1620 del 24/01/2011

Cassazione civile sez. I, 24/01/2011, (ud. 18/11/2010, dep. 24/01/2011), n.1620

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –

Dott. FELICETTI Francesco – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

P.N., elettivamente domiciliato in Roma, alla via I.C.

Falbo n 22, presso l’avv. COLUCCI Angelo rappresentato e difeso

dall’avv. DE GIORGIO Mario in virtu’ di procura speciale a margine

del ricorso;

– ricorrente –

contro

D.P.C.;

– intimata –

avverso la sentenza della Corte di Appello di Lecce n. 14/06,

pubblicata il 4 ottobre 2006;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18

novembre 2010 dal Consigliere dott. MERCOLINO Guido;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale dott. RUSSO Libertino Alberto, il quale ha concluso per la

dichiarazione d’inammissibilita’ del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. — Con sentenza del (OMISSIS), la Corte d’Appello di Lecce ha confermato la sentenza emessa il (OMISSIS), con cui il Tribunale di Taranto aveva pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da P.N. con D. P.C., assegnando a quest’ultima l’uso della casa coniugale, affidando alla stessa i figli minori S. e N., disciplinando l’esercizio del diritto di visita da parte del padre e imponendo a quest’ultimo l’obbligo di contribuire al mantenimento della prole mediante il versamento di un assegno mensile di Euro 400,00 e la partecipazione in misura pari alla meta’ alle spese straordinarie necessarie nell’interesse dei minori.

Per quanto interessa in questa sede, la Corte d’Appello ha rigettato l’eccezione di incompetenza per territorio sollevata dal P., osservando che, sebbene il ricorso introduttivo fosse stato notificato a Brescia, la competenza era stata correttamente determinata con riferimento alla residenza anagrafica del convenuto, fissata in Taranto, dove l’appellante aveva anche il proprio domicilio fiscale, e rilevando che una lettera prodotta in giudizio, con cui il P. aveva comunicato alla D.P. di essersi trasferito a (OMISSIS), era successiva alla notificazione del ricorso. Ha inoltre dichiarato inammissibile il giuramento decisorio deferito all’appellata in ordine all’avvenuto trasferimento dell’appellante da (OMISSIS), ritenendo inconferente la relativa formula, che non conteneva alcun riferimento al mutamento della residenza o del domicilio.

3. — Avverso la predetta sentenza il P. propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi. La D.P. non ha svolto difese.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. — Preliminarmente, si rileva che la difesa del ricorrente non ha fornito la prova dell’avvenuto perfezionamento della notificazione del ricorso, eseguita a mezzo del servizio postale, non avendo allegato al ricorso l’avviso di ricevimento della relativa raccomandata e non avendolo prodotto neppure entro il termine ultimo dell’udienza di discussione, nella quale si e’ astenuto dal comparire.

Orbene e’ noto che la notifica a mezzo del servizio postale non si esaurisce con la spedizione dell’atto, ma si perfeziona con la consegna del relativo plico al destinatario, e l’avviso di ricevimento prescritto dall’art. 149 cod. proc. civ. e’ il solo documento idoneo a provare sia l’intervenuta consegna, sia la data di essa, sia l’identita’ della persona a mani della quale e’ stata eseguita; ne consegue che, ove tale mezzo sia stato adottato per la notifica del ricorso per cassazione, la mancala produzione dell’avviso di ricevimento comporta non la mera nullita’, bensi’ l’inesistenza della notificazione (della quale, pertanto, non puo’ essere disposta la rinnovazione ai sensi dell’art. 291 cod. proc. civ.) e la dichiarazione di inammissibilita’ del ricorso medesimo, non potendosi accertare l’effettiva e valida instaurazione del contraddittorio (cfr. Cass., Sez. Un., 14 gennaio 2008, n. 627;

Cass., Sez. 2, 4 giugno 2010, n. 13639; Cass., sez. 1^, 10 febbraio 2005. n. 2722).

2. — Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, senza che occorra provvedere al regolamento delle spese processuali, non avendo l’intimata svolto attivita’ difensiva.

P.Q.M.

LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 18 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 24 gennaio 2011

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