Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1620 del 20/01/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 20/01/2017, (ud. 06/12/2016, dep.20/01/2017),  n. 1620

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8482/2013 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

P.P.K.N.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 23/2/2012 della COMMISSIONE TRIBUTARIA DI 2^

GRADO DI BOLZANO, emessa 1’8/03/2012 e depositata il 28/03/2012;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

06/12/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO GIOVANNI CONTI.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un solo motivo, contro la sentenza resa dalla Commissione tributaria di 2^ grado di Bolzano indicata in epigrafe che, in sede di rinvio disposto da questa Corte con sentenza n. 26457/2010 e senza che alcuna delle parti avesse riassunto il relativo procedimento, ha parzialmente accolto l’appello proposto da P.P.K.N., riconoscendo la parziale fondatezza dell’istanza di rimborso relativa ad IRAP.

Nessuna difesa ha depositato la parte intimata.

Il procedimento può essere definito con motivazione semplifica.

Il ricorso proposto dall’Agenzia, con il quale si prospetta la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 63, è manifestamente fondato.

Ed invero, il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 63, prevede al comma 1, che la riassunzione del giudizio tributario di merito deve avvenire “entro il termine perentorio di un anno dalla pubblicazione della sentenza” della Corte di Cassazione che ha cassato la sentenza, rinviando la causa al giudice di primo o secondo grado.

Il successivo comma 2, stabilisce che, se la riassunzione non avviene entro il predetto termine o si avvera successivamente a essa una causa di estinzione del giudizio di rinvio, “l’intero processo si estingue” – Cass. n. 13808/2014; v. anche Cass. n. 16689/2013. Ne consegue che ove nessuna delle parti del giudizio tributario (ente impositore o contribuente) si sia attivata per la riassunzione, si verifica l’estinzione dell’intero processo secondo l’espressa previsione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, citato art. 63, con conseguente definitività dell’avviso di accertamento oggetto del processo estinto – Cass. n. 123049/2015; Cass. n. 3040/2008.

A tale principio non si è attenuta la CTR, che ha deciso nel merito il giudizio per il quale questa Corte aveva reso la sentenza n. 26457/2010 in assenza di riassunzione del giudizio ad opera delle parti.

Ne consegue che, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va cassata senza rinvio, dichiarando che il giudizio in sede di rinvio non poteva essere trattato in assenza di riassunzione di parte.

Ricorrono giusti motivi, in relazione alla peculiarità della vicenda, per compensare le spese del giudizio di merito e dichiarare irripetibili quelle di legittimità.

PQM

La Corte, visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

Accoglie il ricorso, cassa senza rinvio la sentenza impugnata dichiarando che il giudizio di rinvio successivo alla sentenza della Corte di Cassazione n. 26457/2010non poteva essere trattato in assenza di riassunzione di parte.

Compensa le spese del giudizio di merito, dichiarando irripetibili le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile, il 6 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2017

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