Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 162 del 07/01/2013


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 162 Anno 2013
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: PETITTI STEFANO

Leg,uPifflo

SENTENZA

.senlenza con motivazione semplificala

sul ricorso proposto da:
BETTOLI Manuela (BTT

MNL

56L63 G888I), elettivamente domici-

liata in Roma, via Andrea Doria n. 48, presso lo studio
dell’Avvocato Ferdinando Emilio Abbate, dal quale è rappresentata e difesa per procura speciale a margine del ricorso;

ricorrente

contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (80184430587), in persona del Ministro pro tenore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, è domiciliato per legge;
– controricorrente –

Data pubblicazione: 07/01/2013

avverso il decreto della Corte d’appello di Perugia n. 547 del
2011, depositato in data 5 agosto 2011.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 6 novembre 2012 dal Consigliere relatore Dott. Stefano

sentito, per la ricorrente, l’Avvocato Ranieri Roda per delega;
sentito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonietta Carestia, che ha chiesto l’accoglimento
del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 7 giugno 2010 presso la Corte
d’appello di Perugia, Bettoli Manuela ha proposto, ai sensi
della legge n. 89 del 2001, domanda di equa riparazione del
danno non patrimoniale sofferto a causa della non ragionevole
durata del giudizio di equa riparazione introdotto dinnanzi
alla Corte d’appello di Roma con ricorso depositato nel mese
di aprile 2006, concluso con decreto di parziale accoglimento
depositato nel mese di ottobre 2007 e definito, a seguito di
ricorso per cassazione notificato nel mese di novembre 2008,
con sentenza depositata nel mese di dicembre 2009.
L’adita Corte d’appello ha dichiarato la domanda inammissibile ritenendo non esperibile il rimedio di cui alla legge n.
89 del 2001 in relazione a procedimenti relativi alla denunciata violazione della durata ragionevole di giudizi presuppo-

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Petitti;

sti, non discendendo tale proponibilità dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo ed essendo l’eventuale ritardo
nella definizione dei procedimenti

ex lege n. 89 del 2001 com-

pensabile dal giudice del procedimento.

posto ricorso sulla base di un unico motivo, cui ha resistito,
con controricorso, l’intimata Amministrazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il collegio ha deliberato l’adozione della motivazione semplificata nella redazione della sentenza.
Con l’unico motivo del ricorso la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2 della legge n. 89 del
2001 e degli artt. 6, 13 e 41 della CEDU, nonché dell’art. 111
Cost., richiamando numerosi decreti emessi dalla stessa Corte
d’appello di Perugia, con i quali l’eccezione di inammissibilità del rimedio ex lege n. 89 del 2011 in relazione a procedimenti introdotti ai sensi di tale legge, è stata rigettata,
rilevandosi che la citata legge non consente in alcun modo di
distinguere i procedimenti di equa riparazione da quelli ai
quali la medesima legge si applica e di sottrarli quindi al
regime di ragionevole durata, che discende direttamente dalla
Convenzione europea e dalla Costituzione italiana.
Il ricorso è fondato.
Successivamente al deposito del ricorso introduttivo del
presente giudizio, questa Corte ha avuto modo di pronunciarsi

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Per la cassazione di questo decreto Bettoli Manuela ha pro-

più volte in ordine alla applicabilità del procedimento disciplinato dalla legge n. 89 del 2001 ai procedimenti introdotti
sulla base della legge stessa, per i quali deve ritenersi predicabile l’operatività del termine ragionevole di durata e del

Come affermato di recente (Cass. n. 17686 del 2012; Cass.
n. 5924 del 2012 e altre conformi), il giudizio di equa riparazione, che si svolge presso le Corti d’appello ed eventualmente, in sede di impugnazione, dinnanzi a questa Corte, è un
ordinario processo di cognizione, soggetto, in quanto tale,
alla esigenza di una definizione in tempi ragionevoli, esigenza, questa, tanto più pressante per tale tipologia di giudizi,
in quanto finalizzati proprio all’accertamento della violazione di un diritto fondamentale nel giudizio presupposto, la cui
lesione genera di per sé una condizione di sofferenza e un patema d’animo che sarebbe eccentrico non riconoscere anche per
i procedimenti ex lege n. 89 del 2001. Né appare condivisibile l’assunto che il giudizio dinnanzi alla Corte d’appello e
l’eventuale giudizio di impugnazione costituiscano una fase
necessaria di un unico procedimento destinato a concludersi
dinanzi alla Corte europea, nel caso in cui nell’ordinamento
interno la parte interessata non ottenga una efficace tutela
all’indicato diritto fondamentale, atteso che il procedimento
interno rappresenta una forma di tutela adeguata ed efficace,

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conseguente regime indennitario in caso di sua violazione.

sempre che, ovviamente, si svolga esso stesso nell’ambito di
una ragionevole durata.
Quanto alla determinazione della ragionevole durata di un
procedimento di equa riparazione, questa Corte ha ritenuto che

“Pinto” svoltosi anche dinnanzi alla Corte di cassazione, la
durata complessiva dei due gradi debba essere ritenuta ragionevole ove non ecceda il termine di due anni.
Il ricorso deve quindi essere accolto, essendo erronea la
decisione della Corte territoriale che ha ritenuto inammissibile la domanda di equa riparazione per la irragionevole durata di un procedimento di equa riparazione relativamente a giudizio presupposto di altra natura.
Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la
causa può essere decisa nel merito.
Nel caso di specie, infatti, il ricorso è stato depositato
presso la Corte d’appello di Roma nel mese di aprile 2006;
l’unico grado di giudizio di merito si è concluso con decreto
depositato nel mese di ottobre 2007; il giudizio di cassazione
è stato introdotto con ricorso notificato nel mese di novembre
2008 ed è terminato con sentenza depositata nel mese di dicembre 2009. La durata complessiva del procedimento di equa riparazione è stata dunque di circa tre anni e otto mesi. Detratto
il termine ragionevole, stimato in due anni, nonché il termine
di undici mesi intercorso tra il deposito del decreto e la

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ove, come nel caso di specie, venga in rilievo un giudizio

proposizione della impugnazione, ulteriore rispetto al termine
breve legislativamente previsto per il ricorso per cassazione,
la durata non ragionevole risulta essere stata di circa nove
mesi.

alla ricorrente spetta un indennizzo che va liquidato sulla
base di euro 750,00 per anno, e quindi in complessivi euro
562,50, oltre interessi legali dalla data della domanda al
saldo.
Alla ricorrente compete altresì il rimborso delle spese
dell’intero giudizio, liquidate nella misura indicata in dispositivo.
Le spese del giudizio di merito devono essere distratte in
favore dei difensori della ricorrente, Avvocati G. Ferriolo e
E.F. Abbate, dichiaratisi antistatari, e quelle del giudizio
di legittimità in favore del solo Avvocato Abbate.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte accoglie il ricorso,

cassa

il decreto impugnato e,

decidendo nel merito, condanna il Ministero della Giustizia al
pagamento, in favore della ricorrente, della somma di euro
562,50, oltre interessi legali dalla data della domanda al
saldo; condanna il Ministero alla rifusione delle spese
dell’intero giudizio che liquida, per il giudizio di merito,
in euro 618,00, di cui euro 50,00 per esborsi, 173,00 per diritti e 445,00 per onorari, oltre alle spese generali e agli

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Alla luce dell’accertata irragionevole durata del giudizio,

accessori di legge, e, per il giudizio di legittimità, in euro
506,25 per compensi, oltre euro 100,00 per esborsi e accessori
di legge. Dispone la distrazione delle spese del giudizio di
merito in favore dei difensori della ricorrente, Avvocati G.

giudizio di legittimità in favore del solo Avvocato Abbate,
dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta
Sezione Civile della Corte suprema di Cassazione, il 6 novembre 2012.

Ferriolo e E.F. Abbate, dichiaratisi antistatari, e quelle del

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