Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 162 del 05/01/2017

Cassazione civile, sez. lav., 05/01/2017, (ud. 11/10/2016, dep.05/01/2017),  n. 162

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MACIOCE Luigi – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – rel. Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 14283/2015 proposto da:

CONSORZIO DI BONIFICA DELL’AGRO PONTINO, C.F. (OMISSIS), in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA ANTONIO GRAMSCI 9, presso lo studio dell’avvocato

ARCANGELO GUZZO, che lo rappresenta e difende unitamente

all’avvocato CLAUDIO MARTINO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

D.B.A., c.f. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIALE GIUSEPPE MAZZINI 88, presso lo studio dell’avvocato DANIELE DE

BONIS, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– controricorrente –

e contro

S.S., P.R.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 22750/2014 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

di ROMA, depositata il 27/10/2014 R.G.N. 15125/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/10/2016 dal Consigliere Dott. DANIELA BLASUTTO;

udito l’Avvocato RESTAINO PAOLA per delega verbale MARTINO PAOLO;

udito l’Avvocato DE BONIS DANIELE;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO Rita, che ha concluso per accoglimento revocazione e

condanna alle spese.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con sentenza n. 22750/2014 questa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da D.B.A. nei confronti del Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino, di S.S. e di P.R.. Il D.B. aveva agito per l’annullamento degli atti del concorso conclusosi con la nomina del predetto S. nel ruolo di direttore generale dello stesso Consorzio e per la condanna di tale ente al risarcimento dei danni.

2. La domanda era stata rigettata in primo grado, con sentenza confermata dalla Corte di appello di Roma.

3. La sentenza di questa Corte, nel dichiarare inammissibile il ricorso del D.B., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità nei confronti del S. e ha dichiarato che nulla era dovuto quanto alle spese nei confronti del Consorzio e del P., riferendo che gli stessi erano rimasti intimati.

3. Il Consorzio ha proposto ricorso per revocazione affidato ad un motivo, avente ad oggetto la mancata statuizione sulle spese basata sull’assunto che esso fosse rimasto intimato.

4. Il controricorrente D.B., pur dichiarando di non opporsi all’accoglimento del ricorso quanto alla fase rescindente, ha chiesto la compensazione delle spese quanto alla fase rescissoria.

5. Il Consorzio ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con unico motivo il Consorzio denuncia l’errore revocatorio ex art. 395 c.p.c., n. 4, lamentando la mancata statuizione di condanna del ricorrente per cassazione alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, avendo il Consorzio svolto attività difensiva mediante controricorso e memoria. Lo stesso ricorrente D.B., nella propria memoria ex art. 378 c.p.c., aveva preso posizione sul controricorso del Consorzio. La Corte di Cassazione era incorsa nell’errore di percezione di ritenere l’inesistenza di un fatto (lo svolgimento di attività difensiva nel giudizio di legittimità) che invece era positivamente acquisita al processo, come comprovato in atti e come indirettamente dimostrato anche dalla notifica, ad opera della Cancelleria, degli avvisi di fissazione dell’udienza pubblica.

1.1. In sede rescissoria il Consorzio chiede la liquidazione delle spese, avuto riguardo al valore della causa e della sua media complessità, in complessivi Euro 6.271,00 o, in subordine, in misura pari alla liquidazione già disposta in favore del controricorrente S., pari ad Euro 5.000,00, oltre accessori, spese generali ed esborsi.

2. Il ricorso è meritevole di accoglimento.

3. Occorre premettere che l’istanza di revocazione di una sentenza della Corte di cassazione, proponibile ai sensi dell’art. 391-bis c.p.c., implica, ai fini della sua ammissibilità, un errore di fatto riconducibile all’art. 395 c.p.c., comma 1, n. 4, che consiste in un errore di percezione, o in una mera svista materiale, che abbia indotto il giudice a supporre l’esistenza (o l’inesistenza) di un fatto decisivo, che risulti, invece, in modo incontestabile escluso (o accertato) in base agli atti e ai documenti di causa, sempre che tale fatto non abbia costituito oggetto di un punto controverso su cui il giudice si sia pronunciato. L’errore in questione presuppone, quindi, il contrasto fra due diverse rappresentazioni dello stesso fatto, delle quali una emerge dalla sentenza, l’altra dagli atti e documenti processuali, semprechè la realtà desumibile dalla sentenza sia frutto di supposizione e non di giudizio. Esso deve, quindi: 1) consistere in una errata percezione del fatto, in una svista di carattere materiale, oggettivamente ed immediatamente rilevabile, tale da avere indotto il giudice a supporre la esistenza di un fatto la cui verità era esclusa in modo incontrovertibile, oppure a considerare inesistente un fatto accertato in modo parimenti indiscutibile; 2) essere decisivo, nel senso che, se non vi fosse stato, la decisione sarebbe stata diversa; 3) non cadere su di un punto controverso sul quale la Corte si sia pronunciata; 4) presentare i caratteri della evidenza e della obiettività, sì da non richiedere, per essere apprezzato, lo sviluppo di argomentazioni induttive e di indagini ermeneutiche; 5) non consistere in un vizio di assunzione del fatto, nè in un errore nella scelta del criterio di valutazione del fatto medesimo (cfr, ex plurimis, Cass. civ. sentt. nn. 13915 del 2005 e 2425 del 2006, v. anche Cass. civ. SS.UU. sent. n. 9882 del 2001).

4. Va altresì premesso che l’errore di fatto che può legittimare la domanda di revocazione della sentenza di cassazione deve riguardare gli atti “interni” al giudizio di legittimità, ossia quelli che la Corte deve, e può, esaminare direttamente con la propria indagine di fatto all’interno dei motivi di ricorso, e delle questioni rilevabili di ufficio, e deve avere quindi carattere autonomo, nel senso di incidere direttamente ed esclusivamente sulla sentenza medesima (v. tra le altre, Cass. n. 8907 del 2010, n. 3820 del 2014).

5. La mancata statuizione sulle spese del giudizio di legittimità nei confronti del Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino si fonda sulla erronea supposizione, nella sentenza 22750/14, che tale parte del giudizio di legittimità non avesse svolto attività difensiva, avendo questa Corte affermato che “non va adottata alcuna statuizione sulle spese nei confronti del Consorzio e del P., rimasti solo intimati”. Al contrario, come si evince dagli atti del processo, il Consorzio depositò tempestivo controricorso, seguito da memoria ex art. 378 c.p.c.. L’errore percettivo è risultato determinante ai fini della decisione, poichè solo sulla base di tale erroneo presupposto è stato ritenuto di non doversi statuire sulle spese in favore del Consorzio di bonifica.

6. In parte qua la sentenza va dunque revocata. Quanto all’onere delle spese a carico della parte soccombente ex art. 91 c.p.c., deve farsi applicazione del sistema di liquidazione dei compensi agli avvocati di cui al D.M. 20 luglio 2012, n. 140, essendo la sentenza impugnata stata emessa il 25 giugno 2014. Avuto riguardo allo scaglione di riferimento della causa; considerati i parametri generali indicati nel menzionato art. 4 del D.M., i compensi del giudizio di legittimità sono liquidati in Euro 3.500,00 per compensi professionali e in Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge.

7. Quanto alle spese del giudizio di revocazione, da porre a carico del D.B., soccombente, avuto riguardo al limitato valore della controversia fissato sulla base del criterio del disputatum, ossia dell’oggetto del ricorso per revocazione, tenendo però anche conto del decisum (cfr. Cass. S.U. n. 19014 del 2007, conf. Cass. 536 del 2011, n. 12227 del 2015), si stima di dovere liquidare dette spese in eUro 1.500,00 per compensi professionali e in Euro 100,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% e accessori di legge.

PQM

La Corte accoglie il ricorso; revoca in parte qua la sentenza n. 22750/14 di questa Corte e, decidendo nel merito:

dichiara il ricorso del D.B. inammissibile; condanna D.B.A. al pagamento, nei confronti di S.S., delle spese di giudizio che determina in Euro 5.000,00 (di cui Euro 100 per esborsi) per compensi professionali ed oltre accessori di legge e spese generali e, nei confronti del Consorzio Bonifica dell’Agro Pontino, delle spese di giudizio, che liquida in euro 100,00 per esborsi e in euro 3.500,00 per compensi professionali, oltre 15% per spese generali e accessori di legge. Nulla per le spese nei confronti dell’intimato P.R.. Condanna altresì D.B.A. al pagamento, in favore del suddetto Consorzio, delle spese del giudizio di revocazione, liquidate in Euro 100,00 per esborsi e in Euro 1.500,00 per compensi professionali, oltre 15% per spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quarter, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 11 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 5 gennaio 2017

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