Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 162 del 04/01/2011

Cassazione civile sez. trib., 04/01/2011, (ud. 12/10/2010, dep. 04/01/2011), n.162

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato,

domiciliata nei relativi uffici, in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

– ricorrente –

contro

B.M. residente a (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 21/33/2008 della Commissione Tributaria

Regionale di Milano, Sezione n. 33, in data 03.03.2008, depositata il

10 luglio 2008.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

12 ottobre 2010 dal Relatore Dott. Antonino Di Blasi;

Presente il Procuratore Generale dott. Pasquale Ciccolo.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

La Corte:

Considerato che nel ricorso iscritto al n. 26802/2008 R.G. è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1 – E’ chiesta la cassazione della sentenza n. 21/33/2008, pronunziata dalla C.T.R. di Milano, Sezione n. 33, il 03.03.2008 e DEPOSITATA il 10 luglio 2008.

Con tale decisione, la C.T.R. ha rigettato l’appello dell’Agenzia Entrate e riconosciuto il diritto al rimborso, per insussistenza dei presupposti impositivi.

2 – Il ricorso di che trattasi, che riguarda impugnazione del silenzio rifiuto su domanda di rimborso dell’IRAP per gli anni dal 2001 al 2004, è affidato a più mezzi, con cui si deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2 e 3, nonchè, sotto un duplice profilo, motivazione insufficiente su fatto decisivo della controversia.

3 – L’intimato, non ha svolto difese in questa sede.

4 – Alle formulate censure può rispondersi, sia con il richiamo a quanto enunciato dalla Corte di Cassazione in pregresse condivise pronunce, nelle quali si è affermato il principio secondo cui a norma del combinato disposto del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2, primo periodo e art. 3, comma 1, lett. c), l’esercizio delle attività di lavoro autonomo è escluso dall’applicazione dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) solo qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata; il requisito dell’autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, se congruamente motivato, ricorre quando accolta, non potendo limitarsi alla mera contrapposizione di un risultato diverso sulla base dei medesimi dati, che si assume erroneamente valutati e di regole di giustificazione prospettate come più congrue (Cass. n. 3994/2005, n. 20322/2005, n. 1170/2004).

5 bis – La CTR, nel caso, ha ritenuto insussistenti gli elementi indice dell’autonoma organizzazione, nella considerazione che dalla documentazione in atti si evincesse l’inesistenza dell’autonoma organizzazione; e ciò ha fatto, con ragionamento, sul piano logico- formale corretto.

Le formulate doglianze prospettando una diversa interpretazione della realtà fattuale e dei dati, già acquisiti al processo e diversamente valutati dalla CTR, senza indicarne altri pretermessi, ritenuti emblematici, e che avrebbero dovuto indurre ad un diverso decisum, sembrano, allora, porsi in contrasto con i richiamati principi.

6 – Si ritiene, quindi, sussistano i presupposti per la trattazione del ricorso in Camera di consiglio e la definizione, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c., con il relativo rigetto, per manifesta infondatezza.

Il Relatore Cons. Dott. Antonino Di Blasi”.

Vista la relazione, nonchè il ricorso e tutti gli altri atti di causa;

Considerato che il Collegio condivide la relazione e che alla relativa stregua, il ricorso va rigettato;

Considerato, pure, che non sussistono i presupposti per una pronuncia sulle spese;

Visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 12 ottobre 2010.

Depositato in Cancelleria il 4 gennaio 2011

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