Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16199 del 28/06/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 28/06/2017, (ud. 23/05/2017, dep.28/06/2017),  n. 16199

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4423/2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

G.F., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DONATELLO

71 C/O DOTT. FALCONI, presso lo studio dell’avvocato PIERPAOLO

BAGNASCO, rappresentata e difesa dall’avvocato GIUSEPPE CIARAMELLA;

– controricorrente –

e contro

EQUITALIA SUD SPA (OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza n. 7606/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di NAPOLI, depositata il 23/07/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 23/05/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTO GIOVANNI

CONTI.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, contro la sentenza resa dalla CTR Campania indicata in epigrafe, che ha confermato l’illegittimità della cartella emessa a carico di G.F. per il disconoscimento di un credito IVA riportato nella dichiarazione dell’anno 2008 e risalente all’anno 2007, per il quale la contribuente aveva omesso di presentare la dichiarazione ai fini IVA.

La società contribuente si è costituita con controricorso, eccependo sotto più profili l’inammissibilità ed infondatezza del ricorso. Nessuno si è costituito per Equitalia sud spa.

Il procedimento può essere definito con motivazione semplificata.

Il motivo, con il quale si prospetta la violazione del D.P.R. n. 322 del 1998, artt. 2 e 8, ammissibile in rito, è infondato.

Ed invero, la questione sottesa al procedimento qui in esame è stata di recente decisa dalle Sezioni Unite di questa Corte – sent. n. 17757/2016, depositata l’8.9.2016 – affermandosi il seguente principio di diritto: “La neutralità dell’imposizione armonizzata sul valore aggiunto comporta che, pur in mancanza di dichiarazione annuale, l’eccedenza d’imposta – risultante da dichiarazioni periodiche e regolari versamenti per un anno e dedotta entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto – sia riconosciuta dal giudice tributario se siano stati rispettati dal contribuente tutti i requisiti sostanziali per la detrazione; pertanto, in tal caso, il diritto di detrazione non può essere negato nel giudizio d’impugnazione della cartella emessa dal fisco a seguito di controllo formale automatizzato, laddove, pur non avendo il contribuente presentato la dichiarazione annuale per il periodo di maturazione, sia dimostrato in concreto – ovvero non controverso – che si tratti di acquisti fatti da un soggetto passivo d’imposta, assoggettati a IVA e finalizzati a operazioni imponibili”.

Orbene, la CTR ha deciso in modo conforme al superiore principio, escludendo che l’omessa dichiarazione per l’anno 2007 di un credito IVA – riportante precedente credito di anni passati – comunque regolarmente comunicato all’ufficio potesse impedire la sua detrazione se riportato nella dichiarazione per l’anno 2008 e, dunque, nel termine biennale di cui al D.P.R. n. 322 del 1998, art. 8 e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 30.

Il ricorso va quindi rigettato.

Il recente intervento chiarificatore delle SU. giustifica la compensazione delle spese del giudizio fra le parti costituite.

PQM

 

Rigetta il ricorso e compensa le spese fra le parti costituite.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile, il 23 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2017

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